Sanità Penitenziaria: Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro – Nota di Rossana Dettori e Massimo Cozza

18 Luglio 2011

Sanità Penitenziaria: Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro – Nota di Rossana Dettori Segretaria Nazionale FP CGIL e Massimo Cozza Segretario Nazionale FP CGIL Medici

Nel pubblicare le linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria, così come da esiti della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni del 10 Giugno 2009, vogliamo avanzare alcune considerazioni di approfondimento in merito alle diverse questioni contenute nel documento ed una qualche indicazioni su come, se lo ritenete opportuno, orientare le conseguenti attività di contrattazione aziendale.

Intanto appare utile affermare che il pieno rispetto dell’autonomia organizzativa, al quale lo stesso documento si richiama ripetutamente, deve saper comunque garantire, almeno nella prima fase di applicazione del DPCM 1 Aprile 2008 e per ciò che attiene al personale di ruolo, le stesse condizioni giuridiche ed economiche di partenza.

Ci riferiamo alle modalità di inquadramento contrattuale del personale medico dipendente, degli psicologi dipendenti e, soprattutto, del personale infermieristico e tecnico-sanitario dipendente.

Infatti, se per le prime due tipologie di professionalità l’applicazione del DPCM ci è apparsa sostanzialmente omogenea su tutto il territorio nazionale e sufficientemente rispondente alle indicazioni contenute nell’articolo 3 del DPCM del 1.4.2008, per il personale infermieristico e tecnico-sanitario registriamo, dall’osservatorio nazionale, ancora molte difficoltà sia nell’individuazione corretta della categoria contrattuale che nella relativa fascia economica.

Proviamo, allora, a riassumere sinteticamente le indicazioni del DPCM anche alla luce delle decisioni assunte nelle linee di indirizzo allegate. 

– Il personale infermieristico dipendente (così come quello tecnico sanitario) è inquadrato (come da tabella B allegata al DPCM 1.4.2008) nella categoria “D” del vigente CCNL comparto Sanità se infermieri professionali ed in “BS” se infermieri generici; appare evidente come sulla base di tale indicazione debba essere operata una prima verifica sul possesso dei requisiti professionali richiesti dal CCNL vigente. Come sapete, infatti, l’ordinamento professionale definito per questi professionisti dal CCNI del Ministero della Giustizia non aveva seguito lo sviluppo normo-contrattuale al quale, invece, il CCNL del Comparto della Sanità faceva e fa tuttora riferimento. Si tratta, quindi, di verificare se alla denominazione di infermiere professionale o infermiere generico, così come definita dal predetto Contratto Integrativo Giustizia corrispondono le caratteristiche ed i requisiti previsti per il medesimo personale del Comparto Sanità. In condizioni normali, cioè rispettose dell’ordinamento professionale previsto per il SSN, le categorie di inquadramento sono quelle definite dalla citata tabella B. 

– più articolata, invece, l’operazione di corretta attribuzione della fascia economica all’interno della categoria indicata dal DPCM 1.4.2008. L’articolo 3 comma 2. definita la categoria di riferimento, afferma che la fascia retributiva di confluenza è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali al 31.12.2007, tenendo conto del maturato corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell’indennità penitenziaria (sempre al 31.12.2007), decurtato dell’indennità professionale specifica prevista per la categoria ed il profilo di nuovo inquadramento. L’importo, così determinato, deve trovare la sua piena ed esatta corrispondenza in una delle fasce economiche della categoria di inquadramento. Qualora così non fosse il dipendente deve essere inquadrato nella fascia più vicina ed immediatamente inferiore all’importo come sopra definito. La differenza è mantenuta con assegno ad personam. Non può, quindi, esserci né un inquadramento collettivo, vista l’indicazione di verificare i singoli trattamenti economici in godimento all’atto del trasferimento, né, tantomeno, un inquadramento nella fascia iniziale delle categorie di riferimento, a meno che l’individuazione di tale fascia non sia la risultanza dell’operazione appena descritta. 

– Rispetto alle altre tipologie di rapporti di lavoro comunque definiti dalla legge 740/70, per quanto attiene all’area medica, le linee di indirizzo arretrano, o meglio, sospendono di fatto il transito e collocamento di questi operatori all’interno del SSN e il conseguente rientro a compatibilità di tali rapporti con quelli esistenti nell’ambito dello stesso Servizio Sanitario Nazionale. Pur motivandola con l’esigenza di garantire la piena continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di evitare il rischio di una interruzione nell’erogazione delle prestazioni, la decisione della Commissione Salute della Conferenza Stato/Regioni congela di fatto il processo di accompagnamento di queste tipologie di rapporto nel quadro più generale in particolar modo per i medici incaricati, definitivi e provvisori. Per queste tipologie di incarichi le linee di indirizzo prevedono la collocazione in appositi elenchi nominativi ad esaurimento e la possibilità di mantenere il sistema di deroghe sulle compatibilità previste dall’articolo 2 della legge 740/70. In questo quadro v’è, comunque una sostanziale omogeneizzazione dei trattamenti economici giuridici e previdenziali fra “incaricati provvisori” e “incaricati definitivi”. 

