Min. Lavoro e Politiche Sociali: Art. 6 comma 12 autorizzazione all’uso del mezzo proprio – chiarimenti interpretativi.

18 Luglio 2011

Comunicato

 
MANOVRA DEL GOVERNO: Circolare su Art. 6 comma 12
autorizzazione all’uso del mezzo proprio – chiarimenti interpretativi.

Della serie “Io speriamo che me la cavo”

  

Prendendo atto della “circolare interpretativa” (vedi allegato), del 9/6 u.s., del Direttore Generale per l’Attività Ispettiva Dr. P. Pennesi, inviata a tutti gli uffici poche ore dopo i comunicati di questa O.S., “ci si consenta” di avanzare alcune osservazioni e perplessità.

Innanzi tutto è bene chiarire che “l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio” non è un “favore” dell’Amministrazione al personale ispettivo ma anzi è esattamente il contrario. Difatti è il personale ispettivo che garantisce la funzionalità e l’efficienza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonostante i ridicoli rimborsi “vale a dire 22 centesimi al chilometro, meno della metà delle tariffe ACI, neanche sufficienti a coprire il costo della benzina” come dice l’ispettore “Mario Rossi”.

E’ troppo chiedere che almeno le “auto blu” diventino “auto bianche” (perché nel nostro Ministero le “auto” sono bianche) di servizio presso gli uffici territoriali?

Un altro problema non indifferente che crea la circolare “chiarimenti interpretativi” è che non chiarisce proprio un bel niente, anzi, “semplicemente” scarica tutte le responsabilità sui dirigenti territoriali complicando ancor più la possibilità di un’organizzazione efficiente dell’attività ispettiva.

Difatti i problemi aperti dal comma 12 dell’art. 6 tutto riguardavano tranne che i problemi di spesa.

È, infatti, chiarissimo che, per il personale contrattualizzato adibito a compiti ispettivi, la riduzione al 50% delle spese per missioni a decorrere dall’1.1.11 non opera.

Se così è, non si comprende allora la necessità di essere più realisti del Re: la riduzione di spesa non opera ma la direttiva ministeriale raccomanda di fare ricorso al mezzo privato solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalla particolare configurazione geografica del territorio di destinazione ovvero da obiettive esigenze di servizio favorendo, ove possibile, il ricorso ai servizi pubblici di trasporto.

La realtà è che di obiettivo ci sarà solo la riduzione dell’attività ispettiva e delle tutele per i lavoratori.

Tali limitazioni all’uso del mezzo proprio, unitamente alla riduzione degli stanziamenti accreditati sul capitolo delle missioni, determineranno inevitabilmente una minore presenza sul territorio del personale ispettivo oltre che discutibili risparmi di risorse, atteso che l’uso dei mezzi pubblici, oltre a determinare vere e proprie “zone franche”, ovviamente ridurrà il tempo utile per l’attività ispettiva ed in conseguenza l’importo delle sanzioni riscosse.

Il problema vero riguarda l’uso del mezzo proprio che dal 31.5.10 non è più autorizzabile.

Un’altra “piccola” osservazione riguarda anche la condizione dei funzionari delegati alla rappresentanza in giudizio per l’amministrazione, anche loro personale contrattualizzato, come s’ intende risolverla?

Vero è che con la propria nota la DGAI si assume la responsabilità di “capire male” la norma e quindi dà indicazione ai dirigenti di continuare ad autorizzare l’uso del mezzo proprio.

Ma questo “aver capito male” mette al sicuro il personale ispettivo dalle possibili conseguenze per l’utilizzo della propria auto nell’attività di vigilanza (sempre naturalmente previa autorizzazione)?

In altre parole:
– gli organi di controllo amministrativo consentiranno il pagamento delle polizze assicurative Kasco per una attività che (al di là delle letture “sbagliate”) non è più consentita dalla legge?
– se l’ispettore utilizzando il proprio mezzo (autorizzato) causa un incidente, l’assicurazione Kasco lo copre dai danni subiti? Oppure la società assicuratrice potrà affermare che l’utilizzo del mezzo è stato improprio in quanto non più autorizzabile per legge?
– Se, in caso di incidente, l’ispettore in servizio subisce una invalidità, il fatto di aver utilizzato il proprio mezzo nonostante fosse vietato inciderebbe o no sul riconoscimento dell’infortunio sul lavoro da parte dell’INAIL? (sei andato con la macchina e sei rimasto invalido. Ma non potevi andare con la macchina, potevi andare con la corriera e, se andavi con la corriera non facevi l’incidente e quindi non rimanevi invalido). È chiaro che l’invalidità verrebbe comunque riconosciuta ma con quali possibili rivalse da parte degli organi di controllo amministrativo?

È probabile che questa stupidaggine, in sede di conversione del decreto verrà modificata ma, a differenza del resto del comma, intanto è in vigore dal 31.5.

Qui siamo alla teoria del “Io speriamo che me la cavo” cioè speriamo che di qui alla conversione del decreto (è troppo sperare che non venga convertito?) chi sta nei guai è il personale ispettivo.

Ispettori in corriera, sanzioni ridicole (vedi collegato lavoro), formazione chiusa. Alla faccia della lotta all’evasione e al lavoro nero.

Roma, 15 giugno 2010

Il Coordinatore nazionale FP CGIL
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Giuseppe Palumbo

 
 
 
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