Nota della delegazione trattante – contrattazione locale sul FUA 2006

18 Luglio 2011

Nota Fp Cgil su FUA 2006

A tutto il personale

E’ imminente l’arrivo presso tutte le sedi della comunicazione dell’Avvocatura Generale sull’accordo inerente l’utilizzo del residuo FUA 2006, che tutte le OO.SS. tranne la scrivente hanno sottoscritto con l’Amministrazione il 25/10 u.s.
E’ inutile tornare sulle ragioni della nostra scelta, perché ormai sono arcinote a tutti. Riteniamo però opportuno indicarvi quello che secondo noi sarebbe il percorso più logico e coerente da seguire nelle singole sedi dai rappresentati locali della nostra O.S., a fronte della convocazione da parte degli avvocati distrettuali per la contrattazione dell’utilizzo delle quote FUA di competenza.
Anzitutto, è opportuno che a tali riunioni partecipi un rappresentante della segreteria territoriale FPCGIL; ciò per sottolineare ed evidenziare con il massimo dell’incisività alla parte pubblica (l’avvocato distrettuale) che quell’accordo del 25/10/06 ha di fatto privato del potere contrattuale le OO.SS. territoriali, la RSU e – per la parte pubblica – lo stesso avvocato distrettuale; tale potere contrattuale e l’autonomia che lo caratterizza discendono direttamente dal CCNL 1998/2001 (art. 4 e art. 8) e sono puntualmente ribaditi dal CCNIL 10/10/2000 e dallo stesso accordo del 25/10/2006.
Partendo da tale inconfutabile e palese delegittimazione, il nostro obbiettivo dev’essere quello di riaffermare quell’autonomia decisionale che è propria del livello territoriale, cercando di coinvolgere al massimo le varie componenti della RSU, le OO.SS. provinciali e – se possibile – la stessa parte pubblica, facendo leva sulla considerazione che i soggetti del singolo posto di lavoro, OO.SS. e Avvocato distrettuale, sono quelli che meglio conoscono peculiarità ed esigenze del proprio ufficio e perciò sono stati indicati dai vari contratti di lavoro come gli unici legittimi titolari della contrattazione integrativa locale.
Se tale posizione raggiunge un consenso maggioritario fra le parti, si potrà legittimamente discostarsi da quanto deciso a Roma con l’accordo del 25/10, e decidere di utilizzare in modo diverso i fondi attribuiti alla propria sede, con l’unico vincolo – ovviamente – di non spendere una cifra maggiore di quella destinata.
Se poi non riusciste in alcun modo ad ottenere quanto sopra, è ovvio che la nostra O.S. non potrà, a livello locale, discostarsi dalla linea attuata a livello centrale, e quindi non dovremo firmare alcun accordo di sede che recepisca quello del 25/10; anzi: in quella ipotesi, dovremo invitare tutti i colleghi a presentare domanda di partecipazione ai progetti che venissero decisi (che comunque dovranno essere puntualmente individuati), e dire chiaramente che non esiste alcun obbligo di presenza pomeridiana per lo svolgimento degli stessi.
Insomma: occorre contrastare, ognuno nella propria sede, in base alla rappresentatività locale e al consenso che su questo tema si riuscirà a raggiungere, gli effetti di un accordo assurdo e inattuabile, anche per evitare che vada a costituire un pericoloso precedente, legittimando il tavolo nazionale a decidere su questioni riservate ad altri; oggi è successo col FUA, domani potrebbe essere l’orario di lavoro, e via dicendo. Contiamo dunque sulla vostra forte e convinta partecipazione a questa battaglia, anche con iniziative ulteriori che riteniate utili e opportune; è in gioco l’interesse di tutti, oltre che – ancora una volta – il rispetto delle regole.
Roma, 7 novembre 2006

LA DELEGAZIONE TRATTANTE NAZIONALE FP CGIL
AVVOCATURA DELLO STATO

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