VVF – Dirigenza e Direttivi – Tavolo tecnico artt.60, 61, 62, CCNL 2002-2005

18 Luglio 2011


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Dirigenza e Direttivi – Tavolo tecnico artt.60, 61, 62, CCNL 2002-2005

18.06.2007 – Il giorno 11 Giugno 2007 si è tenuto a Roma un incontro tecnico tra il Capo del Corpo, i titolari di alcuni Uffici Centrali del Dipartimento e le OO.SS. rappresentative dei dirigenti e direttivi, per esaminare alcuni punti del CCNL 2002/2005 non ancora applicati e, in particolare, gli istituti previsti dagli artt. 60, 61 e 62 del contratto stesso.
Le parti hanno convenuto sulla necessità di definire rapidamente la questione che, oltre a costituire un punto di partenza per il nuovo contratto, serve a regolarizzare situazioni verificatesi in questi ultimi anni.
Dopo ampia discussione è stato concordato un documento – di seguito allegato – approvato da tutte le sigle, che tiene conto dei limiti imposti dal contratto e darà una prima risposta ad alcune aspettative del comparto. 
 
Per una migliore comprensione del citato documento, si precisa:

 

Art. 2 della bozza di accordo

Si riferisce all’articolo 60 del CCNL 2002-2005 che regolamenta il compenso spettante al dirigente per incarichi aggiuntivi attribuiti dall’amministrazione, come quota parte del versamento effettuato da terzi.
L’articolo non riguarda le autorizzazioni richieste del dipendente per attività esterne che possono essere autorizzate dall’amministrazione se compatibili.
Le parti hanno ritenuta congrua la percentuale del 60%, mentre la quota rimanente alimenta il fondo dei dirigenti.

 

Art. 3 della bozza di accordo

Si riferisce all’articolo 61 del CCNL 2002-2005 e prevede un compenso per il dirigente incaricato di dirigere contemporaneamente due uffici (uno come titolare e uno come reggente).
Il compenso è una percentuale della retribuzione di posizione del dirigente sostituito, che non poteva essere corrisposta in mancanza della contrattazione.

 

Art. 4 della bozza di accordo

Si riferisce all’articolo 62 del CCNL 2002-2005 e riguarda i casi, verificatisi anche per taluni dirigenti del Corpo, di trasferimento, senza demerito e senza domanda, in uffici di livello (fascetta retributiva) inferiore a quello precedente.
In questo caso al dirigente spetta, comunque, una retribuzione di posizione del 95% di quella del precedente incarico.

 

Si ritiene utile osservare che le previsioni dell’art. 3 e dell’art. 4 riguardano pochi casi, ma che graveranno, comunque, sul fondo destinato alla retribuzione di posizione del dirigente.

Infine, è prevista a breve la convocazione per la firma definitiva dell’accordo.

 

Coordinatore FPCGIL VVF
Area della dirigenza e dei direttivi
Ugo Bonessio

 
 
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