DAP/Ministeri: risposta del DAP alla nota della FPCGIL in tema di part-time

22 Agosto 2011

 
 
Circolari DAP
 

 Roma, 25 maggio 2011
 

Al Capo del DAP
                          Pres. F. Ionta
 

Al Direttore Generale
del  Personale e della Formazione
Dott. R. Turrini Vita
 

Al Vice Capo Vicario del DAP
Dott. E. di Somma
 

Al Direttore Generale EPE
D.ssa L. Culla
 

e, per conoscenza
 

All’ Ufficio per le Relazioni Sindacali
D.ssa P. Conte
 

Alle Segreterie Regionali e Provinciali FpCGIL
Ai Delegati ed eletti RSU FpCGIL  dei posti di lavoro

  

Oggetto: Art. 16 della legge n.183 del 4 novembre 2010 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale   
 

La recente lettera circolare della Direzione Generale del personale e della formazione n.0195135 del 16 .5.2011 in materia di “rapporto di lavoro a tempo parziale” (art.16 legge 183 del 4 novembre 2010), l’ultima in ordine di tempo, ci impone per vizi di legittimità riscontrati nella stessa di proporre alcune riflessioni sulla materia finalizzate alla  revoca della circolare in questione e all’invito ad una più attenta e pertinente applicazione della norma tale da non determinare disagi alle lavoratrici ed ai lavoratori con  ingiuste e discriminanti disposizioni quali la revoca dei provvedimenti di part-time.
La circolare in questione è datata 16.05.2011 e, pur rappresentando un sollecito alla precedente del 7 febbraio 2011 n.005122 che indicava come termine dell’adempimento il 2 aprile 2011, si pone in un arco temporale  che, a nostro parere, sembrerebbe superiore a quello previsto dalla norma ( 180 giorni  dell’entrata in vigore della legge 183 del 4 novembre 2010 , cd “collegato lavoro”).
Al secondo capoverso, si richiede, inoltre, di “valutare il mantenimento o meno del regime di tempo parziale anche per i dipendenti cui è stato autorizzato alla trasformazione del rapporto di lavoro successivamente al 25 giugno 2008″. Tale richiesta è, a nostro parere, assolutamente improponibile se non illegittima   in quanto non  prevista dall’art. 16 della legge in questione. E’ evidente, pertanto, la palese arbitrarietà  di codesta amministrazione nell’adempimento di quanto disposto  dall’art. 16  che fa invece riferimento a quei provvedimenti gia’ adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ovvero, il 25 giugno 2008.  
 
Infine, al terzo ed ultimo capoverso si rammenta che “l’adempimento è dovuto per espressa previsione di legge.” La norma in questione non prescrive di adottare un provvedimento autoritativo, ma lascia alle amministrazioni la possibilità di  sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti  di trasformazione del rapporto di lavoro adottati prima del 25 giugno 2008.
Ciò detto viene da chiedersi quale possa essere la motivazione che si cela con quest’ ultima circolare. Forse la volontà  dell’ amministrazione di revocare d’ufficio e quindi d’autorità tutti  i part-time in corso?
A tal proposito vogliamo citare l’ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n.24689/2010 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.15 del 6/1/2011 ) la quale sottolinea che è necessario rispettare la fiducia del lavoratore nella stabilità delle leggi qualora lo stesso abbia esercitato per numerosi anni il diritto al lavoro in modalità consentite da disposizioni di legge che ad un certo momento il legislatore ritiene di modificare. Inoltre ci sembra  evidente che, ove l’amministrazione procedesse nella revoca del part-time concordato numerosi anni addietro, la stessa Amministrazione incorrerebbe nell’obbligo di risarcimento degli ingentissimi ingiusti danni procurati al dipendente.
Vogliamo, infine, esporre  una ulteriore considerazione: il potere autoritativo di revoca del part-time, anche senza l’assenso del lavoratore, che potrebbe derivare dalla interpretazione arbitraria e restrittiva della norma, contrasta col diritto dell’Unione Europea, direttiva 15/12/1997, n.97/81/CE (pubblicata in G.U.C.E. 20/1/1998) in tema di lavoro a tempo parziale e, pertanto, nell’ottica della supremazia del diritto dell’Unione europea rispetto al diritto nazionale, l’art. 16 in questione troverebbe la sua disapplicazione.
Tali argomentazioni dovrebbero, a nostro parere, essere sostenuti ed accolti in primis dall’amministrazione per evitare dannose ed estenuanti controversie giudiziarie che i lavoratori stanno intraprendendo a tutela dei loro diritti. Segnaliamo, a tal proposito, la recentissima ordinanza del Tribunale di Trento, Sezione lavoro, depositata il 4 maggio 2011, che, decidendo il procedimento d’urgenza n.216/2011, ha annullato, in virtù della detta disapplicazione dell’art.16, il provvedimento del Ministero della Giustizia che aveva trasformato il rapporto di lavoro part-time della ricorrente in un rapporto a tempo pieno pur in presenza di volontà contraria della lavoratrice.
Alla luce di quanto esposto, la Fp Cgil chiede la revoca  immediata della circolare in oggetto e la sospensione di ogni iniziativa di revoca di part-time ribadendo la necessità e l’urgenza  dell’incontro  già chiesto e sollecitato con le note del 7 e 24 marzo 2011,  a tutt’oggi senza alcun cenno di riscontro. 
 

 

                                                                                         La Coordinatrice Nazionale DAP
                                                                                                           Lina   Lamonica 
 

 
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