VVF – A proposito di pensioni, di Vigili del Fuoco e Forze di Polizia …e di ricorsi più o meno ammissibili.

18 Luglio 2011

A proposito di pensioni, di Vigili del Fuoco e Forze di Polizia …e di ricorsi più o meno ammissibili.

 
A fronte delle numerose sollecitazioni di chiarimento, in relazione al ricorso promosso da altre OO.SS. al fine di ottenere, anche per il personale VVF, le norme di maggior favore riguardanti, in particolare, le Forze di Polizia, abbiamo chiesto un parere di merito all’ufficio legale al quale si rivolge la FPCGIL in caso di controversie di natura giuridica e/o contrattuale.
Ebbene, crediamo che la risposta degli avvocati, di seguito allegata, sia chiara ed esaustiva, anche se, per certi versi, spiacevole; tuttavia ed a maggior ragione, ribadiamo per l’ennesima volta che l’obiettivo di ottenere una migliore condizione previdenziale dei Pompieri, proprio perché legittimo e sacrosanto, avrebbe maggiori possibilità se, al di là di singole iniziative, fosse oggetto di una forte azione unitaria di categoria e confederale nei confronti del Governo, al fine di affrontare con concretezza le problematiche del sistema pensionistico nella sua complessità, così come nella particolare atipicità di taluni settori lavorativi.
Per quanto ci riguarda, è su questo fronte che stiamo lavorando e intendiamo continuare a lavorare, se necessario da soli, molto meglio con i compagni di strada che vorranno condividere questa battaglia.

21 settembre 2006

Il Coordinatore Nazionale FPCGIL VVF
Adriano Forgione

Avv. Biagio Bertolone – Avv. Corrado De Gregorio
Via Flaminia, 109 – 00196 ROMA

Roma, 15 settembre 2006

Alla FPCGIL Coordinamento Nazionale VVF

In riscontro alla Vostra richiesta di parere, circa l’applicabilità ed estensione dei benefici previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165 e dell’art. 3 legge 27 maggio 1997 n. 284, al personale appartenente al Corpo Nazionale WF, e la conseguente possibilità di ricorrere dinanzi all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l’accertamento ed il riconoscimento dei predetti diritti, riteniamo, sulla base della normativa su citata, che non ricorrano i presupposti per la proposizione del ricorso, per le considerazioni che qui di seguito si riportano, riservandoci di farvi avere, se richiesto, un parere meglio argomentato.
In primo luogo, contrariamente a quanto traspare dalla vostra nota, il D.Lgs n. 139 del 2006 non ha esteso al Corpo Nazionale dei WF lo stesso trattamento giuridico ed economico e previdenziale previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, cosa peraltro neanche prevista dalla precedente normativa di cui alla L. 27.12.1941 n. 1570.
Al riguardo, si osserva che la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 “Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi”, è stata abrogata dall’articolo 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino all’attuazione dei decreti legislativi, di cui all’articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30.
Sembrerebbe peraltro, secondo certa giurisprudenza amministrativa, che la norma di cui all’art. 8, 1. 27 dicembre 1941 n. 1570 sia stata abrogata dall’art. 16, 1. 13 maggio 1961 n. 469, non avendo il legislatore ritenuto di ripetere l’attribuzione ai dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della qualifica di agente di pubblica sicurezza, limitandosi alla sola attribuzione di quella più limitata di polizia giudiziaria.
In ogni caso, secondo l’art. 8, primo comma, ai WF vengono conservati, nei viaggi di servizio, soltanto i benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l’uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
In secondo luogo, prescindendo dal nuovo quadro normativo, si ritiene che gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 165 del 1997 non riguardino il personale appartenente al CN dei WF.
La maggiorazione della base pensionabile di cui al citato art. 4 riguarda il personale destinatario degli aumenti previsti dalle norme richiamate dalla norma stessa.
Mentre, in riferimento all’art. 5 del D.Lgs. n. 165, soltanto l’art. 19 del DPR 29 dic. 1973, 1092, riguarda unicamente una specifica categoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
A tal riguardo, si osserva che allorquando il Legislatore ha voluto prevedere un comune istituto valevole per tutti gli appartenenti al personale di cui al Titolo I del citato D.Lgs. n. 165 del 1997 lo ha espressamente disposto come nel caso dei limiti di età per la cessazione dal servizio di cui all’art. 2 previsto …per il personale di cui all’art. 1… .
In terzo luogo, ai fini della proponibilità del ricorso si ritiene che in ogni modo questo può essere proposto dal personale posto in quiescenza al fine della determinazione dell’assegno di pensione, e non certo si possa richiedere in costanza di rapporto di impiego l’accertamento della ricorrenza dell’eventuale diritto che a nostro avviso non può essere assimilato tra i c.d. “diritti acquisiti”.
Naturalmente la relativa giurisdizione spetterebbe al giudice unico delle pensioni come istituito dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Restando a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Avv. Biagio Bertolone Avv. Corrado De Gregorio

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