lettera per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato

18 Luglio 2011

Lettera al Capo Dipartimento

 
Roma, 9 gennaio 2008

Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
Presidente Melita Cavallo

E, p.c. Al Sig. Sottosegretario alla Giustizia
Avv. Luigi Li Gotti

Al Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dr. Luigi Di Mauro

Egregio Presidente,
abbiamo ricevuto la nota del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 21 dicembre, prot. n. 49941, inerente la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, alla quale è allegato un bando di selezione che prevede per la realizzazione della stessa l’avvio di procedure di selezione.
Il tutto non consente di capire se il bando di selezione sia una proposta o se sia una determinazione già assunta dall’Amministrazione. In quest’ultimo caso non possiamo esimerci dall’evidenziare come la stessa segnalerebbe un duro attacco alle relazioni con le organizzazioni sindacali, mai convocate per discutere del merito della questione e mai coinvolte in una decisione che influisce sui diritti dei lavoratori a tempo determinato.
Nel merito, non possiamo che rilevare come la nota del D.G. confligga con le procedure stabilite dalla Sua Determinazione del 13 luglio 2007, prot. n. 22062 che correttamente non prevedeva procedure di selezione interne.
Pertanto, la conferma del Bando di selezione, contraddirebbe le Sue precedenti determinazioni, ma soprattutto finirebbe per violare le previsioni di Legge, cioè il comma 519 della Legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).
In base a tale norma alla stabilizzazione accede il personale “in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù dei contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”, purchè detto personale sia stato assunto o con procedure selettive di natura concorsuale oppure in forza di una legge. L’unico caso per il quale la norma prevede l’espletamento di prove selettive è quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato assunti in maniera diversa dalle due precedentemente citate.
Appare evidente che i lavoratori della giustizia minorile essendo stati assunti in virtù della Legge n. 242 del 2000 per la stabilizzazione non devono essere sottoposti a prove selettive, ma solo all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso all’impiego, così come già accaduto per il Ministero dei Beni Culturali e per l’Agenzia del territorio, altre due Amministrazioni con lavoratori a tempo determinato assunti in forza di legge.
Se ciò non bastasse, il TAR del Veneto con sentenza 3646 del 2007 ha stabilito che:”il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario ai sensi delle richiamate disposizioni normative, infatti, non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto manca, rispetto agli aspiranti, non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione….”.
Per i suddetti motivi, al fine di conformare le decisioni dell’Amministrazione al dettato normativo, Le chiediamo di sospendere immediatamente il bando e di procedere ad una urgente convocazione delle organizzazioni sindacali, per concordare le procedure di stabilizzazione.
Si resta in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti.

p. la Fp Cgil Nazionale
Giustizia Minorile
Il Coordinatore nazionale

Gianfranco Macigno

 
 
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