Mercato del Lavoro – Modifiche del DDL sul recepimento del Protocollo del 23 luglio 2007

18 Luglio 2011

Mercato del Lavoro – Modifiche del DDL sul recepimento del Protocollo del 23 luglio 2007

Per opportuna informazione in allegato le segnalazioni ricevute dalla CGIL Confederale riguardo le correzioni introdotte dalla Camera dei Deputati al DDL governativo di recepimento del Protocollo del 23 luglio 2007.

Per l’ufficialità del provvedimento occorrerà l’approvazione del Senato alle modifiche apportate al testo discusso alla Camera e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

p. il Dipartimento Welfare – Mercato del Lavoro
Gian Guido Santucci

Roma, 4 dicembre 2007

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Modifiche del DDL sul recepimento del Protocollo del 23 luglio 2007 – materie lavoristiche

* Comma 2 lettera d):
o Mobilità e esenzione dagli aumenti dell’età pensionabile:si è risolto in via parlamentare, e recepito dall’emendamento governativo, un problema da noi segnalato, irrisolto dalla Maroni (e non regolato neppure nel Protocollo del 23 luglio), che aveva limitato l’ambito delle persone in mobilità per le quali non avevano effetto i prolungamenti dell’età pensionabile, ai soli licenziati da aziende del Sud! Adesso la norma è precisa, nel riconoscere la permanenza delle vecchie condizioni in capo a 5000 lavoratori in mobilità al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme;

* Comma 3 lettera e):
o Sanzioni per mancate comunicazioni: si sono introdotte sanzioni per comunicazioni insistenti e/o mendaci agli uffici relative all’organizzazione del lavoro in materia di lavoro alle catene o notturno;

* Comma 12:
o Criteri per la garanzia del 60% della pensione: anziché fare riferimento ai percorsi di lavoro discontinui, come nel testo del Protocollo, la norma, di fonte parlamentare e recepita dall’emendamento governativo, si riferisce indistintamente ai percorsi lavorativi, introducendo quindi una maggiore estensione del vincolo;

* Comma 29, lettera f):
o Enti bilaterali: nei criteri di delega si era introdotta una variazione rilevante nei compiti degli enti bilaterali che avrebbe alterato l’equilibrio del protocollo; infatti gli enti bilaterali, oltre ad integrare le provvidenze in tema di sostegno al reddito, avrebbero potuto prevedere l’erogazione di “trattamenti sostitutivi analoghi (…), nonché di eventuali coperture supplementari”. Grazie al ritorno alle previsioni del Protocollo, questo rischio è stato, per ora, sventato

* Comma 32, lettera b):
o Benchmarks europei: formulazione molto ambigua, aggiunta in Parlamento e confermata dall’emendamento governativo, per cui si rischia di aver fatto rientrare dalla porta gli “indicatori” dell’UE (ad es. il grado di “rigidità” della legislazione sulla protezione dell’impiego, ossia l’articolo 18!), come strumento di giudizio dell’affidabilità comunitaria delle politiche dello stato membro Italia. Peraltro a livello di dibattito comunitario si sta cercando di cambiare l’elenco degli indicatori;

* Comma 32, lettera c)
o Contratto d’inserimento: emendamento parlamentare e recepito dal Governo, corretto, finalizzato a non far gravare sulle fasce deboli la condizione di sottotutela dei diritti propria del contratto d’inserimento. E’ utile a rafforzare la nostra idea di farne uno strumento di politica attiva piuttosto che una tipologia contrattuale;

* Comma 33:
o Apprendistato:
– si recepiscono le proposte degli assessori regionali, con poca incidenza sul merito delle questioni demandate alla delega;
– si è cancellata, nell’emendamento governativo, la possibilità introdotta in Commissione di trasformare in anticipo l’apprendista, permanendo in capo all’impresa le agevolazioni contributive per tutta la durata originale (più l’anno successivo per effetto della norme dell’art.16 della legge 196/97)

* Commi 12-24:
o Disabili: si confermano le pattuizioni in essere per effetto dell’art.14 del D.Lgs. 276/03, e al contempo si ridisegna la disciplina come definita nel DDL di fonte governativa;

* Comma 39:
o Contratto a termine: nell’emendamento governativo, che recepisce solo parzialmente il lavoro svolto dal parlamento,
– si premette che la “normalità in Italia è il rapporto a tempo indeterminato;
– si chiarisce che i 36 mesi si conteggiano a prescindere dalle interruzioni, cosa già prevista nel testo del Protocollo;
– si è cancellato l’introduzione della durata massima (8 mesi) dell’unica proroga da farsi presso la DPL, demandandone la definizione ad avvisi comuni tra le parti sociali;

* Comma 44:
o Part-time:
– si è modificato in Parlamento, e recepito nell’emendamento governativo, che in caso di clausole elastiche il preavviso di variazione non è inferiore a cinque giorni (era di due);
– Si è abrogata in Parlamento, e accolta nel testo del governo, la facoltà di stabilire le clausole elastiche in assenza di disposizione contrattuale, proposta a suo tempo avanzata unitariamente dal sindacato;
– Si è anche recuperata la norma su part-time per assistenza a malati

* Comma 45:
o Lavoro intermittente: si conferma la soppressione nell’ordinamento, ma al comma 47 si introducono le novità frutto di un intervento parlamentare recepito dall’emendamento governativo

* Comma 46:
o Introdotta in Parlamento e recepita dal governo la soppressione dello staff leasing, anche se con formulazione non del tutto esente da problemi interpretativi

* Comma 47:
o Reintrodotto il lavoro a chiamata per turismo e spettacolo: la normativa demanda alla contrattazione collettiva nazionale l’introduzione di specifiche normative in proposito, cita espressamente gli extra del turismo come misura cui il lavoro a chiamata potrebbe aggiungersi, indica la finalità della misura al contrasto al lavoro sommerso, vincola la contrattazione a definire norme non meno favorevoli di quelle applicabili ai lavoratori “normali”, dispone la facoltà per le parti stipulanti di definire un istituto contrattuale a compenso della “disponibilità” del lavoratore, indica un periodo di due anni al termine dei quali procedere ad una verifica.
– In questo caso si tratta di un evidente peggioramento del protocollo

* Commi 51-54:
o Norme sull’edilizia: invariate

* Commi 55- 66:
o Norme sugli ammortizzatori sociali in agricoltura: invariate

* Commi 67-71:
o Norme sul secondo livello di contrattazione:invariate

* Commi 72-78:
o Norme relative al sostegno al reddito per i collaboratori e riscatto laurea:invariate

* Comma 79:
o Innalzamento contributi collaboratori: invariate

* Comma 81:
o Donne:invariate

* Comma 83:
o Collaboratrici in maternità a rischio: si aggiungono i riferimenti ai lavori vietati dal Testo Unico sulla maternità (art.7 D.Lgs. 151/01)

* Comma 84:
o Lavoratori sospesi: la norma, presente nel DDL licenziato dl Consiglio dei Ministri e rimasta invariata, prevede lo stanziamento di 20 milioni di Euro, la possibilità di ricorrere alla copertura della sospensione dell’attività tramite la disoccupazione ordinaria anche a prescindere dai vincoli previsti dalla legge 80/05 (massimo 65 giorni in media annua);

* Commi 85-89:
o Porti: le norme, in parte aggiunte in sede parlamentare e recepite dall’emendamento governativo, disciplinano la concessione dell’indennità portuale ai lavoratori dei porti.

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