Mibac: Obbligo di permanenza per 5 anni nella sede di prima assegnazione per i neo assunti e fruibilità delle tutele sociali

26 Marzo 2012

 
 

Obbligo di permanenza per 5 anni nella sede di prima assegnazione per i neo assunti e fruibilità delle tutele sociali

    
  

Roma, 26 marzo 2012
 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale OAGIP
Sig. Direttore Generale
Dr.  Borriello
 
E, p.c.:  
Al Presidente CUG
Dr.ssa Cassata
 

 

Oggetto:  Obbligo di permanenza per 5 anni nella sede di prima assegnazione per i neo
               assunti e fruibilità delle tutele sociali.
 
Egregio Direttore,
continuano a pervenire segnalazioni di rigetto di domande dei lavoratori neo assunti, volte all’ottenimento dei benefici connessi alle normative in materia di totale sociale (legge 104, art. 42 D. Lgs. 151/2001) e di richieste di applicazione delle clausole del CCIM relative alla cosiddetta ‘mobilità a scambio’. Il rigetto è motivato con l’obbligo di permanenza previsto dalla norma che prevede l’obbligo di cui all’oggetto.
Noi riteniamo tale impostazione non legittima poiché l’applicazione delle norme sopracitate è una condizione di opportunità che riguarda la generalità dei lavoratori in quanto presuppone interventi di tutela motivate dalle particolari condizioni di necessità sociale riconosciute dalla legge.
Quindi la mancata applicazione sulla base di una supposta prevalenza dell’obbligo di permanenza sulle tutele sociali comporta una violazione del diritto individuale alla tutela delle proprie condizioni, rammentando al riguardo che il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104, in condizioni di riconosciuta gravità, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di assumerne priorità nelle determinazione dei propri programmi. Mentre il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, concessi per consentire la cura dei figli minori di 3 anni, è soggetta ai pareri favorevoli dei Dirigenti interessati al trasferimento del dipendente. In entrambi i casi lo stesso è legato alle necessità che lo hanno determinato e quindi ha carattere di transitorietà non eliminando il vincolo di appartenenza alla sede presso la quale si è stati assegnati.
Diverso è il caso della mobilità sulla base di scambio:  in questo caso la facoltà la offre il Contratto Integrativo, ed anche in questo caso appaiono incomprensibili i rigetti. La possibilità di scambi a parità di condizione professionale è concepita esclusivamente in funzione del mantenimento degli standards di efficienza del servizio, per cui non si comprende come tale facoltà possa essere inibita sulla base dell’obbligo di permanenza.
Su quanto sopra esposto si richiedono urgenti chiarimenti formali ai sensi dell’art. 6 CCNL, precisando che la delicatezza della materia abbisognerebbe di opportuni approfondimenti anche da parte del CUG MIBAC, a cui la nota viene inviata per conoscenza.
Distinti saluti

FP CGIL MIBAC
Claudio Meloni
                                                                                                

 
 
 
 
 
X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto