Lettera al Sottosegretario su congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap

18 Luglio 2011

Lettera al Sottosegretario su congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap

Roma, 12 settembre 2007

Al Sottosegretario di Stato
Luigi Li Gotti

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Claudio Castelli

Al Direttore Generale del
Personale e della Formazione
Carolina Fontecchia

Questa O.S. è a conoscenza di una interpretazione restrittiva da parte dell’Amministrazione dell’istituto del congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap.
Tale istituto, regolato dal D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001, prevede la possibilità per il lavoratore di usufruire di un congedo straordinario per assistenza a figli o a coniuge disabile, anche in modo frazionato, per un massimo di due anni nell’arco dell’attività lavorativa.
L’amministrazione, in base a una circolare INPS del 15 marzo 2001, non permette che il lavoratore che ha usufruito di un periodo di congedo straordinario, anche per un periodo limitato, in un mese, possa nello stesso mese usufruire dei permessi ex art. 33 della Legge 104. Per maggior chiarezza se un lavoratore usufruisce del congedo straordinario dal 1° al 7° giorno del mese non gli è concesso di usufruire dei 3 gg. ex art 33 neanche alla fine del mese, ad esempio dal 27° al 29° giorno, dopo che tra i due congedi è intercorso un intervallo nel quale ha prestato regolare servizio.
Questa interpretazione è riportata nella sola circolare INPS summenzionata e non risulta né nella norma, che recita infatti all’art. 42 comma 5 “durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’articolo 33 commi 1, 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104.”; né tantomeno nella circolare INPDAP, che è infatti l’istituto di riferimento dei lavoratori del comparto stato, che spiega ancora meglio “I periodi stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, anche da parte dell’altro genitore”.
Chiarisce bene la circolare INPDAP che è la fruizione ‘contemporanea’ a non essere permessa, ciò per evitare che in caso di figlio disabile un genitore usufruisca del congedo straordinario e ‘contemporaneamente’ l’altro usufruisca dei permessi ex art. 33.
A sostegno di questa tesi c’è anche un parere dell’Aran che dice “Durante i periodi di congedo nessuno dei due genitori o affidatari o dei fratelli può fruire dei permessi giornalieri per l’assistenza ai portatori di handicap, di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.”, e anche da questo si desume che è la ‘contemporaneità’ dei permessi di più di un affidatario che il legislatore vuole evitare.
Non si capisce perché la circolare INPS deduca, in maniera del tutto arbitraria, che non è possibile richiedere nell’ambito dello stesso mese permessi ex lege 104 se anche si è usufruito solo di pochi giorni di congedo straordinario e lo stesso si è interrotto, e quindi non si può parlare di contemporaneità, con la ripresa dell’attività lavorativa; non si capisce inoltre perché il Ministero della Giustizia prenda come riferimento una circolare INPS e non la circolare INPDAP, istituto invece che regola la copertura previdenziale dei dipendenti.
In considerazione del fatto che tale applicazione ha riflessi sulla vita dei lavoratori e dei loro familiari, chiediamo che venga rivista alla luce delle norme citate e con l’occasione, ribadiamo una urgente richiesta di incontro per discutere, oltre a questa materia, l’interpretazione dell’Amministrazione della Legge 104 in materia di mobilità del personale, come già richiesto in precedenti note.

Per la delegazione trattante Organizzazione Giudiziaria
Ministero della Giustizia FPCGIL

Nicoletta Grieco

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