Min. Interno: 150° Anniversario dell’unificazione dell’Italia. Festa nazionale del 17 marzo 2011

18 Luglio 2011

 
 

Lettera al Capo Dipartimento del personale

COORDINAMENTO NAZIONALE
MINISTERO DELL’INTERNO

Roma, 9 marzo 2011

Al Capo del Dipartimento per le politiche del
Personale dell’Amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie
Prefetto Amoroso

Al Direttore della Direzione centrale
delle Risorse Umane
Prefetto Mozzi

e, p.c. All’Ufficio relazioni sindacali
dott. Marani

OGGETTO: 150° Anniversario dell’unificazione dell’Italia. Festa nazionale del 17 marzo 2011.

Ci è giunta notizia che in vari Uffici sia stata data comunicazione che il 17 marzo, festa nazionale, verrà detratta dai quattro giorni di festività soppresse spettanti ai lavoratori in base all’articolo 1, c. 1 lett. b), della legge n. 937/1977.
Con il decreto legge n. 5 del 22/2/2011, e limitatamente all’anno 2011, il 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260/1949; la norma in questione prevede che vengano traslati al 17 marzo tutti gli effetti economici, giuridici e contrattuali previsti per la giornata del 4 novembre (giorno dell’unità nazionale).
Per la festività del 4 novembre, istituita dalla legge n. 260/1949, è previsto che a decorrere dal 1977 (L. 54/1977) la sua celebrazione abbia luogo nella prima domenica del mese di novembre pur non essendo più considerata giorno festivo.
Anche con questa modifica per la giornata del 4 novembre la legge prevede il pagamento di una retribuzione aggiuntiva che può essere la maggiorazione per lavoro festivo o, nel caso coincidente con la domenica, una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera; tale disposizione non si applica ai dipendenti pubblici stante la previsione dell’art. 1, c. 224, legge n. 266/2005.
La disposizione di cui all’art. 1 del decreto legge n. 5/2011, a nostro avviso, non fa altro che spostare dalla data del 4 novembre alla data del 17 marzo (e per il solo anno 2011) quanto di spettanza del lavoratore in termini economici o di previsioni contrattuali legate specificatamente alla ex festività del 4 novembre.
Pertanto è utile ricordare che la legge n. 937/1977 nell’attribuire ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni sei giornate complessive di riposo, di cui due giornate in aggiunta al congedo ordinario e quattro giornate da fruire nel corso dell’anno solare, non fa alcun richiamo a leggi precedenti ovvero alla L. 54 del 1977, e i dipendenti pubblici non beneficiano di alcun trattamento economico legato alla data del 4 novembre, quindi riteniamo improponibile una ricostruzione che leghi i giorni di riposo di cui alla legge n. 937/1977 con la previsione del decreto legge n. 5/2011 e con la ex festività del 4 novembre.
Alla luce di quanto sopra esposto, si prega, al fine di evitare inutili contenziosi, di comunicare agli Uffici, con la massima sollecitudine, che la festività del 17 marzo non può essere computata come festività soppressa e di dare immediate direttive conseguenti.

Il coordinatore nazionale FPCGIL
del Ministero dell’interno

Fabrizio Spinetti

 
 
 

 
 
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