Prot. CM139/2011 Roma, 28 novembre 2011
Al Capo del DAP
Pres. F. Ionta
Al Vice Capo del DAP
Dott.ssa S. Matone
Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione
Dott. R. Turrini Vita
e, per conoscenza
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dssa P. Conte
Alle Segreterie Regionali e Provinciali FpCGIL
Ai Delegati ed eletti RSU FpCGIL nei posti di lavoro
OGGETTO: art. 42 bis del D.lgs.151 /2001 in materia di tutela della famiglia e della genitorialità–
Mobilità temporanea
Egr. Presidente
In materia di tutela a sostegno della maternità e paternità, l’art. 42 bis del D.Lgs.n.151 del 26 marzo 2001, così come inserito dal comma 105 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia e nel pieno rispetto del dettato costituzionale (art.31 ), prevede “il riavvicinamento familiare” e cioè “l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”.
Una novità di rilievo in tema di mobilità che tende a favorire la presenza dei genitori nella fase iniziale della vita del proprio figlio.
Il 25 febbraio 2005 codesta amministrazione e le OO.SS., in virtù della citata normativa sottoscrissero uno specifico accordo che, concordati i criteri di applicazione previsti dalla norma, ne disciplina i requisiti per l’accoglimento delle domande di mobilità e la modalità di assegnazione.
Da qualche anno evidenziamo che la predetta normativa ed il conseguente citato accordo non trovano presso il DAP la loro giusta attenzione e soprattutto applicazione, un vulnus che sta determinando un significativo disagio alle lavoratrici ed ai lavoratori e alla loro funzione genitoriale.
Risulta, infatti, che le istanze di richiesta di mobilità avanzate dal personale dipendente ai sensi dell’art.42 bis del D. Lgs. 151/2001, vengono puntualmente respinte con motivazioni, a nostro parere, insufficienti in espresso contrasto con la ratio della richiamata normativa in tema di tutela genitoriale dei lavoratori.
A tal proposito evidenziamo un’altra opportuna considerazione che riguarda, appunto,”la portata della motivazione del provvedimento amministrativo con il quale l’amministrazione esprime il proprio dissenso in merito alla richiesta di assegnazione temporanea”(c.5 dell’accordo).
Citiamo, a sostegno, due sentenze del TAR del Friuli Venezia Giulia (sentenza 706/2004 e 240/2005) nelle quali il giudice amministrativo , facendo riferimento all’art.31 della costituzione ha evidenziato come …”l’ amministrazione, nell’utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda del richiedente, deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell’ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l’accoglimento della domanda del richiedente porterebbe all’ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita”.
Contrariamente, infatti, l’istituto de quo finirebbe per avere una valenza residuale con conseguente applicazione solo in “rari”casi . Siffatta limitazione si appalesa in aperto contrasto non solo con la ratio della norma stessa, ma anche con quanto previsto dall’art. 31 della Costituzione laddove, riguardo alla tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù, recita testualmente: “…favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
La FpCgil , pertanto, chiede un intervento urgente finalizzato alla corretta applicazione della norma in esame ed al rispetto del relativo accordo sindacale al fine di evitare dispendiosi quanto superflui ricorsi da parte dei lavoratori che richiedono, con un provvedimento che sia pure temporaneo, il rispetto di un legittimo diritto, quale quello di agevolare la famiglia nel periodo più delicato della vita dei figli.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
La coordinatrice nazionale DAP
Lina Lamonica