Toscana – Comune di Firenze – Verbale di Accordo stabilizzazione personale

18 Luglio 2011

Accordi

Toscana – Comune di Firenze – Verbale di Accordo stabilizzazione personale

VERBALE DI ACCORDO SULLA “STABILIZZAZIONE” DEL PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 558, DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296

Comune di Firenze

Eseguito approfondito confronto, tra l’Amministrazione Comunale e la R.S.U. – OO.SS. territoriali.

Premesso che è intendimento delle parti perseguire l’obiettivo del superamento definitivo del fenomeno del precariato per posti ed esigenze con carattere di continuità e stabilità, limitando i contratti a tempo determinato ad oggettive esigenze di carattere transitorio e temporaneo ed in tale quadro, procedere al riconoscimento generalizzato della possibilità di assorbimento, seppure nell’arco del triennio 2007/2009, del personale che in base alla legge finanziaria abbia maturato nell’Ente le condizioni per la stabilizzazione.

Si conviene quanto segue in ordine a criteri e procedure con cui applicare la “stabilizzazione” che, fondandosi su norme di carattere speciale ed eccezionale, potrà riguardare esclusivamente il personale che:

– Alla data del 1/1/2007 sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, presso il Comune di Firenze;

– Consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati con il Comune di Firenze anteriormente alla data del 29/9/2006;

– Sia stato in servizio a tempo determinato presso il Comune di Firenze per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo 1/1/2002 – 31/12/2006.

Non si procederà a stabilizzazione del personale dirigenziale ed a quello assunto ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000.
Non rilevano ai fini della stabilizzazione gli eventuali periodi di servizio prestati, prescindendo da qualsiasi forma di selezione, per soddisfare esigenze particolari non proprie del Comune di Firenze, in posizioni non corrispondenti ad alcuno dei profili professionali previsti nel suo ordinamento; tali periodi non sono valutabili e non concorrono ai fini della determinazione all’anzianità di servizio necessaria per accedere alla stabilizzazione.

Le parti prendono altresì atto che l’Amministrazione Comunale è impegnata in un delicato processo di razionalizzazione delle proprie strutture tramite un apposito progetto/programma di miglioramento organizzativo e funzionale dell’Ente teso al contenimento della spesa con il quale dovrà confrontarsi e coniugarsi la stabilizzazione per accertare e stabilire le necessità organiche concrete, attuali e permanenti, contemperando insieme un adeguato accesso dall’esterno a tutela dei legittimi interessi di chi classificato ai primi posti nelle graduatorie di pubblico concorso.

La stabilizzazione si svilupperà quindi all’interno della programmazione triennale dei fabbisogni di personale ex art. 91 D.Lgs. 267/2000, anche con provvedimenti successivi ad iniziare dai profili inerenti i servizi educativo-scolastici e sociali, e si attuerà operativamente come segue:

1. approvazione di apposito regolamento, inteso quale appendice di quello di organizzazione, che ne disciplina criteri e procedura;

2. ridefinizione della dotazione organica adeguata alle necessità concrete, attuali e permanenti dell’Ente;

3. approvazione del programma triennale dei fabbisogni (anche per stralci successivi) 2007/2009, con il quale sono individuati i posti disponibili in organico ed i profili da ricoprire indicandone numero e modalità di copertura con previsione rispettivamente di
utilizzo delle graduatorie di stabilizzazione nonché di accesso dall’esterno e mediante procedure di progressione verticale;

4. avvisi dirigenziali per ogni profilo professionale ammesso a stabilizzazione; conseguente presentazione delle domande (finalizzate essenzialmente a verificare l’interesse del candidato alla stabilizzazione);

5. verifica della Direzione Organizzazione delle previsioni soggettive e possesso dei requisiti anche generali previsti dal Regolamento per le assunzioni; conseguente formazione, per ogni profilo, della relativa graduatoria basata sull’anzianità di servizio maturata nel profilo stesso espressa in giorni (a parità, precede il più giovane di età); assunzione, in base alla graduatoria formata, nel rispetto dei posti dati alla stabilizzazione e nei tempi previsti.

Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono, previa verifica dei requisiti generali per l’assunzione al pubblico impiego, senza ulteriori formalità laddove l’interessato sia stato assunto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale (intendendosi per tali selezioni pubbliche che abbiano comportato in ordine al profilo da ricoprire, il superamento presso il Comune di Firenze o altre PP.AA. di prove di esame in concorrenza e comparazione con altri soggetti dalle quali sia stata formata una graduatoria di idonei, con esclusione delle selezioni per soli titoli); in caso contrario gli interessati saranno chiamati ad effettuare apposite prove selettive (di natura non concorrenziale e comparativa con altri soggetti, ma finalizzata ad accertare l’idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale da ricoprire) che non rilevano ai fini della graduatoria nella quale il candidato manterrà la posizione in classifica ma che, se non superato, ne comporteranno l’esclusione.

Coloro che abbiano maturato l’anzianità complessiva di servizio necessaria per la stabilizzazione (3 anni, ancorché non continuativi) prestando servizio in profili professionali diversi, sono di norma ammessi alla stabilizzazione nel profili in cui hanno maturato l’anzianità prevalente; potranno comunque presentare domanda per ciascuno dei profili professionali ricoperti ed ammessi a stabilizzazione e, qualora la loro posizione nella graduatoria nel profilo prevalente non ne consenta la stabilizzazione per mancanza o insufficienza di posti programmati, potranno essere stabilizzati in altri posti, su profili professionali diversi che, in base al piano complessivi dei fabbisogni, risultino eventualmente disponibili.

La rinuncia alla chiamata a ricoprire un posto disponibile per un profilo professionale oggetto di stabilizzazione, esclude il candidato dalle altre graduatorie in cui sia inserito e dalle procedure e possibilità di stabilizzazione.

Le graduatorie di stabilizzazione hanno la stessa validità di quelle dei concorso pubblici.

In attuazione di quanto dichiarato al paragrafo 2 e dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione dell’Ente, le parti convengono di proseguire in tempi rapidi il confronto sul programma triennale dei fabbisogni da inquadrare nell’ambito delle necessità stabili e permanenti dell’ente prevedendo, oltre a quanto determinato dai processi di stabilità, i criteri di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletatati, gli accessi dall’esterno e le progressioni verticali. Nel caso che sopravvengano ulteriori norme legislative in materia di stabilizzazione, le parti si impegnano a sviluppare nuovo apposito confronto per eventualmente adeguare criteri e procedure stabilite nel presente verbale

Firenze, 23 aprile 2007

Per l’Amministrazione
f.to
 
Per la RSU
f.to
 
Per le OO.SS. territoriali
CGIL
CISL
UIL
f.to

NOTA A VERBALE
La RSU considera particolarmente importante che, nel quadro del confronto sul piano occupazionale indicato nell’ultimo paragrafo dell’accordo, si affrontino prioritariamente i problemi relativi al rinnovo e/o stabilizzazione del personale a tempo determinato attualmente in servizio.

23.4.2007

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