TAR FVG, gli accordi regionali non possono modificare né il massimale né l’ottimale nella medicina generale. Ha ragione la Fp Cgil Medici.

18 Luglio 2011

TAR FVG, gli accordi regionali non possono modificare né il massimale né l'ottimale nella medicina generale. Ha ragione la Fp Cgil Medici.

Dichiarazione stampa di Massimo Cozza, Segretario Nazionale Fp Cgil Medici 
Nicola Preiti, Coordinatore Nazionale Fp Cgil Medici Medicina generale

La sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 50/07 ha annullato la delibera regionale che recepisce l’accordo per la medicina generale di quella Regione, nella parte che prevede la modifica del rapporto ottimale medico/assistiti da 1/1000 ad 1/1300.
Respinge, giudicandole fallaci, le argomentazioni difensive della Regione che vorrebbero la 833/78 fonte non esclusiva per la modifica dell’ottimale sulla base delle intervenute modifiche del titolo V della Costituzione (legge 18/10/2001). ” Non si ricava alcun dato che consenta di affermare che la norma di cui all’ Art. 48, punto 1, della legge 833/1978 debba ritenersi abrogata o in qualche modo superata”. E questa norma stabilisce che la previsione del rapporto ottimale medico/assistibili è di pertinenza dell’accordo nazionale e non di quello regionale.
Chiarisce che “Ulteriore prova di ciò è fornita dall’art. 33 dell’ACN del 23 marzo 2005 che ben lungi dal delegare la decisione sul rapporto ottimale agli accordi regionali, al contrario circoscrive nettamente il loro possibile campo di intervento” .
Fissa quindi il TAR la corretta interpretazione dell’Art. 33 comma 9 del vigente ACN: la regola del rapporto ottimale è di 1/1000 e solo eccezioni per ambiti territoriali definiti sono possibili, con un limite all’incremento (30%) e nessun limite nella riduzione, del numero di assistiti per medico, in base alle particolari necessità territoriali. “E’ ictu oculi evidente come sia completamente travisato il senso dell’Art. 33 comma 9”, sentenzia il Tar, quando si inverte la regola con l’eccezione. E questo ha fatto il Friuli Venezia Giulia e purtroppo moltissime altre Regioni guidate dal cattivo esempio della Toscana, capostipite di questa scelta errata.
Questa sentenza si aggiunge alla 1603/2006 del Consiglio di Stato, nonché ai ripetuti ed autorevoli pareri dell’Antitrust, che già chiedevano alla Toscana e alle altre Regioni di correggere le norme degli accordi regionali che peggioravano il rapporto ottimale.
Adesso le Regioni che hanno modificato il numero ottimale devono cambiare strada, ripristinando i diritti calpestati di migliaia di medici, e migliorando l’assistenza ai cittadini. Per fare qualità evidentemente non bisogna ridurre i medici aumentando l’ottimale, ma valorizzare a tempo pieno tutte le figure professionali della categoria per una riqualificazione e riorganizzazione del territorio come rete integrata, che dovrà diventare il luogo prioritario di assistenza 24 ore su 24 per tutti i cittadini.

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