Mercato del lavoro e stabilizzazioni: Comunicazione di Carlo Podda e Nota Dip. Welfare Fp Cgil

18 Luglio 2011

Mercato del lavoro e stabilizzazioni: Comunicazione del Segretario generale Fp Cgil Carlo Podda e Nota Dipartimento Welfare Fp Cgil

Comunicazione del Segretario generale Fp Cgil Carlo Podda inviata a tutte le strutture Fp Cgil

Di seguito trovate il commento del Dipartimento Mercato del Lavoro all’ultimo emendamento presentato in discussione alla Camera dei Deputati sul tema delle stabilizzazioni.

Non c’è alcun dubbio che le modifiche intervenute siano il risultato di iniziative e proteste e della rilevanza sociale, sottovalutata dal Governo, del tema della precarietà, tuttavia non dobbiamo mollare la presa continuando con la mobilitazione e con le azioni di diffida verso le Amministrazioni.

In modo particolare voglio sottolineare la necessità, laddove non sia già stato fatto, di rilanciare il confronto con i singoli Enti al fine di produrre intese e percorsi di stabilizzazione e, nei casi in cui si riscontrassero indisponibilità e rifiuti, costruire iniziative in grado di evidenziare, ai cittadini prima di tutto, non solo l’ingiustizia verso lavoratori precari che per anni hanno contribuito al funzionamento delle Pubbliche amministrazioni, ma anche il rischio grave che la loro mancata stabilizzazione precluda la possibilità di erogare servizi, in modo particolare negli Enti locali e Sanità.

Certo che, nonostante i tanti impegni che abbiamo di fronte, non farete mancare un risposta forte anche su questo versante, vi porgo i più fraterni saluti

Il Segretario Generale FP CGIL
Carlo Podda

Roma, 3 ottobre 2008
 


NOTA Dipartimento Welfare -Mercato del Lavoro

Oggetto: ulteriori emendamenti all’art 37 bis

La forte azione di contrasto sviluppata dal sindacato, in particolare della CGIL, all’emendamento presentato dal Governo sul precariato pubblico (art 37 bis) ha determinato una parziale modifica di quel testo confermando, limitatamente a certe condizioni, la possibilità di continuare i percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi delle leggi Finanziarie del 2007 e del 2008.

Nel merito si stabilisce che la soppressione delle misure normative previste per la stabilizzazione dei precari, cui alle leggi 296/2007 e 244/2008, entrerà in vigore a partire dal 1 luglio del 2009 (comma 2)

Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge tutte le amministrazione dovranno inoltrare al dipartimento della funzione pubblica gli elenchi dei precari a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, il numero delle proroghe e dei rinnovi, il numero degli idonei ancora da assumere, l’indicazione delle procedure concorsuali svolte (comma 7).

Entro 120 giorni dalla data di approvazione, con apposito decreto, il Ministro della Funzione Pubblica determinerà criteri e modalità mediante i quali le amministrazioni potranno derogare al limite temporale del 1 luglio 2009 mantenendo in servizio il personale precario fino alla conclusione delle procedure concorsuali (comma 8).

Ciò significa che sarà possibile a procedere nei percorsi di stabilizzazione sulla base del precedente dettato normativo non oltre il 30 giugno 2009, ad eccezione delle amministrazioni autorizzate alla proroga ai sensi di quanto disposto con il comma 8.

Nonostante l’ apertura mostrata nei confronti dei precari della pubblica amministrazione permangono molti dubbi sulle finalità di questa operazione; nello specifico:
– Migliaia di lavoratori saranno comunque espulsi; l’apposizione del termine del 30 giugno non consente infatti di recuperare coloro per i quali è stata prevista una stabilizzazione scaglionata nel tempo; coloro per i quali non si sono potute avviare le procedure selettive per la stabilizzazione, nonostante la presenza di una manifesta volontà delle amministrazioni, per mancanza di risorse (ad esempio le regioni indebitate per il SSN), o per la mancata approvazione delle dotazioni organiche . In particolare i più colpiti rimangono in ogni caso i co.co.co ed i somministrati per i quali la soppressione delle norme speciali che consentivano loro di rientrare nei processi di stabilizzazione evidenzia da subito la drammaticità dello loro situazione.

– Si opera una lesione all’autonomia legislativa ed organizzativa delle Regioni e delle Autonomie Locali entrando nel merito della procedure concorsuali e selettive messe in atto dagli Enti facenti capo al sistema delle Autonomie.

– Infine, per le Funzioni Centrali, non si comprende la ratio in base alla quale il Ministro della Funzione Pubblica concederà la deroga al termine del 30 giugno per proseguire nel rapporto di lavoro fino alla conclusione delle procedure concorsuali. Che siano forse motivazioni legate all’organizzazione del lavoro ed all’efficienza dei servizi? Ed allora , perché non dirlo già nella legge?

– Appare evidente, pertanto, che nonostante la riscrittura da parte del Governo dell’art. 37 bis , in sostanza non viene modificato un approccio, già presente nella prima stesura dell’articolo, volto a smantellare la Pubblica Amministrazione per affidarne la gestione al sistema delle imprese private con la conseguenza di privare del loro lavoro i precari ed i cittadini d’importanti servizi .

Con la riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo

p. Segreteria Nazionale FP CGIL Mauro Beschi   –  Dipartimento Welfare -MdL Gian Guido Santucci

Allegati:
1 Nuovo emendamento Art.37 bis
2 Sub emendamento accolto nella seduta del 1.10.08


Emendamento all’articolo 37 nuova formulazione.
Dopo l’ART.37 è inserito il seguente:
“Art. 37-bis”
(Disposizioni in materia di stabilizzazioni)

1. A decorrere dal 1°luglio 2009 sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1°luglio 2009alla data di scadenza dei relativi contratti le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro il 30 giugno 2009.

3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell’ attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’ art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

7. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con contratti a tempo determinato ed avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l’esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche indicando al data di approvazione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere.

8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazione possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

 
Roma, 1 ottobre 2008


SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o ottobre 2008.
– Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 21.45.
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater.


La Commissione approva all’unanimità il subemendamento Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).10, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).12 e 0.37.01 (nuova formulazione).13, Paladini 0.37.01 (nuova formulazione).14, 0.37.01 (nuova formulazione).15 e 0.37.01 (nuova formulazione).16, Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).17, Delfino 0.37.01 (nuova formulazione).18 e Paladini 0.37.01 (nuova formulazione).19, nonché gli identici subemendamenti Delfino 0.37.01 (nuova formulazione).20 e Paladini 0.37.01 (nuova formulazione).21 e gli identici subemendamenti Paladini 0.37.01 (nuova formulazione).22 e Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).24. Respinge altresì, con distinte votazioni, i subemendamenti Delfino 0.37.01 (nuova formulazione).23, 0.37.01 (nuova formulazione).25, Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).26, gli identici subemendamenti Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).27 e Paladini 0.37.01 (nuova formulazione).28, nonché i subemendamenti Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).29, Paladini 0.37.01 (nuova formulazione).30, Delfino 0.37.01 (nuova formulazione).31 e 0.37.01 (nuova formulazione).32, Damiano 0.37.01 (nuova formulazione).33, 0.37.01 (nuova formulazione).34, 0.37.01 (nuova formulazione).35, 0.37.01 (nuova formulazione).38, 0.37.01 (nuova formulazione).36 e 0.37.01 (nuova formulazione).37.

All’articolo aggiuntivo 37.01, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all’espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate entro il 30 giugno 2009.
0. 37. 01 (nuova formulazione).10 (testo riformulato). Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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