Medici – Diffida per la trattenuta per il TFR del 2,5 % scelta sbagliata

21 Maggio 2012

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Diffida per la trattenuta per il TFR del 2,5 % scelta sbagliata

L’articolo 12 comma 10 del Dl 78/2010 (convertito nella legge 122 del 2010) ha cambiato le modalità di calcolo dell’Indennità di Premio di Servizio (cioè del Trattamento di Fine Servizio per dipendenti della sanità pubblica regolato dalla legge 152 del 1968) per i medici e i veterinari che erano già assunti al 31 dicembre 2000.
Nulla cambia invece per tutti coloro che sono entrati in servizio a partire dal 1 gennaio 2001, poiché sono già in regime di Trattamento di Fine Rapporto e sono già regolati dall’Accordo Quadro Nazionale del 29/7/1999 e dal DPCM del 20/12/1999.
Fino al 31 dicembre 2010 l’istituto dell’indennità di premio di servizio prevedeva ai fini della sua determinazione un versamento contributivo del 6,10% sull’80% della base retributiva con un 2,50% a carico del dipendente.
La nuova modalità di calcolo, valida per le anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011, prevede invece un accantonamento annuale che si rivaluta secondo i dettati dell’articolo 2120 del Codice Civile, calcolato con l’applicazione del 6,91% sulla base retributiva utile (ma individuata nell’80% e non sul 100% come richiesto dalla FPCGIL).
Permane però la compartecipazione contributiva del 2,50% a carico del lavoratore non essendo stato modificato l’istituto giuridico del TFS (non c’è quindi un passaggio giuridico dal TFS al TFR).
Rimane quindi il TFS con i suoi annessi e connessi, con l’obbligo del versamento contributivo a carico del lavoratore e, in ragione di questo, anche i benefici fiscali previsti dal DPR 917/1986.
In altre parole la trattenuta del 2,5% è compensata dall’abbattimento dell’imponibile fiscale del TFS sia di 309.97 euro per ogni anno utile sia del 40,98% relativamente alla somma erogata, così come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 19 comma 2 bis del Dpr 917/1986 richiamato dalla Circolare 17/2010 dell’Inpdap).
Per queste ragioni riteniamo sbagliata la via del ricorso (e l’avvio del percorso con la diffida) che, peraltro, si rifà ad una sentenza del TAR Calabria non definitiva, emessa su ricorso di quattro magistrati non regolati da un rapporto di lavoro contrattualizzato.
Ferma restando la libertà di ognuno di diffide e ricorsi – che, in caso di sentenza definitiva, potrebbero far aumentare di poco nell’immediato la retribuzione per una minore trattenuta, ma con un saldo finale negativo per la perdita dei vantaggi fiscali – oggi l’intervento che riteniamo più utile e conveniente è quello di chiedere che il nuovo TFS venga calcolato sul 100% della retribuzione e senza perdere le agevolazioni fiscali del DPR 917/1986.

A cura di Vincenzo Di Biasi, FP CGIL Nazionale Dipartimento Sindacale
e Massimo Cozza, segretario nazionale FPCGIL Medici

Roma, 21 maggio 2012

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