Stabilizzazione lavoratori a tempo determinato

18 Luglio 2011

Stabilizzazione lavoratori a tempo determinato

Roma, 31 Gennaio 2008

Ai delegati ed eletti Fp Cgil
Settore Giustizia Minorile

Oggetto: Riunione per la stabilizzazione lavoratori a tempo determinato, orario di lavoro degli operatori di vigilanza nelle comunità

Ieri si è tenuta al Dipartimento per la Giustizia minorile la riunione con le organizzazioni sindacali in merito alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato e per l’orario di lavoro degli operatori di vigilanza nelle comunità.
In merito al primo punto abbiamo ribadito all’amministrazione la posizione della FP CGIl, e cioè che in base al comma 519 della Legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) i lavoratori della giustizia minorile, essendo stati assunti con contratto a tempo determinato in forza Legge n. 242 del 2000, dovrebbero essere stabilizzati senza partecipare ad alcuna prova selettiva.
In una lunga discussione la parte pubblica ha più volte ribadito la propria posizione, dichiarando di essere vincolata alla prova selettiva da un parere espresso dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e da un ulteriore parere della Funzione Pubblica.
Pur non condividendo le posizioni espresse dall’Amministrazione, considerato che la stessa si rifiutava di modificare l’art. 3 del bando di selezione, preso atto delle dichiarazioni e dei chiarimenti forniti dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, al fine di accelerare le procedure di stabilizzazione, che dovranno essere concluse entro febbraio, abbiamo deciso di sottoscrivere il verbale dopo che nello stesso le organizzazioni sindacali hanno: invitato le commissioni d’esame ad adottare criteri omogenei sulla formulazione dei giudizi oggetto della selezione”, facendo presente “la circostanza di diritto che trattasi di lavoratori il cui rapporto è sostanzialmente consolidato, in quanto è in essere da dieci anni, non ha subito interruzioni e annualmente è rinnovato dall’Amministrazione senza che questa a tutt’oggi abbia avuto modo di valutare condotte negative o comunque implicanti una valutazione negativa sulla prestazione rese dai lavoratori in questione” e dopo che l’Amministrazione, sempre a verbale, ha dichiarato che:” concorda sulla richiesta che le valutazioni da parte delle commissioni siano informate a criteri oggettivi, astratti e generali, nonché per quanto possibile, omogenei su tutto il territorio nazionale”.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro degli operatori di vigilanza, dopo un’ampia discussione che ha riguardato anche il ruolo degli stessi e le intenzioni di procedere alla precisazioni dei compiti, che sono essenzialmente di tipo pedagogico, e del profilo in sede di definizione del Contratto integrativo, si è rimandato per la definizione dell’orario di lavoro alla contrattazione decentrata periferica.
In particolare è stato chiesto all’Amministrazione che:
* l’orario di lavoro dovrà essere concordato in maniera similare per tutte le figure tecniche presenti in Comunità;
* dovrà essere consentita agli operatori di vigilanza l’articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali, con flessibilità dell’orario in entrata ed in uscita
* gli operatori di vigilanza dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti e quindi per esigenze di servizio dell’area pedagogica.
Appena possibile si procederà all’inserimento sul sito del coordinamento della giustizia minoriled ei due verbali di riunione.

p. la Fp Cgil Nazionale
Giustizia Minorile
Il Coordinatore nazionale

Gianfranco Macigno 

 

 
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