Medici – Le nuove regole sulla rappresentatività valide anche per l’area medica e veterinaria

18 Luglio 2011

Le nuove regole sulla rappresentatività valide anche per l'area medica e veterinaria

Si pubblica la parte del CCNQ del 24 settembre 2007 stipulato all’Aran, relative alle nuove regole sulla rappresentatività, valide anche per l’area dirigenziale medico veterinaria

“ART. 19 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.

2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.

3. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire all’Aran “idonea documentazione” di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.

4. Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.

5. L’idonea documentazione da fornire all’Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all’Aran con lettera Raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della Raccomandata.

6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali – riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU – sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.

7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.

8. L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.

9. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. E’ demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.

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