Protocollo d’intesa Sindacati-Centrali Cooperative per l’applicazione del D.Lgs 19 settembre 1994 n.626

04 Agosto 2011

Accordi

Protocollo d'intesa Sindacati-Centrali Cooperative per l'applicazione del D.Lgs 19 settembre 1994 n.626

Protocollo d’intesa Sindacati-Centrali Cooperative per l’applicazione del D.Lgs 19 settembre 1994 n.626

1. Premessa
1.1. Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D.Lgs n.626/1994 demanda alla contrattazione collettiva. Tenendo conto delle innovazioni sostanziali e in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee e il decreto legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente accordo e s’impegnano a verificarne l’efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.
1.2. Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi dalla firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.
1.3. Il presente accordo ha validità fino al 30 giugno 1997 e se non disdetto ameno tre mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno.
1.4. Riaffermando l’impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:
– strumenti di partecipazione
– rappresentanza dei lavoratori (Rls)
– formazione
– ruolo degli organismi bilaterali
– modalità operative e funzionamenti degli organismi.

2. Organismi bilaterali
2.1. Livello nazionale
Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all’Ente bilaterale nazionale per la formazione e l’ambiente denominato Coop-Form, costituito ai sensi dell’accordo interconfederale 24 luglio 1994.
2.2. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs 626/94 in particolare:
– raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all’art.26 del D.Lgs 626/1994;
– promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso Coop-Form anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell’Unione europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al Coop-Form nazionale;
– elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D.Lgs 626/94;
– elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;
– proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
– costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (Rls) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.
2.3. I costi delle attività espletate dal Coop-Form nazionale (ricerca di fabbisogni – progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.
2.4. La sede del Comitato nazionale è presso il Coop-Form che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre Coop-Form elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.
2.5. Livello regionale.
Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all’ente bilaterale regionale Coop-Form.
2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:
– raccordarsi con le Regioni e con i Comitati regionali ex art.27 D.Lgs 626/94 nonché con altri enti e istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
– favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;
– promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all’art.20 del D.Lgs 626/94 coordinandone l’attività;
– promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del Coop-Form nazionale;
– verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato bilaterale provinciale;
– svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;
– costituire l’anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;
– tenere ed aggiornare l’elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione;
– proporre convenzioni da attuare tramite Coop-Form con enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;
– promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;
– ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.
2.7. Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all’interno del Coop-Form Regionale.
2.8. Il Comitato regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il Coop-Form. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.
2.9. Livello provinciale
Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
2.10. Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall’art.20 del D.Lgs 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:
– raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;
– raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
– promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (Rls) che per gli addetti designati dalle imprese;
– eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.
2.11. Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.
2.12. Organismi paritetici di settore.
Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal D.Lgs 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.

3. Attività di conciliazione dei comitati paritetici
3.1. In caso di controversia insorta sull’applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello regionale è l’organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali che lo compongono.
Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il comitato paritetico di primo grado esaurirà l’esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l’eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.
3.2. È ammesso ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di primo grado è a livello regionale, al Comitato regionale se il Comitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo grado.
3.3. I compiti di segreteria del Comitato paritetico regionale o provinciale sono assolti nell’ambito del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.
3.4. Norma transitoria
L’opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.
L’opzione sarà comunicata al Comitato nazionale di cui al punto 2.1.

4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
4.2. Imprese cooperative oltre 15 lavoratori
Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la Rsu.
Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le Rsu superiore a quello dell’accordo del 13 settembre 1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell’ambito del numero complessivo dei componenti le Rsu.
4.3. Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la Rsu risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle Rsu più un rappresentante eletto.
Ove la Rsu risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la Rsu.
Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall’art.18 comma 6 del D.Lgs n.626/1994.
4.4. Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art.18, ma sempre entro il numero di componenti la Rsu, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5. Nelle aziende di cui sopra all’atto della costituzione della Rsu, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della Rsu medesima.
4.6. Ove la Rsu sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla Rsu tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7. In caso che le Rsu non siano ancora costituite ed operino ancora le Rsa delle Ooss firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della Rsu. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali Ë presente la Rsu (commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.
I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza Ë/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4. 10. e 4.11.
4.10 Procedure per la elezione o individuazione dei Rls
Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.
L’elezione si svolgerà a suffragio universale a scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.
Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
Prima dello svolgimento delle elezioni l’assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.
Il/i rappresentante/i per la sicurezza così eletto/i durano nell’incarico per il tempo previsto dall’accordo 13 settembre 1994 sulle Rsu o comunque fino alla decadenza della Rsu.
4.11. La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l’associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.
4.12. Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento all’accordo interconfederale 13 settembre 1994 sulle Rsu.

5. Permessi per agibilità
5.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:
– 12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;
– 30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.
5.2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs n.626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le Rsu, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed 1) del citato art.19.
5.3. La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà l’assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.

6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
Tenuto conto di quanto previsto dall’art.19 del D.Lgs 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6.1. accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive e il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva.
La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o a un addetto da essa incaricato.
6.2. consultazione
La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.Lgs 626/94. In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.
Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.
In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e fin via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle Ooss. stipulanti il presente accordo.
6.3. riunioni periodiche
In applicazione dell’art.11 del D.Lgs 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
6.4. informazione e documentazione
Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.
In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia.
Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art.19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2, tenuto presso l’unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (Rls)
Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di un’efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.1. A tal fine, anche per iniziativa dell’ente bilaterale Coop-Form nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonchè ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.
7.2. Per quanto riguarda l’art.19 comma 1 lett. 9) del D.Lgs 626/1994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Tale formazione deve comunque comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;
– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.
7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.
7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.

8. Piccole imprese cooperative
8.1. Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.
8.2. Rappresentanza aziendale
In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.
Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art.18 D.Lgs 626/94).
Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche.
Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
8.3. Rappresentanza territoriale
La istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1.
8.4. Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.
8.5. In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l’esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell’ambito del Coop-Form regionale e separatamente contabilizzate.
8.6. Oltre agli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell’accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.
8.7. L’accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla tenuta del fondo da parte del Coop-Form regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.
Il Coop-Form regionale informerà periodicamente il Coop-Form nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5.
8.8. L’accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
8.9. La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.

9. Clausola dl salvaguardia
Qualora ad opera delle OOSS firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali Ë presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.

Dichiarazione a verbale dl Cgil Cisl Uil in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza
In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, Cgil Cisl Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l’orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.

Roma, 5 ottobre 1995

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