Sicurezza – Polizia Penitenziara – Certificazioni mediche – Privacy -. Nota PRAP Triveneto n. 1621/U.P.F./sett.1°/CR

18 Luglio 2011

Certificazioni mediche – Privacy -. Nota PRAP Triveneto n. 1621/U.P.F./sett.1°/CR

 
Prot.n. CS 85/2007 del 26.03.2007

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione Dr. Massimo De Pascalis
Al Capo del Dipartimento A.P. Pres. Ettore Ferrara
Al Vice Capo del Dipartimento A.P. Dr. Di Somma
Al Vice Capo del Dipartimento A.P. Dr. D’Alterio
Alle Segreterie regionali e comprensoriali FP Cgil
Ai Delegati ed iscritti FP CGIL Polizia penitenziaria

Certificazioni mediche – Privacy -. Nota PRAP Triveneto n. 1621/U.P.F./sett.1°/CR

Egregio Direttore,
siamo venuti a conoscenza di una disposizione emessa dal Provveditorato regionale del Triveneto, che impone alle direzioni degli istituti penitenziari del proprio territorio di pretendere dal personale di Polizia penitenziaria che si assenta per malattia, certificazione medica completa di diagnosi, oltre che di prognosi.
Sulla questione, peraltro già oggetto di regolamentazione interna sia da parte dell’attuale vice che dal Capo del DAP – con le note che si allegano -, considerata la copiosa normativa vigente in materia, appare finanche difficile esprimere ulteriori considerazioni.
Basterebbe – a parere della FP CGIL – scorrere le recenti disposizioni pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, datate 13 dicembre 2006, e nello specifico quelle che attengono ai dati sanitari, per rendersi conto dell’infondatezza delle ragioni addotte dalla predetta amministrazione regionale con la nota in riferimento.
Queste – tra l’altro – affermano senza tema di smentita: “il lavoratore assente per malattia è tenuto a consegnare al proprio ufficio un certificato senza la diagnosi ma con la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità”.
In proposito, e se del caso, soccorre inoltre una nota – che si allega – inviata alla FP CGIL di Trento dal predetto Garante, che richiama una bozza di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari operato da codesta amministrazione e previsto dall’art. 20 del d.lg. n.196/2003 – il cui termine finale di adozione, però, come per tutti i soggetti pubblici, era fissato con d.l. n. 173/2006 allo scorso 31 luglio 2006.
Attesa la delicatezza dell’argomento, che ha ovviamente ripercussioni sull’intero territorio nazionale, la FP CGIL La invita ad intervenire sulla questione facendo tenere agli uffici della Sua direzione generale – sulla base della normativa vigente – una circolare attuativa che affermi chiaramente il principio suesposto anche per gli operatori di codesta amministrazione, in parte fin qui ingiustamente privati del diritto alla privacy.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Cordialmente.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL Polizia penitenziaria
Francesco Quinti

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