VVF – DDL 1441: Lavori usuranti e specificità Vigili del Fuoco

18 Luglio 2011


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VVF – DDL 1441: Lavori usuranti e specificità Vigili del Fuoco

01.02.2010Lo scorso 28 ottobre nell’ambito dell’incontro con il Ministro dell’interno On. Roberto Maroni, la delegazione CGIL VVF ha evidenziato la necessità di valorizzare il lavoro dei Vigili del Fuoco, in funzione di una specifica organizzazione quale espressione dell’alta professionalità del Corpo, del rischio e del disagio dell’attività, particolarmente usurante, sempre più complessa, alla quale il personale risponde quotidianamente con la competenza tecnica ed umana, dimostrata anche negli ultimi tempi nelle drammatiche catastrofi che hanno colpito il Paese.

Le modifiche approvate in Senato al DDL 1441 – che tratta numerosi aspetti in materia di legislazione sul lavoro e nel quale si inseriscono alcune nuove disposizioni di delega legislativa – non ci piacciono e ne diamo un giudizio estremamente negativo.

Infatti, come recita l’art. 20 del provvedimento, di certo, abbiamo ottenuto soltanto obblighi e limitazioni personali – inaccettabili sotto il profilo della tutela dei diritti – oltre a regolamenti e funzioni di sicurezza interna ed esterna dello Stato, con compiti di ordine pubblico e difesa civile caratteristici di polizia e forza armate.

Riteniamo indispensabile un investimento finalizzato alla crescita economica delle retribuzioni, alla modifica strutturale di un ordinamento fallimentare ed al miglioramento del trattamento previdenziale in virtù dei peculiari compiti della nostra professione, ma la specificità del Pompieri, dal nostro punto di vista, riguarda il soccorso tecnico urgente, garantito quotidianamente alla popolazione e la gestione dell’emergenza in quanto componente fondamentale del sistema di protezione civile.

Qualche Sindacato – i soliti noti – unitamente alla maggioranza di centro destra che ha approvato il provvedimento, esalta il grande risultato raggiunto, malgrado nessuno sappia ancora in cosa consiste la specificità, quali benefici ci saranno, su quali materie e, soprattutto, con quanti e quali soldi.

Continua purtroppo l’ingerenza delle norme, quindi anche della politica, su temi che dovrebbero riguardare i contratti e la negoziazione che è stata depotenziata grazie alla riforma del diritto pubblico L. 252 e al D.Lgs. 217.

La FPCGIL VVF prende le distanze – e si opporrà con forza – a qualsiasi tentativo di trasformare i Vigili del Fuoco nell’ennesimo Corpo di Polizia, di modificarne la “mission istituzionale”, di svilire quella valenza sociale e solidale del servizio che si esalta al meglio attraverso le attività di soccorso quotidiane, straordinarie e di protezione civile, per questo continueremo a tenere alta l’attenzione e ad informare tempestivamente.


 
 

Il 21 gennaio u.s. la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) ha espresso parere favorevole sul testo che tratta numerosi aspetti in materia di legislazione sul lavoro e nel quale si inseriscono alcune nuove disposizioni di delega legislativa, segnatamente in materia di:

-lavori usuranti (articolo 1);
-Specificità delle Forze Armate, delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (articolo 20) 
-armonizzazione del sistema di tutela assistenziale e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 29, comma 7).
-reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Articolo 30).

Di seguito pubblichiamo lo stralcio del DDL in parola che interessa direttamente i Vigili del Fuoco e, come sempre, vi terremo puntualmente informati sugli ulteriori aggiornamenti.

 

DISEGNO DI LEGGE

(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro)

 
 

Art. 1
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Omissis.

 
 

Art. 20
(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

Omissis.

 
 

Art. 29
(Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della difesa)

 

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

8. All’onere derivante dall’attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2010 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nello Stato di previsione del Ministero dell’interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Omissis

 
 

Art. 30
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Omissis

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