Min. Lavoro e Politiche Sociali: osservazioni sullo schema di regolamento

18 Luglio 2011

Comunicato

 
OSSERVAZIONI DELLA FP CGIL SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

In via preliminare ed in generale la FP CGIL conferma la sua contrarietà ad ogni riduzione degli organici per evitare un danno irreversibile alla funzionalità dei servizi della amministrazione pubblica e ha chiesto che la rideterminazione delle piante organiche preveda in ogni caso la salvaguardia dei posti da destinare alla stabilizzazione dei lavoratori precari.

Con riferimento allo schema di Regolamento presentato dall’Amministrazione per il riordino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la scrivente O.S. ha rappresentato la difficoltà di lettura dell’intero schema per la mancanza di una relazione tecnica. In ogni caso, sul piano generale, dalla visione complessiva del documento emerge chiaramente l’intento di rafforzare il ruolo dell’Amministrazione centrale a scapito degli Uffici operanti sul territorio; ciò si evince, in particolare, dalla riduzione, da un lato, delle dotazioni organiche dell’area dirigenziale di pertinenza di tali Uffici e, dall’altro, dal rafforzamento del ruolo e dei compiti attribuiti al Segretariato generale. Tutto ciò, peraltro, in netta contrapposizione con la necessità di mantenere le strutture del Ministero sul territorio, anzi rafforzarne il ruolo, quale incisiva presenza dello Stato a livello locale, unico garante terzo, attraverso l’azione ispettiva (e non solo), della tutela delle condizioni di lavoro nel rapporto tra impresa e lavoratori.

Inoltre, non può sottacersi che ancora una volta il disegno di riorganizzazione non contempla nessun tipo di attività, funzioni e/o compiti riconducibili alle strutture territoriali in materia di politiche sociali.

Nell’impianto logico dello schema di Regolamento, poi, non si comprende il mantenimento di una Direzione generale per la comunicazione e l’informazione in materia di politiche sociali (art. 5), con una dotazione reale di personale di circa dieci unità, a tutto scapito dell’attuale Direzione generale dell’innovazione tecnologica che viene prevalentemente assorbita dalla futura Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica (art. 4).

Con riferimento a tale ultima Direzione generale, tra l’altro, segnaliamo la possibilità del manifestarsi di un possibile conflitto di competenze e di indirizzo tra quest’ultima e quella dell’attività ispettiva laddove si prevede che la prima abbia competenza su tutto il personale dell’Amministrazione “ivi incluso il personale ispettivo”, mentre alla seconda Direzione vengono comunque affidate funzioni relative anche alla formazione e all’aggiornamento del personale ispettivo stesso.
 
Poco chiara e ulteriore fonte di eventuali conflitti di indirizzo ed operativi è l’affidamento dei compiti in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 alla Direzione generale della tutela dei rapporti di lavoro (art. 7) e la contemporanea attribuzione alla Direzione generale dell’attività ispettiva della “programmazione e monitoraggio dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro” nelle materie di competenza della stessa (art.13).

Inoltre e con riguardo alla collocazione dell’Organismo indipendente di valutazione, traspare che, in concreto, lo stesso rimane comunque incardinato tra gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro; a questo punto, ci si chiede quindi di quale indipendenza sia dotato l’Organismo medesimo, soprattutto se si considera che nell’ambito dei nove posti di funzione di livello dirigenziale non generale devono ritenersi ricompresi anche quelli previsti per l’Organismo.

Infine, sarebbe opportuno prevedere un raccordo tra il Segretariato generale e le Consigliere di parità e il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all’art. 5 della legge n. 125/1991, nell’ottica di favorirne e sostenerne l’azione.

Da ultimo, si osserva che nel documento in esame, sembrerebbe che il Segretariato generale sia unico Centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 279/1997, in quanto non è presente nel testo analogo richiamo per le Direzioni generali.

Roma, 13 maggio 2010

Il Coordinatore nazionale FP CGIL
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Giuseppe Palumbo

 
 

 
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto