Min. Ambiente: Osservazioni sul regolamento 2008

18 Luglio 2011

Osservazioni sul regolamento 2008

 

In relazione alla proposta di Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare illustrata nel corso della riunione del 25 u.s., come richiesto nel corso dell’incontro si inviano di seguito le osservazioni di questo Sindacato sul provvedimento.

Preliminarmente, non si può non osservare che il provvedimento fa riferimento ad una nuova Pianta Organica sulla quale sono intervenuti consistenti tagli derivanti dall’applicazione dell’art. 74 della legge 133/08. La consistenza dei tagli condanna definitivamente il Ministero al ricorso all’esterno: si taglia per risparmiare e di fatto si ricorre all’esterno per funzionare. A questo proposito si sottolinea la necessità di riavviare parallelamente al processo di riorganizzazione il processo di stabilizzazione del personale a contratto e, laddove si debba ricorrere all’esterno, chiediamo che questa scelta sia fatta a partire dalle professionalità censite dalla Direzione dei servizi interni di quest’Amministrazione, al fine di garantire il mantenimento di professionalità da tempo utilizzate in maniera continuativa presso i diversi uffici del Ministero. La riorganizzazione della struttura ha come ovvia conseguenza la riallocazione del personale e pertanto particolare attenzione va posta alla salvaguardia delle competenze acquisite e alla valorizzazione delle stesse.

Non si comprende la scelta di “ingessare” la struttura di secondo livello individuando il numero di divisioni spettanti a ciascuna Direzione con il D.P.R. in esame: la riorganizzazione dell’Amministrazione necessita di un tempo di verifica, e nel caso si rendano necessarie modifiche nell’allocazione del numero di Divisioni occorrerebbe reintervenire sul DPR di riorganizzazione, intervento assai laborioso. Si propone di demandare l’individuazione del numero di divisioni dipendenti da ciascuna struttura dirigenziale di primo livello al successivo decreto ministeriale che dovrà prevedere la declaratoria delle competenze di ogni divisione, consentendo così la possibilità di un eventuale adeguamento dell’organizzazione in corso d’opera.

Entrando nel merito relativamente all’articolato:

ART. 3 (Segretario Generale)

L’istituzione del Segretaro Generale è una scelta organizzativa che va nella direzione del coordinamento e pertanto particolare attenzione va posta nel garantire tale funzione evitando ambiguità o dubbi interpretativi:
1) Dal testo non si riesce a desumere con chiarezza chi debba garantire lo svolgimento dei rapporti internazionali del Ministero: alla lettera m) viene istituito un nuovo organismo (l’ennesimo), l’Osservatorio sulle attività comunitarie senza specificarne le competenze. Inoltre, a fronte di una generica competenza di coordinamento del Segretario Generale nel settore internazionale, appaiono qua e là sporadiche indicazioni circa le competenze internazionali delle Direzioni [ad es. art.4, lett. z), e art. 5, lett. o)], che, per quanto è a conoscenza della scrivente O.S., non sembrano esaurire le funzioni in campo internazionale effettivamente spettanti a questo Ministero. Sarebbe forse utile integrare la declaratoria delle competenze delle quattro Direzioni Generali “tecniche” con la seguente: lettera x) supporto per lo svolgimento delle attività internazionali nelle materie di competenza.
2) lettera i) non a tutte le attività delle quali il segretario generale dovrebbe garantire il coordinamento corrispondono le competenze delle direzioni generali.
3) lettera k) cura l’istruzione e la predisposizione, a richiesta del Ministro, degli atti attinenti i poteri di vigilanza, di diffida e sostitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati: che cosa significa? esercita una competenza diretta? e quindi c’è un carico di lavoro? O la competenza rimane alle DG e le attività fanno carico ai singoli uffici?
4) lettera p) assicura il coordinamento delle attività di ricerca, studio e di elaborazioni statistiche in materia ambientale anche in collaborazione con ISPRA. Sul punto, non si fa cenno all’ufficio di statistica, che fa parte del SISTAN e per legge (decreto Legislativo 322/89) deve garantire: la fornitura di informazioni statistiche ufficiali al Paese e agli organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT); l’aggiornamento dei dati nazionali (utili anche per la RSA) per le pubblicazioni ISTAT; nonché l’aggiornamento dei dati statistici sul sito WEB del Ministero. Pertanto si propone di modificare la lettera p) come di seguito indicato: p) assicura, anche avvalendosi dell’ufficio di Statistica del Ministero, il coordinamento delle attività di ricerca, studio e di elaborazioni statistiche in materia ambientale anche in collaborazione con ISPRA

