Medici – Sentenza Corte di Cassazione sui termini di prescrizione per i medici specializzati

29 Agosto 2011

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Sentenza Corte di Cassazione sui termini di prescrizione per i medici specializzati

 
(Sole24Ore.it) Per i medici specializzati si è prescritto nel 2009. Per gli altri si vedrà. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10813 della Terza sezione civile, depositata ieri, fa chiarezza sui termini di prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno da mancato o parziale recepimento di una direttiva comunitaria. Il “casus belli” è rappresentato da una vicenda ormai risalente nel tempo e cioè il diritto alla retribuzione del periodo di formazione e, in particolare, della specializzazione dei medici.

Un diritto riconosciuto in ambito comunitario da specifiche direttive non self executing che in Italia vennero parzialmente recepite nel 1991 e in maniera specifica per i medici solo nel 1999.

documentiCassazione – Sentenza n. 10813/2011

Nell’aprile 2009 una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (la n. 9147) aveva già determinato in dieci anni il termine di prescrizione che deve essere applicato alla richiesta di risarcimento per la lesione patrimoniale subìta dai medici che si erano specializzati, ma aveva lasciato nell’incertezza sul cosidetto dies a quo, il giorno cioè da cui iniziare a contare i dieci anni.

Ora la pronuncia depositata ieri (nata da una causa innescata tra gli altri da Antonio Quaglio, si veda l’intervista) mette alcuni punti fermi sull’inadempimento di direttive comunitarie non immediatamente tradotte nel nostro ordinamento con diritti quindi immediatamente azionabili senza la necessità di un atto di recepimento.

Una pronuncia, quindi, che ha una portata che va oltre il caso dei medici specializzati. Innanzitutto i giudici osservano che nel caso l’inadempimento dell’Italia sia totale e riguardi un atto comunitario sufficientemente specifico nell’attribuire diritti ai singoli si produce un obbligo di risarcimento a vantaggio degli interessati che non si prescrive mai «perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l’obbligo risarcitorio de die in die».

Se l’adempimento è solo successivo, ma riguarda tutti i soggetti interessati, è il caso dei medici specializzati, il termine di prescrizione (sempre decennale) inizia a decorrere dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento. Per i medici, il riconoscimento pieno della retribuzione della formazione è arrivato solo nel 1999 e quindi la possibilità di richiedere un risarcimento è stata concreta fino al 2009 (per la precisione fino al 27 ottobre 2009). Se infine l’adempimento è stato parziale perché, per esempio, ha disposto solo per il futuro o ha riguardato solo alcuni soggetti, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo per gli interessati compresi, mentre per tutti gli altri non ci sarà termine di prescrizione applicabile.

La partita, però, potrebbe non essere ancora chiusa. Domani, infatti, sarà la Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi sul computo della prescrizione nelle azioni di risarcimento dei danni da parte degli specializzandi medici (causa C-452/09) e, in pratica, sul rapporto tra effettività dei diritti e prescrizione. La Corte accerterà se sia compatibile con il diritto Ue e con l’obbligo per lo Stato di garantire la sua effettiva applicazione, la possibilità per lo Stato italiano di eccepire la prescrizione ordinaria per la fase antecedente la prima legge attuativa italiana o se ogni eccezione di prescrizione sia preclusa fino alla corretta trasposizione della direttiva.

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