Verbale di Accordo su applicazione dell’art.18 del D.Lgs. 19/09/94 n. 626

04 Agosto 2011

Accordi

Verbale di Accordo su applicazione dell'art.18 del D.Lgs. 19/09/94 n. 626

Le OO.SS. FPCGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS nazionali e l’ANASTE e l’UNEBA si conviene, in riferimento allo specifico articolo del CCNL sottoscritto tra le parti in data 2/8/1995 ed in applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs. 19/9/94 n.626, quanto segue.

In applicazione dell’art.18 del D.Lgs. 19/09/94 n. 626, in tutte le aziende o unità produttive aderenti all’Anaste o all’Uneba, è eletto il Rappresentante alla sicurezza. (R.L.S.)
Il Rappresentante alla sicurezza ha le attribuzioni individuate e definite dall’art.19 del D.Lgs. 626/94.
Il Rappresentante alla Sicurezza viene eletto, in ragione di ogni 200 dipendenti o frazione di 200 in ciascuna azienda o Unità Produttiva.
A tal fine si prendono in considerazione eventuali unità operative con attività omogenee, gestite dallo stesso Ente in un ambito territoriale provinciale.
L’elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti. All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica.
L’assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n.2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio.
Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti proposti o che presentino formale richiesta che:
– siano maggiorenni
– siano assunti a tempo pieno e indeterminato
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.Lgs. 626/94.
Tale funzione non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle R.S.U. e/o delle R.S.A.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed e, rieleggibile.
Nel caso di dimissioni dello stesso, subentra il primo dei non eletti.
È possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta un terzo dei lavoratori interessati.
Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge.
Egli ha diritto ad accedere, senza creare problematiche allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel Piano per la sicurezza.
Per l’espletamento dei proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte ore annuo di permesso retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’Unità Produttiva, con un minimo di lo ore.
Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 626/94.
L’azienda procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo.
La verifica della qualità dell’operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori.
il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione.
A tale titolo, egli ha diritto ad un monte ore di lavoro retribuito nella misura di numero 30 ore.
Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l’adeguatezza del monte ore come sopra individuato.
Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato da uno degli Organismi Paritetici la partecipazione del Rappresentante a detto corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma.
Ogni ente gestore si impegna a costituire, entro i tempi fissati dalla normativa, il Servizio di Prevenzione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94 ed il relativo Responsabile previa consultazione del R.L.S., ove eletto.
Su iniziativa anche di una sola delle parti firmatarie sono istituiti gli Organismi Paritetici di cui all’art.20 del D.Lgs. 626/94 a livello nazionale e regionale.
Gli stessi operano con le finalità ed i compiti loro demandati dal D.Lgs. 626/94, sulla base di uno specifico regolamento da definirsi entro il 31.10.95.
Le OO.SS. FPCGIL, FISASCAT-CISL, UIL-TUCS nazionale e l’ANASTE e l’UNEBA, nella consapevolezza dell’importanza della materia di cui trattasi si impegnano a promuovere, nel rispetto delle reciproche e necessarie autonomie, ogni utile iniziativa finalizzata ad una sua piena e puntuale gestione e sottolineano l’opportunità che le elezioni del R.L.S. avvengano nelle diverse realtà interessate nel più breve tempo possibile.
Le parti convengono inoltre sull’opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a reincontrarsi entro il 30.06.1996 e, successivamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l’efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un suo aggiornamento o modificazione.
Si conviene infine che il presente verbale di accordo costituisca allegato al CCNL.
Milano, 12.10.1995

FPCGIL
CISL FISASCAT
UILTUCS
ANASTE
UNEBA

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