Stabilizzazione CO.CO.CO nel settore della Sanità privata e nel SSAEP

18 Luglio 2011

Stabilizzazione CO.CO.CO nel settore della Sanità privata e nel SSAEP

Alle segreterie:
regionali 
territoriali 
di area metropolitana
LORO SEDI

Care compagne, cari compagni
Con la recente legge Finanziaria 2007, sono state introdotte norme volte alla regolarizzazione del lavoro nero ed alla stabilizzare dei lavoratori co.co.co , nonchè a progetto, nei settori privati con una prassi conciliativa, di cui ai commi 1192 -1210, che una volta portata a termine consentirà alle imprese di godere degli sgravi fiscali previsti nonché all’estinzione delle eventuali ammende dovute per il mancato rispetto degli obblighi contributivi e contrattuali pregressi.
Anche la nostra categoria, soprattutto per i comparti del S.S.A.E.P. e della Sanità Privata, è interessata a questa procedure di stabilizzazione, in particolare per quanto riguarda i co.co.co la cui presenza comincia a notarsi nel settore delle cooperative sociali, con quote anche significative in alcune province.
Per questa ragione sin dai prossimi giorni, con l’ urgenza dovuta ai ristretti limiti temporali imposti dalla Finanziaria (30 aprile) per gli accordi di regolarizzazione, è necessario che le strutture in indirizzo si attivino urgentemente , d’intesa con le locali CdL, sia presso gli INPS territoriali per ottenere le necessarie informazioni sulla presenza dei co.co.co/pro nelle aziende, che nei confronti delle stesse richiedendo l’apertura di appositi tavoli negoziali per trasformare in lavoro subordinato i rapporti di collaborazione in essere.
E’ inutile sottolineare, al riguardo, lo straordinario valore politico che può assumere la stabilizzazione del lavoro precario nel privato, come rafforzamento della nostra battaglia contro la precarietà, specie in settori operanti nel campo dei servizi sociali e della persona dove sono presenti situazioni di dumping contrattuale e di minori diritti e tutele; per questa ragione lo scrivente Centro Nazionale rimane a disposizione delle strutture per ogni ulteriore chiarimento rispetto le problematiche interpretative che si potranno presentare nell’ambito delle iniziative per l’assunzione a tempo indeterminato di questi lavoratori .
In allegato si riporta, per una maggiore comprensione della problematica in questione ,
la parte del testo della Finanziaria commentata, già inviata in precedenza, relativa alla regolarizzazione del lavoro nero ed alla stabilizzazione del precariato nei settori privati nonché 2 fac-simile dei verbali di conciliazione con o senza il conciliatore di parte datoriale.

p. Segreteria Nazionale Comparto Sanità e S.S.A.E.P
Rossana Dettori
p. Segreteria Nazionale Dipartimento Welfare-Diritti,Lavoro
Mauro Beschi

Finanziaria 2007
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
Al fine di favorire l’emersione del lavoro nero , entro il 30 .9 2007 i datori di lavoro possono presentare istanza all’INPS per la regolarizzazione retributiva e contributiva dei lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Tutti i privati

1193. L’istanza di cui al comma 1192 puo` essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalita` dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.
L’istanza può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro cha abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale, ovvero territoriale, con le organizzazioni sindacali. La regolarizzazione può riguardare i periodi non anteriori ai 5 anni dalla data di presentazione e deve contenere le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione.
Tutti i privati

1194. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonchè ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
L’accordo sindacale disciplina la regolarizzazione dei lavoratori mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuovendo atti di conciliazione individuale in merito agli effetti degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile riferiti ai diritti di natura retributiva,contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso
Tutti i privati