ART. 5 (Direzione generale per la protezione della natura e del mare)
Si fa riferimento all’art. 5 lettera q)
1) Si fa presente che presso l’attuale Direzione Protezione Natura operano il Centro Operativo Emergenze in mare quale focal point nazionale ai sensi dell’art.34 della Legge 979/82 ed il Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar), strutture che raccolgono, aggiornano e rendono disponibili importanti dati ambientali marini anche, e soprattutto, per consentire in maniera adeguata gli interventi antinquinamento e di sicurezza ambientale. Ciò determina la possibilità di interventi mirati ed immediati in caso di incidenti in mare con pericolo di inquinamento. Pertanto si propone la seguente modifica: q) “programmazione, coordinamento ed interventi in caso di inquinamento marino, con il supporto operativo di un idoneo sistema informativo, e valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione dei piani e progetti; ”

Art. 6 (Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia)

1) Con un atto regolamentare non si può procedere all’attribuzione di nuove competenze istituzionali, come al contrario sembrerebbe evincersi dalla lettura della lettera c). La legge 349/86 istitutiva del Ministero dell’Ambiente attribuisce competenze residuali e limitate in materia di energia nucleare, e i successivi interventi di modifica non sono intervenuti sulla materia. Pertanto appare incongruo che all’art. 6 lettera c) venga ampliato il campo delle competenze in materia di promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica in campo ambientale inserendo l’energia nucleare. Si propone la modifica della lettera c) come di seguito indicato: “promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica in campo ambientale, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici e alle energie rinnovabili”.

Art. 7 (Direzione Generale per la valutazioni ambientali)

1) Non si comprende, in particolare per la Direzione generale per le valutazioni ambientali, la logica e i criteri utilizzati per ridisegnare le Direzioni generali. Il numero degli uffici dirigenziali di seconda fascia previsto dall’art. 7 appare di gran lunga insufficiente rispetto alle funzioni e alla natura delle funzioni assegnate alla Direzione stessa. Il provvedimento di fatto non innova in maniera radicale l’attuale organizzazione, mantenendo in sostanza inalterato l’attuale assetto delle competenze della ex Direzione per la salvaguardia ambientale, con qualche minima riduzione di funzioni in materia di energie rinnovabili. Alla luce di questo fatto appare incongrua che la prevista Direzione per le valutazioni ambientali sia articolata in soli quattro uffici dirigenziali, rispetto ai dieci della attuale DSA. Questo a fronte di una” riduzione” di competenze tra la vecchia e la nuova Direzione Generale che coinvolgono una o al massimo due Divisioni e neanche per intero.

2) Sempre relativamente all’art. 7 si osserva che le competenze in materia di VIA e di VAS dell’Amministrazione non possono essere ridotte al mero “supporto” alle Commissioni tecniche, essendo il Ministero responsabile dei procedimenti di cui sopra anche ai sensi della normativa sulla Pubblica Amministrazione (v. L 241/1990 e s.m.i.). Peraltro i compiti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale sono stati definiti con DLgs 4/2008, art. 8 , laddove è chiaramente specificato che la “commissione (…) assicura al Ministero … il supporto tecnico scientifico per l’attuazione delle norme (in materia di VIA e di VAS)”, e non viceversa come proposto dal regolamento in discussione che, in ogni caso, costituisce un atto regolamentare gerarchicamente subordinato alle norme di legge di ordine superiore. Si evidenzia inoltre che le attività in materia di VIA e di VAS espletate attualmente dalla attuale Direzione per la Salvaguardia ambientale, e che non possono essere né sottovalutate né eliminate – a meno di individuare altro soggetto istituzionale che vi attenda -, non sono limitate né al “supporto” alle Commissioni di cui sopra, né al solo coordinamento delle procedure di VIA (comprendenti a loro volta i procedimenti di VIA, quelli di verifica di assoggettabilità, le istanze di scoping e le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni) o di VAS, ma attengono ad una serie di attività istituzionali ulteriori, afferenti ai compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza dell’Amministrazione sull’applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di VIA e di VAS.
Analogamente il procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni AIA non è circoscritto all’interno delle attività della relativa Commissione: nel caso dell’IPPC c’è tutta la fase successiva all’emanazione del parere da parte della Commissione, che riguarda la gestione delle conferenze di servizi e la predisposizione dei decreti autorizzativi, dei quali il parere rappresenta solo una parte.
Nell’attuale formulazione dello schema di decreto di riorganizzazione l’attività delle Direzione generale per le valutazioni ambientali si limiterebbe invece al solo supporto alla Commissione VIA e VAS da una parte ed a quella IPPC dall’altra. Si ritiene quindi nel complesso estremamente riduttiva la visione che emerge dalla bozza di regolamento, soprattutto in quanto prospetta con tutta evidenza un ulteriore ed ingiustificato avvilimento delle professionalità presenti nell’Amministrazione, che vedrebbero ridurre il proprio ruolo ed apporto al mero supporto logistico e di segreteria alle Commissioni, alle quali invece sembrerebbero essere impropriamente attribuiti compiti dell’Amministrazione.

