Min. Giustizia: Lettera al C.D. Pres. Birritteri – congedo straordinario

18 Luglio 2011

Lettera al Capo Dipartimento

 
 
Roma, 30 luglio 2010

Al Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dr.ssa Carolina Fontecchia

 

Oggetto: Applicazione dei benefici di cui all’art.42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001.

Continuano a pervenire alla scrivente O.S. numerose segnalazioni sulle modalità con le quali codesta Amministrazione tratta la materia che regolamenta la concessione del beneficio.

In particolare vengono segnalati numerosi rigetti ingiustificati delle istanze e una proliferazione eccessiva di richiesta di documentazione non utile al fine di valutare l’idoneità alla concessione.

Allo scopo di evitare l’insorgenza di contenziosi inutili e controproducenti, anche per evidenti motivi di immagine dell’Amministrazione, la scrivente ritiene utile puntualizzare alcune questioni sulle quali maggiormente si sono presentate difformità interpretative della legge:
1. L’articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato il requisito del possesso, previsto originariamente, del riconoscimento della condizione di gravità di cui all’art.3, comma 3, legge 104/92, da parte del soggetto bisognoso di assistenza da almeno 5 anni dalla data di inoltro della istanza. Risulta che detto requisito continua ad essere richiesto;
2. in riferimento al criterio di esclusività della condizione di assistenza risultano rigettate numerose istanze con la motivazione riferita alla presenza di altri soggetti, ancorché non in condizione lavorativa, che potrebbero essere idonei all’assistenza. Il rigetto avviene in particolare quando si tratta di assistenza al genitore disabile grave e risulta presente nel nucleo familiare il coniuge del genitore. In particolare l’interpretazione che sembra emergere è che la presenza di un ulteriore soggetto nel nucleo familiare, indipendentemente dalle sue condizioni lavorative, impone al richiedente la necessità di dimostrare l’inidoneità assoluta del soggetto stesso a prestare assistenza. Tale interpretazione è del tutto discrezionale: il requisito dell’esclusività è stato ampiamente definito nell’orientamento giurisprudenziale e non deve essere posto in relazione alla presenza di altri soggetti che non hanno rapporto di lavoro in atto e quindi vengono a priori esclusi dalla concessione del beneficio di che trattasi. Inoltre in riferimento ai concetti di esclusività e continuità nell’assistenza si richiama il contenuto della Circolare 90/2007 dell’INPS, che, benché riferita alla fruizione dei permessi lavorativi ex lege 104/92, chiarisce e codifica gli orientamenti generali sulla materia. Si segnala inoltre il contenuto della la Circolare INPS 16 marzo 2009, n. 41, emanata a seguito della Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, che estende il beneficio di che trattasi anche ai figli di soggetti gravemente disabili, nella parte riferita alle condizioni di accesso al beneficio, ove recita testualmente: “Soggetti aventi diritto: figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; 2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili; 3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni: tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi; i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo; 4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni: il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.” Pertanto si ritiene illegittimo qualunque diniego che non sia rispettoso dei criteri sopra enunciati;
3. Relativamente alla documentazione da presentare risulta che vi sia ridondanza di richieste di atti inutili, considerando i criteri che la legge conferisce alle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 e la titolarità, fatta salva per il datore di lavoro, di accertabilità della veridicità delle dichiarazioni rese, con gli strumenti che la legge prevede.
Per quanto sopra esposto la scrivente rimane in attesa, ai sensi di quanto previsto dall’art.6 CCNL, di formali chiarimenti.

La coordinatrice nazionale
FPCGIL organizzazione giudiziaria

Nicoletta Grieco

 
 
 
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