Roma 13 Dicembre 2007
Al Direttore Generale del personale
e della formazione
dr. Massimo De Pascalis
Oggetto: anzianità di servizio dei dirigenti penitenziari
Egregio Direttore Generale
in tutte le sedi in cui questa Organizzazione Sindacale ha avuto occasione di esprimersi sulla cd. legge “Meduri”, ha espresso le proprie perplessità sull’assetto ordinamentale da essa istituito, ma nel rispetto della volontà del legislatore non ha mai nascosto la precisa volontà di aderire al dettato normativo garantendo, nel contempo, a tutti i lavoratori la più corretta interpretazione della stessa legge.
In tal senso non si può omettere una riflessione sull’art. 28 del decreto legislativo n. 63/06, ed in particolare sul contenuto del comma 2, in tema di anzianità di servizio maturata dai dirigenti penitenziari.
La norma appare assolutamente chiara quando afferma che, ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti giuridici, i funzionari conservano l’anzianità maturata con riferimento sia alle qualifiche dirigenziali pregresse che alle posizioni economiche di provenienza.
Non si può non leggere in ciò l’esplicita volontà di garantire i diritti già maturati dai dirigenti penitenziari per l’attività professionale svolta in precedenza.
Pertanto si ritiene che l’Amministrazione nell’applicazione degli istituti giuridici, allo stato estesi ai dirigenti penitenziari fino alla definizione del tavolo contrattuale, non possa prescindere dal considerare l’ anzianità di servizio complessivamente maturata dagli stessi dirigenti.
In tale senso appare quantomeno opportuno che la Direzione Generale del Personale e della Formazione adegui con urgenza le disposizioni emanate e da emanare al contenuto del citato articolo.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
p. la Fp Cgil Nazionale
Fabrizio Rossetti