Dap/Ministeri: mobilità temporanea ex art.42 bis DL151/2001

28 Novembre 2011

 
 

Lettera ai vertici

 

Prot. CM139/2011                                                     Roma, 28 novembre 2011
 

Al Capo del DAP
Pres. F. Ionta
 
Al Vice Capo del DAP
Dott.ssa S. Matone
 
Al Direttore Generale
del  Personale e della Formazione
Dott. R. Turrini Vita

e, per conoscenza
 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dssa P. Conte

Alle Segreterie Regionali e Provinciali FpCGIL
 
Ai Delegati ed eletti RSU FpCGIL  nei posti di lavoro

 
OGGETTO: art. 42 bis del D.lgs.151 /2001 in materia di tutela della famiglia e della genitorialità–      
                        Mobilità temporanea

Egr.  Presidente

In materia di tutela a sostegno della maternità e paternità, l’art. 42 bis del D.Lgs.n.151 del 26 marzo 2001, così come inserito dal comma 105 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350,  recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia e nel pieno rispetto del dettato costituzionale (art.31 ), prevede “il riavvicinamento familiare” e cioè “l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”.

Una novità di rilievo in tema di mobilità  che tende a favorire la presenza dei genitori nella fase iniziale della vita del proprio figlio.

Il 25 febbraio 2005 codesta amministrazione e le OO.SS., in virtù della citata normativa  sottoscrissero uno specifico  accordo che, concordati i criteri di applicazione  previsti dalla norma,  ne disciplina i requisiti per l’accoglimento delle domande di mobilità e la modalità di assegnazione.
Da qualche anno evidenziamo  che la predetta normativa  ed il conseguente citato accordo non trovano presso il DAP la loro giusta attenzione e soprattutto applicazione, un vulnus  che sta determinando un significativo disagio alle lavoratrici ed ai lavoratori e alla loro funzione genitoriale.

Risulta, infatti, che le istanze  di richiesta di mobilità avanzate dal personale dipendente ai sensi dell’art.42 bis del D. Lgs. 151/2001, vengono puntualmente respinte con motivazioni, a nostro parere, insufficienti in espresso contrasto con la ratio della richiamata normativa in tema di tutela genitoriale dei lavoratori.

A tal proposito  evidenziamo un’altra opportuna considerazione che riguarda, appunto,”la portata della motivazione del provvedimento amministrativo con il quale l’amministrazione esprime il proprio dissenso in merito alla richiesta di assegnazione temporanea”(c.5 dell’accordo).

Citiamo, a sostegno, due sentenze del TAR del Friuli Venezia Giulia (sentenza 706/2004 e 240/2005) nelle quali il giudice amministrativo , facendo riferimento all’art.31 della costituzione ha evidenziato come …”l’ amministrazione, nell’utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda del richiedente, deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell’ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l’accoglimento della domanda del richiedente porterebbe all’ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita”.

Contrariamente, infatti, l’istituto de quo finirebbe per avere una valenza residuale con conseguente applicazione solo in “rari”casi . Siffatta limitazione si appalesa in aperto contrasto non solo con  la ratio della norma stessa, ma anche con quanto previsto dall’art. 31 della Costituzione laddove, riguardo alla tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù,  recita testualmente: “…favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

La FpCgil , pertanto, chiede un intervento urgente finalizzato alla corretta applicazione della norma in esame ed al rispetto del relativo accordo sindacale al fine di evitare dispendiosi quanto superflui ricorsi  da parte dei lavoratori che richiedono, con un provvedimento che sia pure temporaneo, il rispetto di un legittimo diritto,  quale quello di agevolare la famiglia nel periodo più delicato della vita dei figli.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
 

                                    La coordinatrice nazionale DAP
                                               Lina Lamonica

 

 
 
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