Lettera della Segretaria Generale Rossana Dettori indirizzata al Ministro dell’Economia e alla Ragioneria Generale dello Stato sulle risorse dei fondi destinati alle progressioni economiche all’interno delle aree/categorie.

02 Novembre 2011

Lettera della Segretaria Generale Rossana Dettori indirizzata al Ministro dell'Economia e alla Ragioneria Generale dello Stato sulle risorse dei fondi destinati alle progressioni economiche all'interno delle aree/categorie.

Al Ministro dell’economia e delle finanze
On.le Giulio Tremonti

Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e
l’analisi dei costi del lavoro pubblico
Dott.ssa Ines Russo

 
In riferimento alla Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 di cui al punto 3), ottavo paragrafo, per la parte che prende in esame l’utilizzo delle risorse per il trattamento economico accessorio negli anni 2011, 2012 e 2013 e la relazione con eventuali progressioni economiche
 
a parere della scrivente O.S.
 
il dettato normativo indica quali soggette al blocco le “progressioni di carriera” e nell’estensione del “comunque denominate” la norma intende riferirsi alla diversità di denominazione che i CCNL dei vari comparti contrattuali riservano / attribuiscono a tale fattispecie,
 
e che il legislatore se avesse esplicitamente inteso bloccare anche le progressioni economiche all’interno delle aree / categorie avrebbe richiamato sia l’articolo 23 (Progressioni economiche) che l’articolo 24 (Progressioni di carriera) del decreto legislativo n. 150/2009 stante la distinta normazione delle due fattispecie
 
considerato che l’articolo 9, 1° comma, del dl 78/2010 impone il limite al valore dell’anno 2010 dei trattamenti economici, compreso il salario accessorio, ordinariamente spettante ai singoli dipendenti, lo stesso lascia spazio alla ipotesi per la quale la composizione della retribuzione (fondamentale e accessorio) possa assumere valori diversi purché nell’insieme rispetti il limite al valore dell’anno 2010.

Per quanto sopra riteniamo che in sé la norma non espliciti un blocco per la fattispecie “progressioni economiche”, ma che si tratti di una interpretazione restrittiva imposta ai comportamenti dei soggetti negoziali.

Volendo considerare come data la suddetta interpretazione, la norma detta le modalità comportamentali nel caso in cui in sede di contrattazione si disponga per attribuire le progressioni economiche in uno degli anni 2011 – 2012 – 2013; in tal caso ai beneficiari, per gli anni di pertinenza, verrebbero riconosciuti gli aspetti giuridici, mentre il trattamento economico avverrebbe con decorrenza 1° gennaio 2014 senza effetti retroattivi a tale data.

Dall’assunto precedente si rileva quindi che negli anni in questione (2011/2013) non possono esserci nuove spese per progressioni economiche pur anche se disposte con decorrenza in uno degli anni soggetti al blocco.
 
È evidente che pur permanendo un vincolo di destinazione alle “progressioni economiche” con decorrenza 1° gennaio 2014, rimane per gli anni interessati (2011/2013) una disponibilità di cassa che, a nostro avviso, può essere utilizzata per altri fini negoziali che si esaurisce in ogni anno interessato senza che ciò comporti, sulle stesse somme, impegni che vadano oltre l’anno 2013.

Sostanzialmente riteniamo che, nel caso in cui in sede di negoziazione si dovesse disporre per riconoscere delle progressioni economiche con diritto in uno degli anni 2011 o 2012 o 2013, ai fini contabili nella determinazione annuale dei fondi destinati alla contrattazione debba sì risultare l’impegno per tale causale, con la conseguenza che dall’anno 2014 le somme in questione verranno assegnate ai capitoli stipendiali, ma nello stesso tempo, non essendoci nessun aggravio o maggiore spesa, permane la disponibilità in soli termini di cassa degli importi non utilizzati, negli anni di riferimento, per l’erogazione dei trattamenti economici stipendiali ai beneficiari delle progressioni economiche. D’altro canto la conferma dell’indisponibilità delle somme, così come indicato nella Circolare 12/2011, genererebbe delle economie ingiustificate spingendo i soggetti contrattuali a rinunciare all’istituto delle progressioni economiche e comunque ad utilizzare le somme disponibili per altri fini evitando così il rischio dell’indisponibilità negli anni 2011 – 2012 e 2013. A meno che rendere indisponibili le somme non equivalga alla successiva erogazione, nell’anno 2014, delle somme arretrate per gli anni di competenza precedenti.

Vale considerare, fra l’altro, che la stessa norma che dispone per il trasferimento delle risorse ai capitoli stipendiali, detta contestualmente le modalità tecniche per la riassegnazione ai fondi degli importi relativi alle spese per le progressioni dalla data in cui si verifica un passaggio di area/categoria degli stessi dipendenti che hanno usufruito di progressioni economiche e altrettanto avviene in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta.

Può quindi verificarsi che nell’ambito dell’arco temporale soggetto al blocco (anni 2011/2013) possano trovarsi soggetti beneficiari di progressione economica che risultano vincitori di concorso pubblico per una area/categoria superiore bandito dalla stessa amministrazione o che cessano dal servizio prima del 31 dicembre 2013 e nel caso di specie, dovendo restituire al fondo, per intero o quota parte, le somme utilizzate o utilizzande per le progressioni dalla data di assunzione ad area superiore o cessazione, ancor meno si comprende il principio della indisponibilità delle somme per tutto il triennio considerato.

Stante le considerazioni di cui sopra, la scrivente O.S. chiede che venga rivista la Circolare n. 12/2011 quantomeno nella parte in cui (punto 3. Paragrafo 8) non consente l’utilizzo per altri fini in termini di sola cassa negli anni 2011 – 2012 – 2013 degli importi destinati alle progressioni economiche e disposte per gli stessi anni visto che il diritto al trattamento economico non potrà che decorrere dal 1° gennaio 2014 e, fra l’altro, senza effetti retroattivi come recita la suddetta circolare.

Disponibili ad un incontro per affrontare la tematica oggetto della presente nota, si rimane comunque in attesa di un sollecito riscontro.

Cordiali saluti

La Segretaria Generale Fp Cgil
Rossana Dettori

Roma 26 ottobre 2011

 
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