Lettera inviata dalla CGIL e dalla FP CGIL al Presidente del Consiglio su “Sicurezza sul lavoro per le Cooperative e il Volontariato”.

04 Agosto 2011

Lettera inviata dalla CGIL e dalla FP CGIL al Presidente del Consiglio su "Sicurezza sul lavoro per le Cooperative e il Volontariato".

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Maurizio Sacconi

Al Ministro della Salute
On. Ferruccio Fazio

Al Ministro dell’Interno
On. Roberto Maroni
 

La CGIL, la Fp CGIL e la Consulta Nazionale Protezione Civile CGIL, ritengono carente, rispetto alle problematiche che doveva affrontare, il decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011 che disciplina lo svolgimento delle attività delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle Organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico e i volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Il Decreto, infatti, oltre ad autorizzare ampie deroghe alle norme sulla tutela della sicurezza e della salute che sviliscono i presupposti dell’impianto normativo di riferimento, non risponde a pieno a quanto disposto dal DLgs 81/08, non avendo individuato le particolari modalità di svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato (OO.VV.) ai fini dell’attuazione della norma generale e riducendo ulteriormente i margini di tutela di fronte ai rischi connessi agli scenari emergenziali nei quali i Volontari si trovano ad operare. Il decreto eccede nei rinvii rendendo la norma non chiara e non risolutiva, e introduce principi che deviano, a nostro avviso, dall’impianto normativo di riferimento.

Tra le maggiori criticità:

– l’estensore del decreto non ha definito quali siano, nel caso delle Cooperative Sociali, le “peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità”;

– l’ampio e sistematico ricorso alle deroghe alle norme previsto dal decreto, non trova giustificazione data la prevedibilità di molte condizioni connesse alle attività del Volontariato anche in scenari d’emergenza;

– si “eccede” sulla necessità di derogare, “prevalentemente per gli aspetti formali”, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, facendo riferimento alla osservanza ed adozione di “sostanziali e concreti criteri operativi”, senza definire quali essi siano e non tenendo conto del fondamentale principio che, in materia di sicurezza, la messa in atto di aspetti formali rappresenta un vero e proprio livello di prevenzione, così come previsto anche dal DL 626/94 antecedente al Dlgs 81/08;

– non è colto uno degli aspetti fondamentali del D.Lgs. 81/08, ovvero l’ormai sperimentata tecnica legislativa di origine comunitaria basata su definizioni normative analitiche e dettagliate, con lo scopo di ridurre il più possibile i margini di incertezza interpretativa e offrire indicazioni non equivocabili. Troppo esiguo e vacuo è il numero di definizioni rispetto a quante ne sarebbero necessarie. Mancano definizioni importanti quali “pianificazione preliminare”, “attività di prevenzione”, “attività di protezione”, “luoghi di intervento”, “luoghi di formazione”, “luoghi di esercitazione”, “scenari di rischio di protezione civile” (questi ultimi rinviati ad una individuazione da parte di non definite autorità competenti), etc.;

– non è chiara la ratio per cui il principio di effettività, che si sostanzia nell’art. 299 “Esercizio di fatto dei poteri direttivi” del Dlgs 81/08, sia applicato, in modo estemporaneo, alla sola organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana;

– per contro, sono richiamate una serie di definizioni di cui non si avvertiva la necessità, dal momento che sono già in buona parte riportate nel DPR n. 194 dell’8/02/01 sulla disciplina delle OO.VV.. Inoltre si osserva che nel ripetere alla lettera le definizioni delle OO.VV. viene inserito, quasi di soppiatto, il richiamo al comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, vale a dire ai “grandi eventi”, celando così, in un testo apparentemente neutrale, i soliti ricorsi alle deroghe anche per attività perfettamente inquadrabili per tempo quali sono quelle connesse ai Grandi Eventi.

L’ultimo punto comporta non solo che sia stata ignorata la richiesta avanzata da più parti di cancellare i “Grandi Eventi” dall’elenco delle attività di protezione civile, ma insiste anche nel voler far passare l’idea che i grandi eventi siano talmente imprevedibili e non siano minuziosamente programmabili da dovere richiedere deroghe di ogni tipo, anche in materia di sicurezza dei lavoratori. Il decreto interdipartimentale richiamando per ben tre volte il suddetto articolo 5-bis del DL 343 del 7.09.01, senza mai chiarire di cosa realmente si tratti, rappresenta un’ulteriore occasione mancata per differenziarsi nella sostanza e non solo nelle parole dalla precedente conduzione e gestione della protezione civile.

Segreteria Nazionale CGIL Vincenzo Scudiere Segreteria Nazionale Fp CGIL Antonio Crispi

Roma, 2 agosto 2011

 
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto