Mibac: Sentenza del Consiglio di Stato passaggi di riqualificazione B-C1

02 Maggio 2012

 

Sentenza singolare, sentenza da rispettare

 

 COMUNICATO

Di seguito il rapporto informativo pervenuteci dalla Direzione Generale OAGIP in merito alla sofferta vicenda del passaggio di riqualificazione B-C, non intendiamo sottrarci da un doveroso commento della sentenza del Consiglio di Stato n.2409 del 24 aprile 2012 che ha ribaltato la precedente decisione del TAR Lazio in esito al ricorso presentato da numerosi dipendenti, ripristinando la validità del bando 2009 e di conseguenza ammettendo alla procedura tutti coloro che avevano prodotto istanza di partecipazione a quel bando e in possesso dei requisiti utili di anzianità di area.
Una sentenza singolare in quanto incide su un punto delicato, il principio giuridico di divieto di estensione del giudicato, che viene di conseguenza ridimensionato in ragione della clausola di maggior favore che il bando integrativo 2009 aveva garantito a seguito delle pronunce giurisdizionali sfavorevoli al criterio previsto dal bando 2007 (anzianità maturata nel livello anziché anzianità di area). Singolare in quanto si orienta esattamente all’opposto di quanto deciso in materia dal Tar Lazio con la sentenza n.1383/2011, che limitava la possibilità di partecipazione soltanto a coloro che avessero ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, e che ha comportato, sulla base dell’interpretazione dell’amministrazione, l’ammissione anche per coloro che erano semplici destinatari di un ordinanza di riammissione senza sentenza di merito.
Noi non intendiamo addentrarci in nessuna disquisizione giuridica, ci limitiamo ad osservare che, secondo la sentenza del CDS, viene meno il principio di divieto di estensione del giudicato laddove il merito del giudicato pone in evidenza che la sua applicazione ad una platea ristretta di lavoratori comporta una palese discriminazione per gli altri, che possiedono i requisiti riconosciuti da quel giudicato ma non hanno avviato azione giurisdizionale. Pertanto il mancato ricorso al divieto di estensione del giudicato dovrebbe riguardare tutti i casi nei quali viene riconosciuto al singolo lavoratore per via giurisdizionale  un trattamento economico e/o normativo derivante da norme e/o accordi collettivi che ineriscono alla condizione giuridica e contrattuale che si applica a tutti i lavoratori che si trovano nella medesima situazione del lavoratore ricorrente.  Fatto che normalmente non avviene, per cui siamo in presenza di un interessante precedente giurisdizionale.
Ma, fatta questa doverosa sottolineatura, noi pensiamo che le sentenze vadano rispettate ancorchè criticabili, e che sia nella legittima valutazione degli interessati e degli uffici legali che purtroppo hanno prosperato in questa disgraziata vicenda, la decisione o meno di attivare ulteriore contenzioso.
Rimane invece prioritario per noi avere la certezza dei tempi di conclusione del processo. Per questo prendiamo atto della decisione dell’Amministrazione di concludere le procedure concorsuali entro il 30 giugno 2012 e vigileremo per garantire il rispetto di quella data. Solo la chiusura delle procedure e la pubblicazione delle graduatorie ci consentirà di aprire il confronto sullo scorrimento degli idonei. 

Roma, 2 maggio 2012

FP CGIL MIBAC
Claudio Meloni

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