Previdenza Complementare: nota di commento allo schema di decreto legislativo in materia di lavori usuranti

18 Luglio 2011

Nota di Commento Fp Cgil

Lavori usuranti e benefici pensionistici.

È in via di completamento l’iter per l’emanazione del decreto legislativo concernente benefici pensionistici per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Si tratta, come è noto, dell’attuazione della legge delega in materia di lavori usuranti e riscontra quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008.
Nello schema di decreto permangono delle consistenti criticità, ma è indubbio che si tratta di un grande passo avanti per il quale la Categoria e la Confederazione hanno profuso un notevole impegno, che ha permesso di non fare cadere definitamene nel dimenticatoio la complessa partita dei lavori usuranti, dopo lo stop prodotto con il cambio di Governo.
I destinatari dei benefici pensionistici sono:
– Gli addetti alle lavorazioni di cui all’articolo 2 del decreto 19/5/1999 del Ministro del lavoro (lavori in galleria, cava o miniera; lavori nelle cave; lavori nelle gallerie; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazioni del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto);
– I lavoratori dipendenti notturni per i quali sono necessari un numero minimo di giorni lavorati notturni all’anno non inferiore a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
– Al di fuori del caso precedente, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
– Gli addetti alla c.d. “linea catena” con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, ecc..;
– I conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il requisito temporale minimo e le condizioni per l’esercizio del diritto al trattamento pensionistico anticipato rispetta le seguenti condizioni:
Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017:
* Avere svolto le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018:
* Avere svolto le attività usuranti per un periodo di tempo pari alla metà della vita lavorativa complessiva.
Fermo restando il requisito minimo contributivo dei 35 anni, i benefici pensionistici consistono nella riduzione dei requisiti (età anagrafica / somma età anagrafica e anzianità contributiva) per l’accesso al pensionamento di anzianità:
– In via transitoria, per il periodo 2008/2012:
– Per il periodo tra 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009, riduzione di un anno dell’età anagrafica (da 58 a 57 anni);
– Per il periodo compreso tra 1° luglio 2009 e 31/12/2009, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva ( la quota da 95 passa a 93);
– Per l’anno 2010, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di una unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 95 passa a 94);
– Per gli anni 2011 e 2012, riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 60 anni a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 96 passa 94).
  A decorrere dal 1° gennaio 2013:
– Riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 61 a 58 anni) e di tre unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 97 passa a 94).

Per il caso dei turnisti il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è accordato solo a coloro che svolgono lavoro notturno per almeno 78 notti.
Qualora i turni notturni annui siano inferiori a 78, i benefici pensionistici per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico rispettano i seguenti limiti: 
– Riduzione di un anno del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 64 a 71; 
– Riduzione di due anni del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 72 a 77.

In ogni caso sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento, come ad esempio quelle per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, fermo restando l’impossibilità della cumulabilità delle norme agevolative.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà emanare un decreto con le disposizioni attuative, salvo il fatto che, come in tante materie inerenti il mondo del lavoro, il Governo decida unilateralmente.

Una decisione contro la quale ci opporremo con tutta forza.

Per opportuna conoscenza Vi inviamo copia dello schema del decreto legislativo, in modo che possiate, per tempo, segnalarci eventuali casistiche o specificità che evidenzieremo in una riunione che a breve convocherà la Cgil con tutte le categorie (oltre a prevedere iniziative seminariali con la collaborazione dell’Inca), prima della predisposizione del relativo decreto ministeriale.

Come dipartimento, programmeremo specifiche iniziative di coinvolgimento ed approfondimento per i lavori usuranti.

Roma, 23 Marzo 2011

Il Coordinatore nazionale
Previdenza e Fondi Complementari

Vincenzo Di Biasi
 
Il Segretario nazionale
Welfare e Mercato del lavoro

Fabrizio Fratini


 

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