Mercato del Lavoro – DL. 78/2009, commento art 17 riguardo le procedure di stabilizzazione

18 Luglio 2011

Mercato del Lavoro – DL. 78/2009, commento art 17 riguardo le procedure di stabilizzazione

Breve riepilogo delle disposizioni contenute nel DL 78/2009 per quanto riguarda il precariato pubblico, in particolare sulle conseguenze di questo provvedimento per quanto attiene il prosieguo dei processi di stabilizzazione.

Grazie alle tante iniziative messe in campo dal sindacato, ed in particolare dalla nostra categoria, ed alle ripercussioni che tutto ciò ha comportato in termini d’orientamento sull’opinione pubblica, il Governo è stato costretto a modificare i propri intendimenti cassando i licenziamenti già previsti dall’art 7 dell’Atto Senato 1167 per coloro che , pur in possesso dei requisiti di legge, non erano stati stabilizzati entro il 30.6.2009 ed a prolungare fino al 31.12.del 2009 la possibilità di bandire concorsi pubblici con la riserva del 40% per i precari; nonché riconoscere con apposito punteggio nei concorsi pubblici l’esperienza maturata dal personale a tempo determinato o con contratto di co.co.co già in servizio alla data del 24.12.2007.

Come abbiamo detto, si tratta di un importante cambiamento di tendenza rispetto al recente passato, ma non basta; persistono in questo provvedimento elementi di parzialità che dovranno essere necessariamente rivisti se vogliamo rendere veramente efficaci le procedure di stabilizzazione da oggi al 31.12.2012.
Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di correggere i vincoli percentuali che la legge 133 mette a disposizione di precari (10% nel 2010, 20% nel 2011, il 50% nel 2012) rispetto il turn-over verificatosi nell’anno precedente se non vogliamo che solo per alcune centinaia di questi lavoratori sia possibile parlare di assunzione stabile in base alle vigenti normative.

Per quanto riguarda in particolare Enti Locali e Sanità dovrebbero essere rivisti anche gli attuali vincoli economici ed assunzionali , previsti dal Patto di Stabilità per i Comuni e dai limiti di spesa posti alle Regioni per il Servizio Sanitario, perché altrimenti sarà molto difficile bandire concorsi pubblici in misura tale da poter stabilizzare tutti i precari aventi i requisiti di legge.

Per queste ragioni, visto che i nuovi limiti temporali per le stabilizzazioni non costituiscano di per se una effettiva garanzia è necessario, per prima cosa procedere alla proroga dei contratti in essere “fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione”, anche utilizzando lo strumento dell’avviso comune, per permettere ai precari di partecipare alle selezioni concorsuali senza dover perdere il proprio lavoro.

Nello stesso tempo chiedere una apertura nei confronti di Enti Locali e Sanità che consenta, in attesa della approvazione del nuovo patto di stabilità e dei nuovi tetti di spesa, di mantenere in servizio questi lavoratori e, laddove ne esistono le condizioni, di proseguire i processi di stabilizzazione.

Tutto questo per affermare che, nonostante l’importante risultato conseguito, non bisogna abbassare nei prossimi mesi il nostro impegno per consolidare e rendere esigibile questo importante risultato.

Molti sono i rischi in cui si potrebbe incorrere se, di fronte ad eventuali difficoltà delle amministrazioni per stabilizzare i propri precari, si dovesse scegliere come risposta al problema l’utilizzo delle nuove modalità di lavoro flessibile come riposta all’esigenza di garantire la continuità lavorativa.

Dovremo quindi fare molta attenzione; a tal fine è utile in questa sede ricordare che in tema d’assunzioni con questo decreto si supera la norma con la quale veniva introdotto un divieto a prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato o i contratti di collaborazione oltre i 3 anni.

Con questa misura si supera la contraddizione tra lavoro pubblico e lavoro privato in base alla quale dopo i 3anni nel settore privato si può chiedere la trasformazione a tempo indeterminato, mentre nel sistema pubblico dopo 3 anni si veniva licenziati.

Come abbiamo già detto si tratterà ora di lavorare affinché l’abolizione del vincolo temporale sia utilizzata soltanto ai fini del mantenimento in servizio del personale precario da stabilizzare e non per determinare contratti precari “senza limiti di tempo”.

Infine, la continua attività di questo Governo volta a ridurre e marginalizzare sempre di più la presenza del lavoro pubblico, e di conseguenza dei servizi che questi eroga ai cittadini, trova purtroppo un’ennesima conferma con l’introduzione in questo decreto del così detto “lavoro accessorio” (voucher) derivante dal dlgs 276, nonostante in quel decreto e nella legge 30 si demandasse ad uno specifico accordo quadro l’eventuale individuazione delle misure “applicabili” nelle pubbliche amministrazioni.

E’ un gesto grave che non trova giustificazione in ambito pubblico vista la natura strettamente saltuaria ed accessoria del vaucher (i cui destinatari nel privato sono pensionati, studenti, casalinghe per lo svolgimento d’attività una-tantum e della durata di qualche giorno).

Dovremo pertanto non solo contrastare duramente, in ogni sede, questa norma qualora se ne ipotizzi l’utilizzo ma, soprattutto, intervenire in via preventiva per determinare intese con le amministrazioni sulle condizioni di inapplicabilità di tale disposizione in ambito pubblico, avendo chiaro che la sua attuazione non potrebbe che comportare ulteriori forme di disuguaglianza e sfruttamento tra i nostri lavoratori.

p. Dipartimento Welfare-MdL Gian Guido Santucci

Roma 20luglio 2009

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