Min. Difesa: d.lgs.119/11 – modifiche alla ex legge 104/92

11 Agosto 2011

 
 
Lettera al Direttore Generale Persociv
 

   Roma, lì 9.8.2011
                                                                          
Ministero della Difesa
Al Direttore Generale per il Personale Civile
D.ssa Enrica PRETI
Viale dell’Università, 4
00184 R O M A
 
E, per conoscenza, a:
Vice Capo di Gabinetto del Ministro
D.ssa Antonietta FAVA
 

 

Egregio Direttore Generale,
in merito alla circolare emanata in data 3 agosto con protocollo n. 54636 da codesta Direzione Generale relativa al d.lgs.119/2011 (Attuazione dell’articolo 23 della legge  4  novembre  2010,  n.  183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in  materia di congedi, aspettative e permessi) pubblicato nella G.U. del 27.7.2011 e la cui entrata in vigore decorre dall’11 agosto 2011, questa Organizzazione sindacale esprime alcune valutazioni che contribuiscono ad una fattiva collaborazione tra l’Amministrazione e le parti sociali.
A nostro avviso dovrebbero essere tenute in considerazione le seguenti valutazioni, in merito all’applicazione delle norme che disciplinano i trasferimenti ex legge 104/1992, così come novellate dalle norme sopracitate.
 

ART. 33 L. 08.02.1992, n. 104
(TRASFERIMENTI)
 
Norma previgente
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita’ un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Norma vigente
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
 

2. MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 04.11.2010, N. 183.
 
Si riporta una sintesi delle novità di interesse ai fini della mobilità: 

a. Abrogazione del requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza

Il principale motivo di mancato accoglimento delle istanze da parte dell’Amministrazione, avallati dalla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, è stato la carenza di continuità ed esclusività della prestazione assistenziale al disabile.
Con le modifiche dal “collegato lavoro”  scompare ogni riferimento normativo alla continuità ed esclusività dell’assistenza, in quanto espressamente abrogate le norme che prevedevano tali requisiti. 

PRIMA il lavoratore doveva assistere con continuità ed in via esclusiva un parente o affine con handicap grave.
ADESSO, atteso che il comma 5 (trasferimenti) rimanda al comma 3 (permessi) per individuare i beneficiari dei trasferimenti, è necessario solo che il lavoratore assista un parente o affine con handicap grave, anche quindi saltuariamente e non in via esclusiva.
Depone in tal senso la volontà del legislatore del 2010 di abrogare espressamente ogni riferimento alla continuità ed esclusività della prestazione assistenziale.  

b. Viene limitata la platea dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione in relazione al grado di parentela o affinità
 
PRIMA il lavoratore doveva avere un rapporto di parentela o affinità con la persona con handicap grave entro il terzo grado.
 
ADESSO il parente o affine da assistere deve essere ordinariamente entro il secondo grado (entro il terzo grado soltanto “qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti“.
 
Ricordiamo che, ai sensi degli articoli da 74 a 78 del codice civile, i gradi di parentela e affinità sono così determinati:
primo grado:
– parenti: figli e genitori
– affini: suoceri, genero, nuora;
 secondo grado:
parenti: fratelli e sorelle; nonni e nipoti (diretti);
affini: cognati/e;
 terzo grado:
– parenti: nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni); bisnipoti e bisnonni;
– affini: zii/e del coniuge.
 
c. Si deve trattare sempre di assistenza a persona con handicap grave.
 
Sia nell’attuale formulazione che nella precedente è previsto che la persona assistita debba avere un handicap grave.
 
Ricordiamo che tale requisito è previsto dal comma 3 dell’art. 3, legge 104/1992, che riportiamo:
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici“.
L’handicap grave (art. 3, comma 3) è rilevabile dalla certificazione sanitaria per l’accertamento dell’handicap.
d. Scompare ogni riferimento alla convivenza con la persona da assistere, prevista dalla precedente formulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992.
Con la modifica introdotta dalla L. 183/2010, può beneficiare del trasferimento ex legge 104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che ha i requisiti per fruire dei permessi previsti dal comma 3 del medesimo articolo.
Il rimando al comma 3 (permessi), nella vecchia formulazione, poteva far rivivere il requisito della convivenza previsto da quest’ultima disposizione.
La contestuale riformulazione del comma 3 dell’art. 33, L. 104/1992, ad opera della L. 183/2010, ha opportunamente eliminato il richiamo alla convivenza in precedenza previsto (“3. …colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita’, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile…“.
 
e. Scelta della sede di lavoro.


PRIMA il lavoratore che assisteva la persona con handicap grave poteva scegliere “la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio“.
ADESSO può scegliere “la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere“.
In sostanza, chi assiste il parente con handicap può richiedere il trasferimento vicino al domicilio della persona da assistere e non più al proprio domicilio.
 

f. Un solo lavoratore può fruire dell’agevolazione per la stessa persona con handicap. 

Come già anticipato, con le modifiche introdotte dalla legge 183/2010, può beneficiare del trasferimento ex legge 104/1992 (art. 33, comma 5) il lavoratore che può fruire dei permessi previsti dal comma 3 del medesimo articolo (“5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al…”).
Il secondo periodo del comma 3 citato prevede che: “Il predetto diritto (3 gg di permesso mensili) non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità“.
Perplessità sorgono se anche quest’ultima previsione (diritto riconosciuto ad un solo lavoratore per ciascun persona con handicap grave) possa estendersi anche ai trasferimenti di cui al comma 5. Si attendono, in merito, le circolari esplicative che verranno emanate dagli organi competenti.
E’ auspicabile, a tal fine, un’integrale revisione del sistema dei trasferimenti che veda anche la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali Nazionali, che hanno rappresentato più volte alla S.V., le difficoltà del personale civile, che nel formulare domanda di trasferimento ai sensi della legge 104/1992, pur in vigenza di regolamentazione della procedura da parte del CCNI DIFESA e da  circolari emanate da codesta  Direzione, hanno visto gli Stati Maggiori di Forza Armata, esprimere pareri in merito a tali trasferimenti, laddove la Direzione Generale è a nostro avviso l’unico organo competente ad emettere il parere.
Tale contributo che la FPCGIL DIFESA ha ritenuto di inviare a codesta Direzione è una condivisione sulle procedure e criteri dei trasferimenti e non sul merito.
In attesa di un sollecito riscontro,
si porgono Distinti Saluti

FPCGIL DIFESA
Noemi Manca

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