Medici – Rispetto della normativa su orario e riposo, sanzioni e denunce

18 Luglio 2011

Rispetto della normativa su orario e riposo, sanzioni e denunce

 
La mancata firma del contratto nazionale non incide sulla piena vigenza del Dlgs 66/03 per tutto il 2008, grazie all’emendamento approvato nel decreto milleproroghe, e non vi possono essere deroghe contrattate a livello locale, fino alla loro definizione contrattuale a livello nazionale.

In caso di mancato rispetto della normativa sull’orario di lavoro e sul riposo sono previste sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, ai sensi del Dlgs 19 luglio 2004, n.213 che ha integrato il Dlgs 66/03.

Al fine di garantire in questa fase una maggiore tutela dei diritti dei dirigenti medici e veterinari si riassumono i due punti principali della vigente normativa oggetto della trattiva nazionale, con le rispettive sanzioni:

* la durata massima dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (sanzione da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione stessa);

* Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (sanzioni da 105 a 630 euro)

La denuncia va effettuata alla Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezioni del lavoro competenti per territorio.

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