Min. Giustizia/DAP/Giust. Minorile: Osservazioni Schema di Regolamento Sicurezza

27 Ottobre 2011

 
 

Osservazioni Schema di Regolamento Sicurezza

 

 
Roma, 27 ottobre 2011
 
                                                                           Al Sottosegretario di Stato
                                                                           Senatore Giacomo Caliendo
 
                                                                           Al Direttore del Visag
                                                                           Dr. Sebastiano Bongiorno
                                                                  
OGGETTO: Osservazioni allo schema di regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
 

Facciamo seguito alla riunione dello scorso 14 ottobre, durante la quale il Sottosegretario ha accolto le richieste della FPCGIL mostrando disponibilità a modificare il regolamento ed esaminare le osservazioni delle parti sindacali, nonché a riconvocare una riunione per discutere delle modifiche.
 Come premessa riteniamo che il regolamento debba essere  più asciutto e scarno e intervenire solo in caso in cui sia imprescindibile ‘tenere conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative‘ degli istituti e uffici giudiziari, in modo da rendere possibile la più ampia applicazione del testo Unico sulla Sicurezza, che rimane il riferimento principale  per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
 Già la premessa di cui all’art. 1 si trova in forte contraddizione con quanto sostenuto all’art. 2, punto 1 ove il mandato istituzionale di garanzia ‘dell’ordine e della sicurezza nell’ambito dell’attività giudiziaria e penitenziaria‘ sembrerebbe prevalere  e confondersi con la sicurezza e salute sui posti di lavoro, cosa ben diversa dalla premessa in cui parla solo di ‘tenere conto delle particolari esigenze connesse ai particolari servizi istituzionali espletati‘. E’ chiaro che lo spirito di stilare un simile regolamento non significa stilare un elaborato che sostituisca il testo unico, cosa che va oltre l’art. 3 comma 2 del testo Unico, creando dunque un pericoloso alibi all’Amministrazione per non applicare il testo Unico, ma intervenire solo nei casi strettamente necessari in cui il testo Unico risulti applicabile compatibilmente con le attività espletate negli uffici giudiziari e penitenziari.
 Inoltre rileviamo che questo schema di regolamento tenda a fare una certa confusione sulle competenze riguardante la sicurezza dei lavoratori e le competenze della polizia penitenziaria in base al regolamento di cui al D.PR. Del 15.02.1999, n82.
  Per entrare nello specifico rileviamo corpose incongruenze nei seguenti articoli:
 
Art 2)
lettera a) Non va confusa la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro con la gestione e la vigilanza negli Istituti Penitenziari  visto che la stessa è in capo, tenuto conto dal regolamento della Polizia Penitenziaria in base agli art. 21, 23, 34, al comandante dell’istituto e ai coordinatori di reparto.
Ciò rimane valido anche per i punti 3. lettere a) e b) dello stesso articolo.
Per quanto concerne la lettera c) nulla ha a che fare con un regolamento sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Lettera d) Va espunta: a nostro avviso né i laboratori di analisi né le palestre possono essere sottratte alla normativa di cui al Testo Unico.
Per quanto concerne il n. 5 dello stesso articolo va assolutamente espunto, si tratta di una interpretazione arbitraria e non conferente al regolamento in questione: i detenuti lavoratori hanno diritto ad eleggere un proprio rls.
Per quanto concerne il punto n. 6  la  salvaguardia delle  ‘peculiarità organizzative e funzionali‘ non può superare le misure che salvaguardano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Riteniamo di modificare l’intero punto come segue ‘Le misure di sicurezza relative agli accessi, ai controlli ed ai piani di evacuazione vengono individuate tenendo conto della sicurezza e della salute dei lavoratori e garantendo l’innocuità dei sistemi di controllo’
 

Art.3)
num. 1) Va espunto e va applicato il testo Unico, può infatti avvenire che in mancanza di personale tecnico competente nella complessa materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, venga attribuito a consulenti esterni, come peraltro lo stesso art. 32 citato consente. Se l’art. Rimane così in alcuni casi il servizio non potrà essere espletato.
 
num. 2) Non risulta chiaro a chi dovrebbero essere attribuite le responsabilità e le le funzioni di coordinamento di  un ‘ unico servizio di prevenzione e protezione’.
 

Art. 4)
n. 1) Va espunta l’ultima frase sul ‘rappresentante unico’; si tratta di una riduzione ingiustificata del testo unico sulla sicurezza che nulla ha a che fare con le particolari esigenze degli uffici. (in teoria si può espungere l’intero punto, in quanto si applica il testo Unico).
n.2.) I rappresentanti sono ‘eletti’, va espunta la parola ‘designati’, si tratta di una ingerenza nel testo Unico che nulla ha a che fare con le particolari esigenze degli uffici. (in teoria si può espungere l’intero punto, in quanto si applica il testo Unico)
n.3) Anche qui va espunta la parola ‘designazione’.
 

Art. 5)       
Questo punto va totalmente espunto in quanto non pertinente al regolamento. Va elaborato a tal fine un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza  delle attività svolte  dalle imprese appaltatrici nel rispetto delle normative vigenti che non può essere subordinato a nessun regolamento. A tal fine si richiama la recente circolare Sacconi n.5 del febbraio 2011 in cui  si parla del DUVRI (Documento Unico  di Valutazione dei rischi interferenziali). Si rammenta a tal fine che secondo la stessa circolare il documento va elaborato a cura del committente e del datore di lavoro. A tal fine richiamiamo le numerose lettere scritte con la Fiom-CGIL e la Filcams-CGIL in relazione agli appalti al massimo ribasso nelle quali si esplicitano numerose violazioni del Testo Unico. Rammentiamo che secondo la circolare nel contratto di appalto ‘vanno identificati anche i costi relativi  alla realizzazione  delle misure necessarie per eliminare e o ridurre al minimo  i rischi derivanti  dalle interferenze delle lavorazioni, a pena di nullità del contratto stesso. Ai dati relativi ai costi sulla sicurezza hanno accesso i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  /RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.’
Dunque quanto su riportato risulta in netto contrasto con i punti  2 lettera a) e b) nonché con il punto 3.
 

Art. 6)
In relazione all’articolo in questione è totalmente sbagliato il presupposto. Poiché la sanità è in capo alle strutture sanitarie e e non al Ministero della Giustizia si rammenta che i locali sono in suo alle ASL e dunque non si possono sottrarre alla normativa generale, così come il controllo delle cartelle cliniche nonché il medico competente che non deve sottostare a nessun tipo di regolamento in quanto non dipendente del Ministero della Giustizia.
Vanno dunque riformulati  in tal senso il punto 1) ed il punto 2) lettera a).
 

Restiamo in attesa di una convocazione, come da impegno del Sottosegretario Caliendo, per discutere ulteriormente del documento. 
 

FP CGIL Nazionale
 

 
 
 
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