Ulteriori indicazioni riguardo i processi di stabilizzazione

18 Luglio 2011

Documentazione

Ulteriori indicazioni riguardo i processi di stabilizzazione

Ulteriori indicazioni riguardo i processi di stabilizzazione (nota 2)

Come noto, la Finanziaria del 2007 stabilisce che le amministrazioni dovranno rivedere le proprie piante organiche in funzione sia della stabilizzazione dei precari che per realizzare risparmi di gestione attraverso il riordino e la riqualificazione dei servizi, con una migliore e più puntuale organizzazione del lavoro.
Per questo motivo, in coerenza ai principi contenuti nel Memorandum siglato tra Governo e Sindacati lo scorso gennaio, la nostra attenzione dovrà essere rivolta non solo a risolvere il problema del precariato nei nostri enti ma anche della qualità dei servizi, dell’organizzazione del lavoro, della tutela professionale e della semplificazione delle procedure, come elementi dai quali partire per avviare una seria azione di rilancio del servizio pubblico in questo paese.
Da questa affermazione discendono una modalità di approccio alla lettura dei diversi commi che consenta d’interpretare in maniera dinamica le diverse disposizioni ricomprendendo così, in prospettiva, tutta una serie di situazioni lavorative che altrimenti non avrebbero potuto essere prese in considerazione.
In ragione di ciò occorrerà molta attenzione nella gestione delle procedure che man mano saranno attivate per evitare effetti che possono risultare non conformi ai principi che ci siamo dati, e che trovano la loro rispondenza nel Memorandum Governo-Sindacati.
Pertanto, al fine di supportare al meglio il lavoro delle strutture in indirizzo riteniamo utile fornire, di seguito, un breve riepilogo delle cose da fare ed ulteriori indicazioni rispetto alcune problematiche riscontrate nel merito dell’applicazione delle disposizioni della Finanziaria sul lavoro pubblico e la stabilizzazione del precariato.
1. Per prima cosa , qualora non si sia già proceduto in tal senso, è necessario richiedere l’apertura del confronto con le amministrazioni per giungere al più presto alla definizione delle piante organiche e dei piani occupazionali per la stabilizzazione del precariato, individuando tempi e modalità a seconda delle fattispecie lavorative. Al riguardo si ricorda che per la norma di riferimento (comma 519) il personale a tempo determinato in servizio il 28 settembre 2006 rimane in servizio fino al conseguimento dei tre anni prescritti ed alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. Tale disposizione, poiché non distingue le casuali di assunzione.
2. Le modalità d’immissione in ruolo del personale a tempo determinato che abbia il requisito dei tre anni sono due: la prima, se c’è già stata selezione al momento dell’assunzione a tempo determinato è sufficiente per la trasformazione del rapporto di lavoro una delibera d’inquadramento da parte dell’amministrazione; in caso contrario, nel secondo caso, sarà necessaria una selezione.
3. E’ evidente che nel caso di personale già testato dal punto di vista lavorativo, con almeno tre anni di servizio sulle spalle la procedura di selezione non può che essere semplificata utilizzando la modalità della selezione per titoli o al più del corso di formazione.
4. Per quanto riguarda i co.co.co , come si sa , per la percentuale del 60% delle assunzioni a tempo determinato sono riservate a quelli in servizio da almeno 1 anno al 29.9.2006 con esclusione , per gli EE.LL, degli incarichi di natura politica . Atteso che i co.co.co dovranno essere soggetti in ogni caso a procedura selettiva, anche se semplificata, per le restanti disponibilità di assunzione , che possono essere anche del 100% qualora mancassero co.co.co con questi requisiti, vanno valutate le altre tipologie di precarietà che svolgono funzioni stabili e strutturate nelle PP.AA. anche se non rientranti nel dettato normativo ai fini di una stabilizzazione.
5. Ciò vale soprattutto per il lavoro interinale, o per somministrazione, che in moltissimi casi è stato utilizzato per aggirare il blocco delle assunzioni o per mantenere in servizio i lavoratori a tempo determinato che avevano esaurito la durata massima prevista ad questa tipologia contrattuale.
6. Per queste situazioni, nei limiti delle disponibilità stabilite, conviene assumere ex novo a tempo determinato questi lavoratori con contratti della durata massima di tre anni, con un intesa che preveda al conseguimento del terzo anno l’avvio delle procedure di stabilizzazione.
7. Risulta palese il risparmio economico di tale operazione sulla parte di guadagno dell’impresa fornitrice ( guadagno che in molti casi arriva al 40% del costo complessivo del lavoro) nonché il recupero di un servizio o di una attività pubblica che attraverso il lavoro per somministrazione nei fatti non è altro che una esternalizzazione mascherata.
8. Il comma 560, relativo agli EE.LL, esclude dalla assunzione a tempo determinato i co.co.co. il cui incarico sia di natura politica. Su questo tema occorre fare molta attenzione per evitare aperture che spianino la strada ad assunzioni di comodo, sostenute dalla politica , che nulla hanno a che fare con la necessità di sanare situazioni di precariato legate alla erogazione di servizi rivolti al cittadino. Certamente le assunzioni richieste dalla politica, anche se certificate dall’amministrazione non potranno rientrare tra quelle sanabili previste dal citato comma 560.
9. In alcune amministrazioni è stata riscontrata una certa propensione ad utilizzare i commi 1202-1210 per poter stabilizzare da subito i co.co.co, magari anche usufruendo del cuneo fiscale; nulla di più sbagliato!!! Questa norma vale esclusivamente per i settori privati, nel nostro caso quindi nei settori della Sanità Privata e del Terzo Settore (in particolare delle cooperative) e, nel caso degli Enti Locali, delle Aziende.
10. Su questo aspetto vogliamo rilevare il forte ritardo riscontrato nell’attivazione delle procedure prevista per la stabilizzazione dei co.co.co nei settori sopra indicati, richiamando all’attenzione delle nostre strutture il fatto che, una volta consumata la scadenza del 30 aprile (data ultima per giungere ad un accordo di stabilizzazione con le controparti datoriali), non vi sarà più possibilità di stabilizzare lavoratori co.co.co nei settori privati perché la legge non prevede ulteriori proroghe.
11. Per diversi motivi si sta facendo strada tra le amministrazioni l’idea di ricorrere alla modalità concorsuale per stabilizzare il personale precario, soprattutto quello non in possesso del requisito dei tre anni. Questa strada certamente non può essere impedita, occorre però chiarire che il ricorso al concorso pubblico si muove fuori dalla protezione della cornice normativa prevista con i commi 513 – 579 , e con i limiti posti dalla natura pubblica del concorso (ricordiamo le tante sentenze intervenute nel corso degli anni sul limite dei punteggi riconoscibili e sulla riserva dei posti).
12. Così facendo verrebbe a meno il principio del riconoscimento di una continuità lavorativa in base alla quale , dopo il conseguimento di una anzianità di tre anni, si può procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro; diversamente, con il concorso pubblico entreremmo nella logica di una nuova assunzione nella quale sono più tenui le garanzie di stabilizzazione per il personale assunto a tempo determinato e con almeno tre anni di anzianità.

p.Segreteria Nazionale Dipartimento Welfare
Mauro Beschi
Dipartimento Welfare Politiche del Lavoro
Gian Guido Santucci

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