Riforma dei servizi pubblici locali – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

18 Luglio 2011

Riforma dei servizi pubblici locali – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Riforma dei servizi pubblici locali – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’art. 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Il Consiglio dei Ministri, in data 22 luglio 2010, ha approvato definitivamente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’art. 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il testo dello schema di regolamento consta di 12 articoli ed è alla firma del Presidente della Repubblica.

Senza esaminare, ora, minuziosamente il provvedimento, consci delle forti criticità e dei rischi che lo stesso contiene per i servizi pubblici locali e in particolar modo per il comparto dell’igiene ambientale, vi rammentiamo che la norma di cui al citato art. 23-bis disciplina – nell’intento del legislatore – l’affidamento e la gestione dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” con il proposito di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale.

Evidentemente, nella traduzione pratica, il Governo – attraverso le norme legislative e il regolamento applicativo- introduce nelle dinamiche di liberalizzazione dei servizi pubblici processi che predispongono il settore ambientale in un mercato senza regole, privando i cittadini del diritto costituzionale all’universalità e all’accessibilità dei servizi pubblici locali e i lavoratori delle tutele e delle necessarie garanzie sociali.

Con il comma 10 dell’art. 23-bis il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni Fitto ed entro il termine (ordinatorio) del 31 dicembre 2009, uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dalla citata disposizione di delega.

Lo schema di regolamento, nella sua prima versione, è stato trasmesso, ai sensi del comma 10 dell’articolo 23-bis, alla Conferenza Unificata e, quindi, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione dei prescritti pareri. L’iter seguito dallo schema di D.P.R. può essere brevemente ripercorso come segue:

– A seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 aprile 2010, viene approvato un documento che sintetizza le proposte avanzate da Anci ed Upi e recepite dal Governo con parere contrario delle Regioni.

– Con il parere n. 2415 del 24 maggio 2010, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso “parere favorevole con osservazioni”, condizionato tuttavia alla modifica di talune disposizioni.

– Le Commissioni Affari Costituzionali, Ambiente, Trasporti ed Attività Produttive della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame dello schema di regolamento in questione, con predisposizione del relativo parere, in data 14 luglio 2010; successivamente, in data 20 luglio 2010, anche le Commissioni Affari Costituzionali, Industria e Bilancio del Senato della Repubblica hanno provveduto agli analoghi adempimenti.

Le numerose criticità insite nel complesso delle nuove norme sollevano la necessità di rinviare a successive elaborazioni, unitamente a delle iniziative di approfondimento, che necessariamente dovremo avviare dal prossimo mese di settembre.

Il testo, allegato, ha unicamente la finalità di fornire le strutture territoriali del dispositivo approvato affinché, alle ripresa dei lavori, si possano organizzare iniziative locali, oltre alla partita referendaria, che portino gli Amministratori locali al confronto e alle scelte, utili a rilanciare le aziende del comparto ambientale in un ottica industriale e non di liquidazione del comparto per necessità economiche.

Per ora, si può già evidenziare che le norme del regolamento, in coerenza con il dispositivo di legge dell’articolo 23 bis, frantumano lo sviluppo industriale del settore con conseguenze pericolose sulle politiche ambientali, sul controllo/presidio del territorio e, peraltro, sono prive delle necessarie tutele per i lavoratori.
È, poi, inaccettabile la conferma degli intenti di frantumazione del ciclo integrato dei rifiuti attraverso la logica della separazione della parte povera (spazzamento e raccolta) dalla parte ricca del ciclo (smaltimento).

La strada scelta dal Governo continua ad essere quella sbagliata perché siamo assolutamente convinti che non è certo attraverso la riduzione del ruolo della pubblica amministrazione, nelle società di gestione, che si aumenta la qualità dell’offerta ambientale e dei servizi resi, la responsabilità sociale dell’impresa operante sul territorio, la tracciabilità e la trasparenza nello smaltimento dei rifiuti, le tutele sociali per i lavoratori e, in ultimo, l’economicità dei servizi resi.

p. il Coord.to Naz. le FP CGIL Igiene Ambientale Massimo Cenciotti     Il Segretario Nazionale FP CGIL Adriano Sgrò


Roma, 11 agosto 2010

 
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto