Mibac: ancora sui lavori insalubri – Istruzioni per la vertenza

13 Ottobre 2011

 
 

ANCORA SUI LAVORI INSALUBRI: ISTRUZIONI PER LA VERTENZA

                                                COMUNICATO
 

dopo un approfondimento con i nostri legali di fiducia, che hanno verificato la percorribilità della vertenza, riteniamo utile fornire un vademecum per la vertenza che i lavoratori interessati possono attivare presso i nostri Uffici Legali Territoriali.
Intanto va sottolineata la capziosità dell’interpretazione dell’Amministrazione che assimila la fruibilità del beneficio ad una sola condizione professionale, quella operaia. Ancora una volta va ribadito che non può essere la condizione professionale quella che dà diritto al riconoscimento del beneficio, ma l’effettiva esposizione alle sostanze contenute nell’elenco di cui al Decreto 1100/1919. Quindi  l’applicazione della normativa riguarda tutti coloro che si sono trovati nella condizione di esposizione continua a queste sostanze, tra cui sicuramente i restauratori ed i fotografi. Pertanto le condizioni della vertenza sono le seguenti:
le normative da cui discende l’applicabilità del beneficio sono l’art.25 del DPCM 1092/1973 e il citato Decreto Luogotenenziale n.1100/1919. Il DPR 146/1975, che contempla il diritto alla percezione dell’indennità di rischio, che di per sé non da diritto al beneficio previdenziale, è utile per dimostrare l’effettiva esposizione alle sostanze insalubri contenute nell’elenco del 1919. Inoltre la circolare n. 243 del 17 giugno 2011, del Mibac, pur restringendo il campo dei possibili beneficiari al personale con qualifica operaia, è utile per dimostrare che il Mibac comunque applica la normativa al personale del Ministero. Tutta questa documentazione istruttoria deve essere portata in visione agli uffici legali.
Inoltre:
coloro i quali hanno avuto il decreto di pensione poi annullato, possono seguire la strada del ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il decreto di annullamento;
coloro i quali sono ancora in servizio possono seguire la via del ricorso ordinario al Giudice del Lavoro.
Per attivare la vertenza i lavoratori interessati devono essere in possesso di ogni utile documentazione che certifichi l’effettiva esposizione alle sostanze in questione. Da questo punto di vista non è sufficiente solo dimostrare di aver percepito l’indennità di rischio. Occorre avere le certificazioni  che attestano il percepimento corredate dalla dichiarazione del dirigente  che attesta l’esposizione alle sostanze. Quindi certificazioni redatte ai sensi del DPR 146/197, che contiene l’elenco delle sostanze nelle Tabelle allegate, che a loro volta contengono  alcune delle sostanze contenute nell’elenco del 1919 per le quali è necessario dimostrare l’esposizione.
In assenza di dette certificazioni, perché non più reperibili, e per i periodi successivi al 1999, data ultima di erogazione dell’indennità di rischio, vanno prodotti tutti gli atti (ordini di servizio, dichiarazioni dei dirigenti, testimonianze dei colleghi, piani di prevenzione, ecc) che consentono di dimostrare l’esposizione continua alle sostanze in questione.
I lavoratori interessati possono rivolgersi alle nostre strutture  territoriali che offrono i servizi legali ai nostri iscritti sulla base delle forme convenzionali previste.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Roma, 13 ottobre 2011 

 
FP CGIL MIBAC
Claudio Meloni


 
 
 
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