Accordo Cgil Cisl Uil Confindustria

04 Agosto 2011

Accordi

Accordo Cgil Cisl Uil Confindustria

Accordo Cgil Cisl Uil Confindustria (Roma, 22 giugno 1995)

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni princìpi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art.20 del decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione; convengono quanto segue:

Parte prima
1. Il rappresentante per la sicurezza
L’art.18 – il cui comma I contiene l’enunciazione del principio generale secondo il quale «in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza» – è dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento degli incarichi.
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende o unità produttive aderenti al sistema Confindustria saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
1.1. Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti
Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16 aprile 1993 nel quale si è concordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
Il livello di categoria, a seguito di una comune valutazione di opportunità espressa dalle parti in relazione a peculiari specificità, può individuare diverse modalità di rappresentanza previste dalla legge. L’attuazione di tali accordi sarà disciplinata dalle categorie d’intesa con le strutture territoriali confederali interessate. In tale ipotesi, il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle sue funzioni farà riferimento all’Organismo paritetico provinciale.

Modalità di elezione
Al fine di realizzare quanto previsto dall’art.18, comma 2 del D.Lgs 626/94 le organizzazioni datoriali territoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza, secondo modalità che verranno concordate a livello territoriale.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art.19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.

1.2. Aziende o unità produttive con più dì quindici dipendenti
Aziende o u.p. da 16 a 200 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 d 203 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbia definito un numero di RSU superiore a quello delI’accordo del 20 dicembre 1993, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di RLS superiore a uno, ma comunque nell’ambito del numero complessivo della RSU.
u.p. da 201 a 300 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, qualora la RSU risulti composta da tre soggetti secondo le regole dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 – i rappresentanti per la sicurezza sono individuati, con le modalità di seguito indicate, nel numero di due tra i componenti della RSU, a cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, eletto con le medesime modalità; a quest’ultimo competono 40 ore di permesso retribuite per l’espletamento della sua attività.
Qualora la RSU risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quanto previsto dall’accordo sopra richiamato, il rappresentante per la sicurezza sarà individuato tra i componenti della RSU.
u.p. con più di 300 dipendenti
Di norma, nelle unità produttive che occupano più di 300 dipendenti il numero di rappresentanti per la sicurezza è quello previsto dall’art.18, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale numero è ricompreso nel numero dei componenti la RSU, così come definita dalla contrattazione di categoria.
Per le stesse unità produttive, la contrattazione nazionale di categoria, in relazione all’individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi connesse all’attività lavorativa, individuabili anche da apposite commissioni paritetiche di categoria laddove esistenti, potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall’art.18, citato, che sarà ricompreso entro il numero dei componenti la RSU definito a livello di categoria.

Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n.626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le parti procederanno all’assorbimento delle ore di permesse spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo riguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.
Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU (v. nota a verbale).
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le r.s.a. delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art.19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21 parte 2 dell’accordo interconfederale sopra citato per la costituzione delle RSU), che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall’accordo interconfederale di cui sopra.

2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art.19 del D.Lgs n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2. Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n.626/94 comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art.18, comma ó del D.Lgs. n.626 del 1994.

2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4 comma 2 custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art.19, comma 1, lett. g) del D.Lgs n.626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti, qualora i contratti collettivi nazionali ed aziendali già prevedano una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.

4. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art.11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte seconda
1. Organismo paritetico nazionale
L’Organismo paritetico nazionale di cui al protocollo d’intesa sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993, in ottemperanza a quanto previsto dall’accordo interconfederale 31.1.1995 assume tramite una sezione specifica aggiuntiva e paritetica- composta da membri effettivi e supplenti – anche i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
– promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui al punto successivo e coordinamento della loro attività;
– formazione diretta, tramite l’organizzazione di seminari e altre attività complementari, dei componenti degli organismi paritetici territoriali;
– definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale – di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
– promozione e coordinamento degli interventi formativi; iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
– promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
– valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali anche al fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
Entro 120 giorni dalla data del presente accordo l’Organismo paritetico nazionale dovrà essere operativo nella sua specifica sezione sulle materie della sicurezza e igiene del lavoro. A tal fine gli Organi deliberanti dell’OPN formalizzeranno tale sezione.
Sono atti salvi gli organismi paritetici di categoria che, nelle materie disciplinate nel decreto legislativo n. 626 del 1994, svolgeranno la propria attività in sintonia con le linee guida elaborate dall’OPN.

2. Organismi paritetici territoriali (art.20 D.Lgs 19 settembre 1994, n.626)
Le parti danno attuazione all’art.20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.

2.1. Organismi paritetici regionali
Entro 120 giorni, a livello regionale, gli organismi paritetici di cui al protocollo d’intesa sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993, sopra citato, sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, in coordinamento con l’Organismo paritetico nazionale per la formazione professionale (OPN), assumono con una specifica sezione aggiuntiva paritetica, composta da membri effettivi e supplenti, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine, I’OPR elabora, di sua iniziativa o su proposta degli OPN, progetti formativi inerenti le materie dell’igiene e sicurezza del lavoro.
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell’OPN e vengono ad esso comunicati.
L’OPR, al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, o}tre a tenere i rapporti con l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o giornate formative.
L’OPR, inoltre, assume i seguenti compiti:
– coordinamento degli organismi paritetici provinciali;
– tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi paritetici provinciali.

2.2. Organismi paritetici provinciali
Fondamentale importanza, al fine di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, assume l’attribuzione, da parte del decreto, ad organismi paritetici di una funzione di <(composizione»: essi, infatti, sono aditi quale prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa «l’applicazione dei diritti di rappresentanza/ informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti)>.
A livello provinciale, o secondo l’articolazione territoriale definita di comune accordo, sono costituiti organismi paritetici cui sono attribuite le funzioni di composizione di cui all’art.20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
A tali organismi sono altresì attribuiti i seguenti compiti:
– informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
– tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell’organismo;
– trasferimento dei dati di cui sopra all’OPR;
– proposte all’OPR. in materia di fabbisogni formativi connessi all’applicazione del D.Lgs n. 626 del 1994.
Tali organismi sono composti da membri effettivi e da membri supplenti.
Essi devono essere operativi entro 120 giorni dalla data del presente accordo.

Composizione delle controversie
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’OPP al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre all’OPP, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli imprenditori.
Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, le parti firmatarie individueranno due regioni dove avviare esperienze che prevedano l’attribuzione agli OPR di ulteriori compiti, anche per quanto concerne l’approntamento della strumentazione necessaria all’espletamento di tali compiti. Le intese per effettuare detti esperimenti hanno durata annuale e l’esperienza applicativa sarà oggetto di esame e valutazione da parte dell’OPN.
Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.

Nota a verbale delle Organizzazioni sindacali
Fermo restando che la procedura di elezione è quella individuata a livello interconfederale e di categoria per la elezione delle RSU, in relazione alle esigenze di rappresentatività generale dei RLS, insite nel testo legislativo, le organizzazione sindacali firmatarie comunicheranno entro 30 giorni alla Confindustria le modalità di presentazione delle liste individuate tra quelle previste dagli accordi sopracitati.

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