Previdenza Complementare

18 Luglio 2011

Previdenza Complementare

In attuazione dell’art. 72 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione stipulato in data 26 settembre 2006, Le parti convengono di istituire per il personale dipendente dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all’art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 aderenti alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione) e per il personale dipendente della FICEI una forma pensionistica complementare, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 5.12.2005 n. 252.
L’individuazione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare al quale aderire viene individuato nel fondo denominato PREVIAMBIENTE costituito con atto del 18 giugno 1998 presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. 8194 del 18 giugno 1998, fatta salva la volontà dei lavoratori di aderire ad altro Fondo.
Non rientrano nella fattispecie di cui sopra i Consorzi ed Enti che versano contributi a fondi o istituti, di qualsiasi forma e di qualsiasi denominazione, che prevedono la erogazione ai dipendenti, a fine rapporto di lavoro, di somme o di rendite diverse da quelle obbligatoriamente previste o da norme contrattuali (sia individuali che collettive) o da disposizioni di legge.
E’ però fatto salvo il diritto per il lavoratore di trasferire in tutto o in parte i fondi o istituti di cui al precedente comma nella previdenza complementare di cui al presente articolo.
La previsione di istituzione della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo non mette in discussione eventuali e diversi accordi migliorativi in materia intervenuti o che interverranno a livello aziendale.
L’adesione al fondo da parte del lavoratore è libera e volontaria.
La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale per dodici mensilità sulla retribuzione individuale fissa e continuativa di ciascun lavoratore in vigore dal 1° gennaio 2007 riferita a ciascun livello di inquadramento.
La contribuzione è dovuta nelle seguenti misure minime:
a) a carico dell’Azienda 2% (duepercento);
b) a carico del lavoratore 1% (un percento);
c) a carico del TFR almeno il 2% (duepercento) del maturando per gli assunti fino al 28 aprile 1993 e intero TFR per gli assunti dopo il 28 aprile 1993.
Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito nel presente articolo.

Roma, 6 giugno 2008

Firmato

F.I.C.E.I.
FP CGIL
FPS CISL
UIL FPL
FINDICI

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