Interrogazione al Ministro della Giustizia sul centro di prima accoglienza per minori di Treviso

18 Luglio 2011

 

Interrogazione al Ministro della Giustizia riguardante il Centro di prima accoglienza di Trento presentata dalla senatrice veneta Tiziana Valpiana insieme ai colleghi del gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista della Commissione Giustizia Maria Luisa Boccia, Di Lello Finuoli e Vano.

Gli interroganti denunciano l’inaccettabile situazione determinatasi per i giovani sottoposti a misura cautelare nel centro di prima accoglienza di Treviso e chiedono al Ministro quali misure intenda adottare per risolverla e ripristinare il rispetto dei loro diritti. Infatti, ormai da molti mesi, il CPA di Trento, struttura in cui sono ospitati minori sottoposti a misure cautelari, è stato temporaneamente chiuso a causa di staordinari lavori di manutenzione ed i ragazzi trasferiti al CPA di Treviso, struttura, peraltro, ritenuta inidonea all’accoglienza. Con il protrarsi dei lavori e la permanenza da alcuni mesi nella provincia Veneta, si è inoltre venuta a creare una situazione di difficoltà, sia per i familiari dei ragazzi che intendono visitarli mantenendo vivo il rapporto affettivo, sia per gli incontri tra i giovani e i loro difensori, a cui si somma il sovraffollamento del CPA di Treviso con conseguente aggravio sul personale tecnico-amministrativo e sanitario.
E’ evidente come si stia determinando un problema delicatissimo in termini di diritto all’assistenza e al sostegno ai minori e ai loro familiari.
Grazie per la cortese attenzione

Per la Segreteria della Sen. Valpiana
Emilia Butturini

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Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01145

Pubblicato il 23 gennaio 2007
Seduta n. 92

Valpiana, Boccia, Di Lello Finuoli e Vano

Al Ministro della Giustizia

Premesso che:
– nel mese di agosto 2006 il Dipartimento per la giustizia minorile ha disposto la temporanea disattivazione del Centro di prima accoglienza (CPA) di Trento, a causa di lavori di straordinaria manutenzione nello stabile in cui il servizio è ubicato;
– al fine di garantire la continuità funzionale del servizio, il Dipartimento ha individuato nel CPA di Treviso la struttura territorialmente più vicina e di conseguenza maggiormente idonea ad accogliere i giovani sottoposti a misure precautelari nel distretto di competenza del Centro per la giustizia minorile di Trento;
– a distanza di oltre quattro mesi da tale provvedimento, il CPA di Trento non ha ripreso a funzionare e, di conseguenza, si continua a far ricorso al CPA di Treviso;
– tale ultimo centro si caratterizza notoriamente per le condizioni di strutturale inidoneità ad accogliere i minori arrestati, in ragione della sua ubicazione all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Treviso e della scarsità dei locali in grado di svolgere le funzioni di accoglienza secondo le direttive ministeriali,

si chiede di sapere:
– quali siano i motivi per i quali il CPA di Trento risulta ancora inagibile dopo quattro mesi dalla sua temporanea disattivazione;
– per quali ragioni ci si continui ad avvalere di una struttura inadeguata qual è il CPA di Treviso, anziché verificare, anche con la competente magistratura minorile, l’utilizzo temporaneo di una comunità pubblica o autorizzata, come prevede l’art. 18, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”), secondo cui «quando riceve notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede ad indicare»; a tal proposito è noto agli interroganti che tale modalità è abitualmente in uso per i minori arrestati nella regione Friuli Venezia Giulia, dove non esiste un CPA ma una comunità autorizzata;
– quali motivi abbiano indotto il Dipartimento della giustizia minorile a non considerare tale possibilità, tenuto conto anche dell’istituzione di un Centro per la giustizia minorile a Trento, la cui autonomia tecnico-finanziaria avrebbe dovuto esplicarsi verificando le possibili alternative atte ad individuare una soluzione in quel territorio, senza gravare funzionalmente ed economicamente su un servizio, qual è il CPA di Treviso, riconducibile invece alla giurisdizione del Centro per la giustizia minorile di Venezia;
– se la distanza intercorrente tra il CPA di Treviso ed il distretto di Trento e Bolzano non rischi di rappresentare un ostacolo all’eventuale accesso dei familiari dei minorenni arrestati in Trentino e ristretti presso la struttura trevigiana, per effettuare visite e colloqui con i giovani indagati e per incontrare gli operatori, compromettendo le garanzie in termini di assistenza e sostegno ai minori ed ai loro familiari, tenuto conto che il tempo di permanenza degli arrestati in un CPA è al massimo di 96 ore;
– se tale fattore sia di ostacolo anche al contatto tra i minori arrestati ed i loro difensori, non consentendo il pieno esercizio del diritto al colloquio immediato tra il minore ed il difensore fin dall’inizio dello stato di privazione della libertà personale, così determinando il rischio di una violazione (o quantomeno di una illegittima compressione) del diritto alla difesa, sancito come inviolabile dall’art. 24 della Costituzione;
– se tale condizione non gravi oltre misura sul personale tecnico-amministrativo e sanitario incardinato presso il CPA di Treviso, notoriamente esiguo;
– se tale condizione non determini un sovraffollamento del CPA di Treviso i cui esigui locali non sono neppure in grado di soddisfare le esigenze dei minori arrestati nel Veneto;
– se tale condizione non stia gravando eccessivamente sui capitoli di spesa del Centro per la giustizia minorile di Venezia, competente, in termini di riparto giurisdizionale, sul CPA di Treviso, in relazione al mantenimento degli arrestati (vitto, spese mediche, eccetera);
– se le spese relative alla retribuzione del personale della Polizia penitenziaria assegnato al Centro per la giustizia minorile di Trento, ed incaricato delle attività di traduzione (indennità supplementari, eventuali ore di lavoro straordinario, eccetera) tra le regioni Veneto e Trentino, siano compatibili con i limiti finanziari previsti dal Dipartimento per la giustizia minorile;
– inoltre, considerato che le norme di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”), stabiliscono che “i centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati” e che “I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all’interno di istituti penitenziari”,

si chiede di sapere:
– quali iniziative abbia attualmente intrapreso il Dipartimento della giustizia minorile per consentire al CPA di Treviso di svolgere le proprie funzioni conformemente alle direttive e ai requisiti previsti dalla suddetta norma, soprattutto in ragione della sua distanza dal Palazzo per la giustizia minorile di Venezia-Mestre e della sua collocazione, da ben quindici anni, all’interno dell’Istituto penale per i minorenni di Treviso;
– quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare, al fine di eliminare questa situazione di palese violazione della normativa vigente, e correlativamente dei diritti soggettivi che tale normativa intende tutelare.

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