VVF – ONA: precisazioni sulla nuova circolare in materia di contributi assistenziali

18 Luglio 2011


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ONA: precisazioni sulla nuova circolare in materia di contributi assistenziali

20.06.2008 – Ci sono pervenute, dal responsabile del procedimento sui contributi, Michele Fasolo, alcuni chiarimenti su alcuni punti della nuova circolare in materia di contributi assistenziali straordinari e periodici, visionabile all’indirizzo:
   
http://www.vigilfuoco.it/speciali/ona/assistenza/assistenza.asp
 
Al riguardo si ritiene di precisare:

1. Con l’espressione “medico curante dell’azienda USL competente per territorio” (pag. 6 della nuova circolare) si intende il medico di famiglia.
 
2. E’ possibile autocertificare l’esistenza in vita della persona per la quale si richiede il contributo periodico.
 
3. Per “documentazione sanitaria” (pag. 8 della nuova circolare)si intende il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile rilasciata dalla competente Commissione Medico Legale o nel caso di minori la richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile presentata alla Asl di appartenenza con la relativa documentazione medica certificante la diagnosi. Tale documentazione deve essere in copia conforme all’originale (con firma leggibile e nome di chi la attesta).
 
4. Per copia autentica (o copia conforme) di un atto o un documento si intende ai fini dell’applicazione della nuova circolare la copia totale del medesimo ottenuta con riproduzione fotostatica dichiarata conforme all’originale. Non possono essere autenticate copie di copie autentiche, in considerazione del fatto che l’autenticazione consiste nell’attestazione della conformità della copia rispetto all’originale.

Ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’autenticazione della copia può essere fatta dal:
a) pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale;
b) pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale;
c) pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
d) notaio;
e) cancelliere;
f) segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
g) qualsiasi altro dipendente legittimato ed autorizzato oltre che competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale.

L’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformità con l’originale apposta alla fine della copia stessa, a cura del soggetto autorizzato. Vanno altresì indicati i seguenti elementi:

a) se l’originale è depositato o conservato nei propri atti, o, in caso contrario, il nome e cognome dell’esibitore e le modalità della sua identificazione;
b) data e luogo di rilascio della copia autentica;
c) numero dei fogli impiegati o di cui si compone la copia da autenticare;
d) nome e cognome del soggetto che procede all’autenticazione, nonché la qualifica rivestita.

Infine, il soggetto che procede all’autenticazione deve apporre la propria firma per esteso nonché il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli, la firma del pubblico ufficiale va apposta anche a margine di ciascun foglio intermedio, e i fogli medesimi dovranno essere legati in modo da costituire un unico documento (sui punti di congiunzione deve essere apposto il timbro della struttura).

5. Solamente la scheda sanitaria di cui alle pagine 10 e 11 della circolare in questione deve essere sottoscritta dal medico di famiglia (su ambedue le pagine). Il richiedente dovrà invece sottoscrivere la scheda notizie di cui a pag. 12 ed entrambe le pagine del modulo di domanda per contributo periodico di cui a pag. 18 e 19 avendo cura di acquisire anche la firma del familiare interessato per il trattamento dei dati sensibili.

6. In fase di prima applicazione la scheda sanitaria di cui a pag. 10 e 11 e la scheda notizie di cui a pag. 12 e le eventuali notizie aggiuntiuve di cui a pag. 13 della circolare in questione nonché copia autenticata conforme all’originale del verbale di invalidità civile devono essere inviate da tutti i richiedenti.

7. Le domande già presentate di contributo periodico relative all’anno 2008 dovranno essere integrate dalla scheda sanitaria di cui a pag. 10 e 11, dalla scheda notizie di cui a pag. 12, dalle eventuali notizie aggiuntiuve di cui a pag. 13 della circolare in questione nonché da copia autenticata conforme all’originale del verbale di invalidità civile se non già allegato al momento di presentazione della domanda per il 2008.

8. Il termine di scadenza per l’integrazione delle domande di contributo periodico 2008 e per quelle relative al 2009 è prorogato al 15 settembre 2008

9. Per quanto riguarda il contributo periodico il reddito da indicare nella domanda è quello personale del soggetto in favore del quale si richiede il contributo (figlio o coniuge del dipendente assistito)

10. Per i contributi straordinari la documentazione delle spese sostenute deve essere inviata esclusivamente in copia conforme all’originale. 

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