Sicurezza/Penitenziari – Nota CS104 -2011 FP CGIL pagamento reperibilità art 12 ANQ

14 Settembre 2011

Nota CS104 -2011 FP CGIL pagamento reperibilità art 12 ANQ

Roma, 14 settembre 2011
 

Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione
dott. Riccardo Turrini Vita

e, per conoscenza,
Al Capo del Dipartimento A.P.
Pres. Franco Ionta
 
Al vice Capo vicario del Dipartimento A.P.
Dott. Emilio di Somma
                           
All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
dott.ssa Pierina Conte
ROMA
 
Alle Segreterie regionali e territoriali FP
Ai Delegati e Iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria

 

 OGGETTO: Programmazione e pagamento turni di reperibilità – Art. 12 Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, art. 3 lett. B) accordo F.E.S.I. 4 agosto 2011. Anomalie riscontrate.
 

Egregio Direttore,
 

continuano a pervenire a questa O.S. dai propri dirigenti sindacali notizie allarmanti circa il presunto reiterato ricorso da parte di talune articolazioni periferiche di codesta Amministrazione all’istituto della “reperibilità” – previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 7 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, dall’articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, tenuto conto delle modalità di cui all’articolo 24, comma 5 lettera h), del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 – che verrebbe in sostanza utilizzato per compensare, facendo ricorso allo stanziamento che concerne l’art. 3, lettera B), del F.E.S.I. 2011,  un sempre più crescente numero di Comandanti di reparto di istituti penitenziari in cui non è stato reso disponibile l’alloggio di servizio, o che i competenti Provveditorati non hanno provveduto a disporne la tempestiva ristrutturazione.

Una incombenza che grava unicamente su codesta amministrazione e che non può in nessun modo trovare come soluzione il ricorso unilaterale e ingiustificato all’attribuzione dell’indennità in questione, intesa come alternativa alle carenze strutturali del sistema penitenziario. Analoga situazione riguarda i comandanti di reparto in missione, i quali verrebbero autorizzati dai rispettivi Provveditorati a percepire una indennità che per sua natura è sottoposta alle procedure contrattuali, spesso sforando o non tenendo conto dell’1% della forza presente, parametro questo imprescindibile.

Eppure, la norma richiamata specifica che i turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione a tre criteri generali: la volontarietà, la rotazione e la specifica esperienza professionale nel servizio da garantire, e che il numero di questi che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun provveditorato regionale, il quale, previa informazione alle OO.SS. del personale, provvede ad assegnare, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto il numero dei predetti turni mensili di reperibilità.

Il relativo compenso deve, quindi, necessariamente muovere al verificarsi di quelle fondamentali condizioni, a cui ovviamente deve poi fare seguito l’espletamento del conseguente turno di lavoro, e mai avere carattere di continuità in sua concreta assenza, perché altrimenti l’istituto in parola perderebbe la sua stessa ragione di esistere. Ciò, evidentemente, vale anche per il comandante di reparto che, al limite, come peraltro stabilito dalla predetta norma, potrà accedervi in misura maggiore a quella prevista per il restante personale (che non può effettuare più di un turno mensile per ciascun dipendente), ma sempre che ricorrano le medesime, precipue e dimostrabili condizioni e, soprattutto, non vi sia irragionevole persistenza.

Se codesto Dipartimento, o in luogo di questo qualunque altro Provveditorato, avverte l’esigenza di disporre l’invio in missione di un comandante di reparto da un istituto penitenziario all’altro dovrebbe quindi,  prima di formalizzare l’incarico, informarsi con la direzione dell’istituto ricevente se è presente e funzionale l’alloggio di servizio destinato ad esso e, in caso di indisponibilità,  disporre il servizio di missione a totale carico dell’amministrazione, come previsto dalla legge; ma quello che in ogni caso non deve mai fare è scaricare il costo di quella decisione su tutti gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e, in particolare, sullo stanziamento destinato a finanziare il F.E.S.I.

Un’attività, quella che Le chiediamo subito di accertare per tutti i provvedimenti fin qui disposti dalla direzione generale del personale e dagli altri Provveditorati, che reputiamo illegittima e inaccettabile, perché oltre a non essere espressamente prevista dalla norma in parola produce un danno significativo al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali che serve unicamente a compensare e incentivare l’attività di servizio prestata da tutti i colleghi della Polizia Penitenziaria, non solo da alcuni, poiché di fatto va a sottrarre circa 280 euro al mese, ovvero 3400 euro l’anno lordi, per ogni singolo provvedimento disposto in favore di questo o quel comandante.

Considerata la delicatezza del tema sollevato, La invitiamo a disporre le verifiche del caso e dare pronto riscontro alla presente nota. In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi distorta interpretazione della predetta norma, Le chiediamo contestualmente di far tenere e divulgare quanto prima sull’intero territorio nazionale una circolare dipartimentale sul tema che specifichi chiaramente che:
a) I comandanti di reparto hanno diritto e sono obbligati ad occupare l’alloggio di servizio;
b) Gli alloggi devono essere disponibili per ogni comandante e, comunque, resi disponibili  prima dell’eventuale conferimento dell’incarico di comando;
c) Non è possibile autorizzare la fruizione dell’indennità in questione – come noto rimessa alla contrattazione nazionale – ai comandanti per i quali non è stato messo a disposizione l’alloggio di servizio. Nei i casi in cui l’alloggio non sia presente nella struttura penitenziaria ove questi ultimi sono destinati ad assumere servizio, sarà cura di codesta amministrazione disporre nei loro confronti il relativo servizio di missione previsto dalla normativa vigente.
 
E’ appena il caso di sottolineare a codesta amministrazione che ove non ritenesse di dover tempestivamente riscontrare la presente nota, saremmo costretti a ricorrere alle valutazioni del nostro ufficio legale.

Cordiali saluti.
                                                                             Il Coordinatore Nazionale
                                                                           FP CGIL Polizia Penitenziaria
                                                                                    Francesco Quinti           

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto