VVF – Terremoto Abruzzo: Effetti delle Ordinanze di P.C. sul personale CNVVF

18 Luglio 2011


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Terremoto Abruzzo: Effetti delle Ordinanze di P.C. sul personale CNVVF

24.04.2009 – Abbiamo ricevuto dal compagno Mario Mozzetta un prezioso contributo relativo alla materia suaccennata e di seguito, volentieri, lo pubblichiamo.

Al fine di assicurare la necessaria ed urgente assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, con una serie di ordinanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto urgenti interventi riguardanti le procedure di rimozione delle situazioni di pericolo, la salvaguardia delle persone ed ogni sostegno volto al superamento della situazione emergenziale.
 
Per maggior informazione, riportiamo in elenco la parte delle suddette misure riguardanti direttamente il lavoro dei Vigili del Fuoco:
 
– Nei Comuni colpiti dal sisma possono essere costituiti gruppi di rilevamento per gli edifici pubblici o privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire. Alle attività di censimento concorre anche il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili in deroga al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, quale testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
 
– Ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell’emergenza è corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennità mensile commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, direttamente impegnato in attività connesse con l’emergenza, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009;
 
– Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell’emergenza;
 
– Il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n 244.
 
– Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell’emergenza, è autorizzata la spesa per la gestione, l’approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché per gli oneri necessari per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile;
 
– Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad attuare con urgenza un programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di Pronto intervento del Ministero dell’ Interno impiegati nelle zone terremotate per fornire strutture per l’assistenza continua alla popolazione, in base a specifici programmi da sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine di assicurare la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della presente ordinanza;
 
– Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari per gli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 06 aprile 2009;
 
– In favore del personale direttamente impegnato nella sala operativa del Ministero dell’interno risultante dall’ordine di servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. Tali spese debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile;
 
– Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative delle suddette ordinanze, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009.

Infine il Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/04/2009 ha varato un nuovo decreto legge che prevede lo stanziamento di speciali finanziamenti in favore del Corpo dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, Carabinieri e Corpo Forestale, sui contenuti del quale, appena ne saremo in possesso, vi terremo puntualmente informati.

Mario MOZZETTA

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