1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e` consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
Per i periodi di mancata contribuzione, precedenti a quelli oggetto di regolarizzazione, si applica il termine della prescrizione quinquennale.
L’accesso alla procedura di regolarizzazione è consentito anche ai datori di lavoro oggetto di provvedimenti sanzionatori ancora non definiti , a seguito di accertamento ispettivo riguardo la regolarizzazione dei propri lavoratori. Tali provvedimenti vengono sospesi in caso di accordo sindacale cui al precedente comma 194 fino al completamento degli obblighi previsti dal successivo comma 196.
L’accodo sindacale dovrà comprendere la regolarizzazione anche dei lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni di quelli la cui posizione è stata oggetto dell’accertamento ispettivo e dei relativi provvedimenti sanzionatori.
Tutti i privati

1196. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita`:
a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e` determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
Le modalità di pagamento prevedono il pagamento, all’atto dell’istanza , di una somma pari ad 1/5 del totale dovuto; per la parte restante il pagamento in 60 rate mensili di apri importo e senza interessi. Nulla è posto a carico dei lavoratori relativamente alla parte di contribuzione a proprio carico; per quanto attiene invece il trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di regolarizzazione il contributo deve essere versato in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
Tutti i privati

1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonchè¿ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè¿ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
Il versamento delle somme comporta l’estinzione dei reati , delle sanzioni amministrative, e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia.
Tutti i privati

1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta` dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attivita` produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
Ai datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione sono sospese, per un anno, le ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.
Entro un anno dall’istanza i datori di lavoro debbono completare glia adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
L’efficacia estintiva del comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori , verificato alla scadenza del predetto periodo dai competenti organi ispettivi delle ASL
Tutti i privati

1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori.
Tutti i privati

1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa
La concessione di tali agevolazioni è subordinata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore ai 24 mesi a fare data dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro , salvo l’ ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa
Tutti i privati

1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonchè di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
Al fine di promuovere la trasformazione dei rapporti di lavoro co.co.co ed a progetto in lavoro subordinato, i datori di lavoro, entro il 30 aprile 2007 possono stipulare accordi aziendali o territoriali con le rappresentanze sindacali (RSU od OO.SS in caso di assenza di RSU)
Tutti i privati

1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche¿ stabilire condizioni piu` favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata, o a progetto, le parti possono stabilire, ai sensi degli artt 61 e 63 del dlgs 276/2003, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro, nonché a stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.
Tutti i privati

1205. La validita` degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta` della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
La validità degli atti di conciliazione dei lavoratori rimane condizionata all’ adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo del versamento alla gestione separata presso l’INPS di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. Tale versamento a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.
Tutti i privati

1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita` di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
I datori di lavoro dovranno depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore ed alla attestazione dell’avvenuto pagamento di una somma pari ad 1/3 del totale dovuto ; i datori di lavoro saranno autorizzati a provvedere al pagamento della restante parte in trentasei rate mensili. Il Ministero del lavoro approverà i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto per il fondo dei lavoratori dipendenti.
Tutti i privati

1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonche¿ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche¿ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e` precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
Gli atti di conciliazione cui al comma 1203 estinguono gli effetti degli art. 401 e 411 del codice di procedura civile in riferimento ai diritti di natura retributiva,contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso
Il versamento delle somme comporta inoltre l’estinzione dei reati , delle sanzioni amministrative, e di ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia., ivi compresi gli accertamenti di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di attività prestata dai lavoratori interessati alla trasformazione di cui al comma 102 e seguenti.
Tutti i privati

1208. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 e` consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
Tale procedura è consentita anche ai datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori non definitivi riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro .
In ogni caso l’accordo sindacale dovrà comprendere la stabilizzazione di tutti i lavoratori nelle stesse condizioni dei lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo e dell’avvio della procedura sanzionatoria .
Gli effetti di tali provvedimenti sono sopesi fino alla definizione degli obblighi previsti dai commi 1205-1206
Tutti i privati

1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
I contratti di lavoro subordinato non potranno avere durata inferiore ai 24 mesi a fare data dalla loro trasformazione .
Tutti i privati

Roma, 15 febbraio 2007

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