Min. Giustizia: lettera capo dipartimento e direttore generale su lavoro domenicale

18 Luglio 2011

 

Lettera al capo dipartimento e direttore generale

 

 
Roma, 25 marzo 2010

Al capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria
Cons. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del Personale
e della formazione
Dr.ssa Carolina Fontecchia

Oggetto: Circolare Ministeriale del 15 marzo 2008, prot. 103/689/CD – Disciplina del lavoro domenicale.

Con riferimento alla circolare ministeriale del 15 marzo ’08, che fornisce chiarimenti in ordine all’effettuazione di prestazioni lavorative nel giorno di domenica, ed alle sue conseguenti modalità applicative presso gli Uffici interessati, si ritiene che l’interpretazione data dalla stessa produca una condizione di applicazione lesiva della normativa primaria che regola la materia.
Al riguardo si richiama l’attenzione di codesta Amministrazione sul ripristino della legge n.370/1934, erroneamente “tagliata” dalla legge 133/08, la quale disciplina il principio costituzionalmente riconosciuto del riposo settimanale. Principio peraltro molto consolidato sul piano giurisprudenziale fino al punto di considerarne la mancata concessione azione non lecita perché in contrasto palese con gli art. 36, comma 3, e 2109, comma 1, del codice civile (Cassaz. Sez. Lavoro del 26/8/1997), addirittura fino al punto di considerare nulli atti negoziali, perché in contrasto con l’art. 1418 del codice civile o gravate da eccezioni di incostituzionalità norme di legge, come nel caso del dovuto ripristino della legge n. 370/1934.
In particolare appare del tutto confutabile la pretesa da parte di codesta Amministrazione di proporre un conflitto tra il diritto costituzionale al riposo di 24 ore consecutive a cui assommare le 11 ore consecutive previste dall’art.7 del D. Lgs. 66/03 e con l’implementazione media prevista dall’art.41, comma 5, legge 133/08, e l’obbligo dell’effettuazione delle 36 ore, costringendo di conseguenza il lavoratore ad una modifica unilaterale del proprio orario di lavoro per obbligare lo stesso alla effettuazione delle 36 ore comprimendole in quattro giorni e vanificando di fatto la fruizione dovuta del riposo. In sostanza la fruizione del diritto costituzionale al riposo non può soggiacere, sulla base della sopra richiamata normativa e consolidata giurisprudenza, all’obbligo contrattuale delle 36 ore.
Né può dirsi risolutiva la soluzione alternativa predisposta dalla circolare in questione di fruizione, a richiesta del lavoratore, del riposo compensativo, ovvero della mancata retribuzione e la conseguente riduzione dell’orario a 33 ore. In primis perché sostanzialmente tale soluzione conferma l’obbligo delle 36 ore, secondariamente perché essa presenta un vulnus giuridico riferito esplicitamente alla natura di tali prestazioni. Una recente sentenza della Cassazione Sez. Lavoro, la n.28715 del 3 dicembre ’08, stabilisce che in ogni caso la prestazione lavorativa eccedente l’orario prevista vada retribuita secondo le maggiorazioni previste per lavoro straordinario con i consequenziali obblighi contributivi. Questa pronuncia segue un’altra sentenza del 4 febbraio ’08, con la quale la Suprema Corte riconosce al lavoratore che presta attività nel settimo giorno consecutivo il diritto ad un compenso (oltre ovviamente la giornata sostitutiva di riposo) avente natura retributiva e non risarcitoria o di indennizzo. Ne consegue che la fruizione tout-court del riposo compensativo, ancorché richiesto dal lavoratore, senza il pagamento del differenziale retributivo e contributivo tra la prestazione ordinaria e quella straordinaria festiva comporta una ipotesi di danno erariale ed espone l’Amministrazione ad un contenzioso difficilmente giustificabile in sede giudiziale con conseguente aggravio di oneri per l’Amministrazione.
Pertanto, a parere della scrivente O.S., appare necessario che codesta Amministrazione riveda i contenuti della Circolare in oggetto, ripristinando il diritto costituzionale al riposo e riconoscendo ai lavoratori il pagamento di quanto dovuto in termini di retribuzione e di contribuzione.
In caso contrario la FP CGIL si vedrà costretta a valutare, di concerto con i lavoratori interessati, ogni utile iniziativa, anche di carattere legale, finalizzata al riconoscimento di quanto sopra richiesto.
Nel rimanere in attesa di formale riscontro alla presente nota, inviata ai sensi dell’art.6 CCNL, si porgono distinti saluti.

La coordinatrice nazionale
FPCGIL O.G.

Nicoletta Grieco

 
 
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