ARIS – CCNL per le RSA e per i Centri di Riabilitazione e verbale di interpretazione autentica dell’articolo 18 (orario di lavoro) del CCNL 2002-2005

23 Febbraio 2012

ARIS – CCNL per le RSA e per i Centri di Riabilitazione e verbale di interpretazione autentica dell’articolo 18 (orario di lavoro) del CCNL 2002-2005

E’ stato sottoscritto in data 5 dicembre 2012 il nuovo CCNL per le RSA e per i Centri di Riabilitazione tra l’Associazione ARIS e le Organizzazioni Sindacali CISL-Fp UIL-Fpl e UGL.
All’incontro, al quale siamo stati convocati unitamente alle altre organizzazioni, abbiamo ribadito la nostra contrarietà  alla istituzione di un ennesimo CCNL e abbiamo nuovamente rivendicato una rapida chiusura delle tornate contrattuali fino al 2009.

Come noto questi temi sono alla base delle giornate di sciopero indette dalla Segreteria Nazionale per il settore della sanità privata.

Vi informiamo inoltre che abbiamo confermato la soluzione relativamente al tema “tempi di vestizione e svestizione”.

In tal senso si è definito un verbale di interpretazione autentica dell’articolo 18 (orario di lavoro) del CCNL 2002-2005.

L’accordo diviene  parte integrante del CCNL attualmente in vigore per l’area sanitaria, ed è  integralmente riprodotto nel CCNL che non abbiamo sottoscritto.

L’accordo riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno l’obbligo di indossare abiti di lavoro e divise ovvero di particolari dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs 81/2008, nonché una nuova disciplina circa la programmazione dei turni di lavoro.

Tempi di vestizione e svestizione

L’intesa riconosce come orario di lavoro i tempi di vestizione e svestizione fissati in 14 minuti per ogni giornata di lavoro, compresivi del tempo per recarsi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro.

La contrattazione aziendale dovrà, entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, individuare le concrete modalità di applicazione.

Al riguardo, si evidenzia che le possibilità di natura tecnica sono diverse: diminuzione dell’orario di lavoro, quantificazione economica dei minuti e relativa attribuzione in busta paga, forfettizazione dell’ammontare economico, ecc.
Programmazione dei turni

Ad integrazione ed interpretazione dell’art. 18, si precisa che nella definizione dei criteri per programmazione dei turni di lavoro che di norma deve avvenire entro il primo trimestre di ogni anno, previo esame con le rappresentanze sindacali aziendali, si dovranno considerare, oltre che le necessità di continuità assistenziale, le esigenze familiari dei lavoratori.

Inoltre, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere soggetta ad una verifica – sempre con le rappresentanze sindacali aziendali – ogni tre mesi, così come eventuali modifiche dei turni precedentemente programmati dovranno essere comunicate con congruo anticipo.

Alleghiamo il testo dell’intesa e mentre vi invitiamo a diffonderlo in modo capillare restiamo in attesa di conoscere le iniziative promosse dalle vostre strutture nella giornata di sciopero individuata nella regione.


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