Min. Giustizia: Disposizioni di Dirigenti e Capi degli Uffici sul nuovo ordinamento professionale e refusi vari

18 Luglio 2011

Lettera al Sottosegretario…

 
Roma, 8 settembre 2010

Al Sottosegretario di Stato
Sen. Giacomo Caliendo

Al Capo Dipartimento
Presidente Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del Personale
E della Formazione
Dr.ssa Carolina Fontecchia

OGGETTO: Disposizioni di Dirigenti e Capi degli Uffici sul nuovo ordinamento professionale e refusi vari.

Siamo certi che siate a conoscenza del caos in cui avete gettato gli uffici giudiziari con la firma, insieme a CISL, UNSA-SAG ed Intesa, del Contratto Integrativo del Ministero della Giustizia, Organizzazione Giudiziaria.
In merito a ciò vi rammentiamo che nel nuovo Ordinamento, da noi contestato, avete separato le figure professionali prima collocate su due aree, come quella del cancelliere, dell’ufficiale giudiziario, dell’esperto informatico etc.
Vi segnaliamo che alcuni Dirigenti e Capi degli Uffici stanno diramando disposizioni in cui affermano che l’attività dell’odierno cancelliere (ex B3) rimane praticamente invariata, comprendendo anche ‘gli atti che la legge attribuisce alla competenza del cancelliere’ nel presente ordinamento da voi collocati in III area nelle mansioni dell’attuale ‘funzionario giudiziario’.
Il CCNL 2006/09 stabilisce all’art. 7 e all’art. 8 che lo stesso lavoro non può stare su due aree diverse e che ogni profilo è unico per l’attività svolta.
Poiché il nuovo ordinamento, invece di ricomporre il profilo in un’unica
area, lo ha diviso su due aree diverse, ne consegue che il lavoro deve
essere nettamente differenziato e che non è possibile ricorrere alla
interfungibilità nell’ambito di diverse figure professionali collocate su aree diverse.
Tale interpretazione è altresì sostenuta da una nota ufficiale di una Organizzazione Sindacale firmataria, che ha dunque condiviso con voi l’ordinamento, in cui l’attività summenzionata viene fatta chiaramente rientrare nello svolgimento di mansioni superiori secondo il nuovo ordinamento (Cisl- Giustizia news 2010_161) .
Pertanto vi chiediamo, in qualità di diretti artefici del caos di cui sono preda gli uffici, di intervenire immediatamente presso i dirigenti perché rispettino le norme contrattuali e, in caso ciò si renda necessario, attribuiscano, come dovuto, le mansioni superiori agli ex B3, per il relativo trattamento economico.
Vi ricordiamo che è vostro preciso compito specificare per ogni figura professionale le attività concretamente esigibili.
La scarsa chiarezza del bando e del Contratto fanno sì che non siano chiare le regole di partecipazione alla procedura e ci è stato riferito che il call-center spesso non è in grado di dare risposte soddisfacenti ai lavoratori perché non ancora in possesso di tutte le informazioni.
Inoltre come da noi già segnalato in sede di contrattazione, per quanto concerne la figura del ‘funzionario linguistico’, nel bando e nel contratto viene richiesto come titolo di accesso dall’esterno il diploma di laurea breve o vecchio ordinamento in lingue “altresì il diploma di scuola di interpreti per almeno due lingue”. Vi facciamo notare che tale diploma di scuola di interpreti non esiste più e che questo sarebbe l’unico profilo di III area per cui viene richiesto un ulteriore titolo oltre alla laurea.
Siamo certi che si tratti di un mero refuso linguistico, e che abbiate voluto intendere l'”altresì” al posto di “ovvero”, tuttavia vi chiediamo di provvedere immediatamente alla correzione dell’errore per evitare errori nella valutazione dei titoli.
Nel provvedimento di inquadramento del 3 agosto 2010 relativo agli assistenti linguistici vi è un altro grossolano refuso al paragrafo 9, ove si legge figura dell’esperto informatico evidentemente confusa con quella dell’esperto linguistico.
Attendiamo immediate risposte da parte vostra,

La coordinatrice nazionale
FP CGIL Organizzazione Giudiziaria

Nicoletta Grieco

 
 
 
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