Si propone pertanto di modificare l’art.7 così come di seguito riportato:
a) attività ed adempimenti tecnici relativi alle procedure VAS e VIA compreso il relativo supporto alle Commissioni tecniche del Ministero;
b) attività ed adempimenti tecnici relativi alle procedure IPPC compreso il supporto alla relativa Commissione;

3) Nel vigente regolamento del MATTM (DPR261/03) la lettera d) dell’articolo 5 indicava: “d) attività relative all’ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonché alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale”.
Nel nuovo Regolamento viene esplicitata una nuova competenza alla lettera g) “esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di acquisti pubblici verdi”. Con l’eliminazione delle parole evidenziate “alla promozione di tecnologie pulite” alcune importanti attività attualmente svolte dalla Divisione VIII della direzione SA non trovano un adeguato riferimento nella bozza di regolamento. Si tratta in particolare delle attività che rientrano nell’ambito della “Politica Integrata di Prodotto” (Comunicazione delle Commissione UE del giugno2003) tra cui rientra anche l’attività relativa al “Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi”, ma anche tutti quei temi che riguardano gli strumenti relativi al ciclo di vita dei prodotti (LCA, promozione delle tecnologie e dei cicli produttivi puliti, progettazione ecologica dei prodotti, ecc).
A questi temi sono fortemente legati gli strumenti come EMAS, che riguarda la certificazione ambientale dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni e L’Ecolabel, che riguarda la promozione e la certificazione dei prodotti e servizi che rispondono a livelli di qualità ambientale di eccellenza. In questo modo le competenze rimaste nella Direzione risultano fuori contesto, scollegate dagli altri temi a cui fanno riferimento (quello della Politica integrata di prodotto o quello del Consumo e Produzione sostenibile). Si propone di integrare tali temi nelle competenze della Direzione generale per le valutazioni ambientali o spostare per intero le competenze sulla certificazione ambientale e sugli acquisti verdi nella Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile dove troverebbero qualche connessione in più con le altre tematiche.

4) Con riferimento all’art.7 lettera h): il rischio da incidente nucleare non rientra tra le competenze del Ministero dell’Ambiente, in quanto è escluso dall’applicazione della direttiva “Seveso”; pertanto si propone di eliminare le parole “nonché dall’inquinamento da radiazioni ionizzanti sotto il profilo del rischio industriale”;

Art. 8 (Direzione generale degli affari generali e del personale)

1) Dalla relazione allegata allo schema di decreto si ricava che le direzioni tecniche non dovranno più occuparsi della gestione del personale, che verrebbe demandata totalmente alla competenza della direzione del personale. Ciò non trova puntuale riscontro nel testo del decreto dal cui manca la corretta esplicitazione della competenza relativa alla gestione delle presenze e delle assenze del personale (rilevazione entrate e uscite, visite fiscali ecc.), attualmente gestita autonomamente da ogni singola Direzione. Il testo andrebbe quindi integrato con la previsione di un’apposita voce, che potrebbe essere così formulata: ART. 8 lettera b) gestione del personale, ivi compreso il trattamento giuridico economico, le attività di rilevazione delle presenze e di controllo fiscale sulle assenze per infermità.

ART. 10 (Dotazioni organiche)

1) Si richiede che venga completato il comma 3 mediante un esplicito richiamo al fatto che trattasi di materia oggetto di contrattazione integrativa, così come previsto dall’art. 7 del CCNL 2006/2009 per l’individuazione dei profili professionali.
2) Infine relativamente alla allegata tabella relativa alla dotazione organica del personale dirigenziale (tabella B, art. 10 comma 2), si propone di riportare la dotazione organica secondo il sistema di classificazione previsto dall’Art. 6 del CCNL 2006/2009.
Resto a disposizione per ogni utile approfondimento/delucidazione.
Roma, 27 novembre 2008

La coordinatrice naz.le FPCGIL Ambiente
            Maria Letizia Sabatino

 
 

 
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