Part-time – bozza di parere legale su articolo 16 legge 183/2010 (cd. “collegato lavoro)

18 Luglio 2011

Part-time – bozza di parere legale su articolo 16 legge 183/2010 (cd. "collegato lavoro)

Sulle novità introdotte dall’articolo 16 della legge 183/2010 stiamo riscontrando iniziative disomogenee da parte delle ASL: verifichiamo comportamenti che vanno dall’assunzione unilaterali di decisioni a tentativi di interlocuzione con il sindacato per accordi condivisi (pur nelle limitazioni imposte dal collegato lavoro e dalla legge 122/2008).

Senza entrare nuovamente nel merito delle decisioni assunte dal Governo e dalla maggioranza Parlamentare con la legge 183/2010, riteniamo utile offrirvi una bozza di parere legale (trasmessaci dalla Fp Cgil Emilia Romagna, ma ancora informale) dello Studio legale Associato Piccinini/Sacco di Bologna su tutta la questione del part-time.

Dalla lettura del parere emergono in maniera evidente almeno tre questioni:

– Una nuova eventuale valutazione sui part-time antecedenti al 25 Giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto Legge 112/2008 (primo intervento legislativo sull’istituto del part-time) , deve avvenire “nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede” e, anche sulla base di sentenze già emanate dalla Giustizia Ordinaria, per negare la concessione del part-time, non basta il richiamo a generiche esigenze di servizio, ma occorre una motivazione dettagliata e contestualizzata sui pregiudizi organizzativi che giustificherebbero il diniego alla concessione.

– L’ambiguità del citato articolo 16 si sostanzia proprio nel riferimento alle “categorie privatistiche inquadrabili nello schema negoziale (correttezza e buona fede)” …….e nell’attribuzione alle amministrazioni della capacità di emanare autoritativamente ed unilateralmente atti che intervengono sui contenuti di un “rapporto contrattuale già concluso secondo(appunto) gli ordinari schemi privatistici”

– L’incompatibilità della norma, non solo rispetto ai pronunciamenti della Corte Costituzionale, ma anche nei confronti della Giustizia Europea, dei pronunciamenti e delle direttive dell’Unione Europea che, nello specifico, impone agli Stati di “facilitare lo sviluppo del lavoro parziale su base volontaria e di contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro”

Le conclusioni alle quali arriva la citata bozza di parere legale prefigurano la possibilità, da valutare caso per caso, di ricorrere al giudice del lavoro per una lettura costituzionalmente orientata della norma.

Ritenendo, quindi, di fare cosa utile, vi alleghiamo, per il solo uso interno, la citata bozza di parere non prima di aver offerto un’ultima breve considerazione.

Nel Servizio Sanitario Nazionale, secondo il conto annuale del 2009, operano 635.473 professionisti (fra medici e comparto), 384.767 dei quali sono donne; 13.250 sono i part-time inferiori al 50%, dei quali 11.723 sono fruiti da donne; 45.000 circa, invece, sono i part-time superiori al 50%, 43.300 dei quali fruiti da donne.

Complessivamente, quindi, il collegato lavoro (e la legge 122/2008) interviene, per ciò che attiene il Servizio Sanitario Nazionale, sui circa 58.000 part-time attivi alla fine del 2009, 55.000 dei quali sono rivolti alle lavoratrici del Servizio Sanitario Nazionale

Una norma, anche alla luce di questi dati, che si caratterizza sempre più per essere stata pensata ed assunta principalmente contro le lavoratrici, contro le donne, contro quelle stesse donne lavoratrici già abbondantemente colpite da una serie di interventi legislativi tutti tesi a restringere la sfera dei diritti di genere e delle pari opportunità (l’innalzamento dell’età pensionabile fra tutti).

Vi terremo ovviamente informati sugli sviluppi della vicenda specifica del part-time, e, soprattutto su eventuali ulteriori iniziative di informazione e denuncia che, a nostro giudizio, si rendono a questo punto necessarie.

Il Coordinatore Nazionale Fp Cgil Sanità Fabrizio Rossetti

Roma, 6 Aprile 2011

 
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