– Rispetto ai medici SIAS (o guardia medica), così come per i medici specialisti le linee di indirizzo ricollocano i relativi rapporti di lavoro nei corretti ambiti dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, per i primi, e in quello per la Specialistica ambulatoriale per i secondi. Per gli specialisti vengono indicate le modalità attraverso le quali quantificare le ore per ciascuna branca: la ricognizione storica delle prestazioni rapportate alle agende ALPI vigenti ( in media un’ora di attività ogni tre quattro visite espletate) A tali tipologie mediche continuano ad applicarsi le deroghe previste nell’articolo 2 della legge 740/70

Come appare evidente i contenuti delle suddette linee d’indirizzo del 10 Giugno 2009 non superano il carattere di separatezza del sistema sanitario penitenziario quale area delle possibili compatibilità in deroga alle norme in vigore per tutti gli altri medici del SSN dipendenti e convenzionati che siano e di fatto mantengono, all’interno degli stessi servizi, regimi differenziati, oltretutto senza una benché minima prospettiva, a medio e lungo termini, di normalizzazione dei rapporti di lavoro.

E’ auspicabile che nei successivi livelli di relazione e contrattazione, a quali spetta il compito di individuare e realizzare il migliore modello organizzativo territoriale per garantire l’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, si possano inserire elementi utili di gestione e programmazione.

Per tutte le tipologie di rapporti di lavoro per le professionalità mediche (incaricati e SIAS) si fa, comunque, stringente riferimento al rispetto della normativa nazionale ed europea sui limiti massimi di orario di lavoro (pur a fronte del mantenimento dell’attuale sistema di deroghe per le compatibilità, viene di fatto introdotto tale limite a garanzia della qualità della prestazione medica) 

– Per infermieri, puericultrici e tecnici sanitari con rapporto di lavoro non a tempio indeterminato v’è l’auspicata indicazione a prevedere apposite procedure concorsuali per l’accesso al Comparto Sanità. Questa indicazione, che per noi equivale all’avvio di un processo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, va assunta e rinforzata nelle relazioni sindacali regionali e territoriali. Importante è anche l’indicazione contenuta nell’atto di indirizzo rispetto alla rimessa a normalità di quei rapporti di lavoro precedentemente attivati dall’Amministrazione penitenziaria per professionisti già dipendenti da aziende sanitarie o enti del SSN: fino all’espletamento dei concorsi il documento propone transitoriamente il possibile ricorso al sistema delle prestazioni aggiuntive o a contratti libero professionali.

Chiare, seppur non esaustive ai fini della loro soluzione, le indicazioni per i vincitori di concorso (psicologi ed infermieri) e per gli psicologi ex articolo 80 dell’ordinamento penitenziario.

Su queste due ultime questioni, nel confermarvi quanto già espressamente sostenuto dalla nostra organizzazione in sede di confronto per la definizione del DPCM, sia rispetto all’auspicata assunzione del personale vincitore di procedure concorsuali pur bandite dal Ministero della Giustizia, sia rispetto al necessario potenziamento dell’attività di assistenza psicologica da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di fatto depotenziata dalla scelta di trasferimento dei soli psicologi dipendenti, vi preannunciamo la decisione di continuare a sostenere queste posizioni nell’ambito di prossime iniziative che abbiamo in mente di assumere e sulle quali vi informeremo più dettagliatamente nei prossimi giorni.

Ultime, ma non per importanza, le questioni relative agli incarichi aziendali (per medici e personale infermieristico e tecnico-sanitario).

Le linee di indirizzo esplicitano l’esigenza che, per ciò che attiene il personale medico, gli incarichi aziendali devono essere conferiti a dirigenti aziendali di ruolo.

Per gli incarichi di coordinamento o di posizione organizzativa si fa riferimento ai livelli decisionali regionali ed aziendali. Ci appare utile, a riguardo, un’ultima considerazione rispetto all’eventuale aspirazione dei dipendenti a vedersi riconosciuta una funzione di coordinamento precedentemente svolta nell’ambito dell’assistenza sanitaria in carcere.

Partendo dall’ovvia considerazione che la precedente denominazione di “Capo Sala B3” (stesso ragionamento vale per i tecnici), così come assunta dal Contratto Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia nulla ha a che vedere con la corrispondente previsione contrattuale che regola, nel CCNL Sanità, l’attribuzione di funzioni di coordinamento, crediamo, però, sia opportuna un’attività di verifica rispetto a chi, in possesso dei requisiti professionali previsti dall’ordinamento sanitario, è stato destinatario di attribuzioni di concrete funzioni di coordinamento all’interno degli Istituti penitenziari.

L’ipotesi, sulla quale vi sollecitiamo una riflessione, è quella di verificare, anche contestualizzando la verifica all’interno delle varie fasi temporali che hanno orientato le corrispondenti scelte per i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, la possibilità di riconoscere a quel personale la funzione di coordinamento (effettivamente svolta) di cui al vigente CCNL Comparto Sanità.

Roma, 23 giugno 2009

 
 

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