MIBAC: trattamento economico in regime di esonero – lettera al Direttore Generale

11 Settembre 2012

 

Lettera al Direttore Generale sul trattamento del personale in esonero

  Roma, 11 settembre 2012
 

Al MIBAC
Al Direttore Generale Dott  Mario Guarany
 
 
Oggetto:   trattamento economico del personale in regime di esonero anticipato dal servizio (ai sensi dell’art. 72 della legge 133/2008 e succ. mod.) –
 

Egregio Direttore,

le inviamo questa nota per richiedere opportuni chiarimenti in merito al trattamento economico che si intende applicare al personale di cui all’oggetto.
La lettura della norma e la successiva esplicazione nella Circolare n.10/2008, emanata dal Dipartimento della funzione Pubblica ricomprende esplicitamente nel trattamento economico spettante al dipendente in caso di esonero quota parte del trattamento accessorio, collegato alle perfomances di produttività e di raggiungimento dei risultati. La Circolare sopra citata precisa testualmente:
“Quanto alle voci retributive, si precisa che il riferimento al “trattamento complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie” implica che siano considerate nella base di calcolo tutte le componenti salariali in godimento, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa (es.: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, e disagio, trattamento accessorio all’estero ecc.) o spettanti una tantum (es.: incentivi alla mobilità, indennità di trasferimento ecc.). Oltre alle voci costituite da stipendio ed indennità fisse (es.: nel comparto ministeri, indennità di amministrazione e, per i dirigenti dell’area I, retribuzione di posizione fissa e variabile) vanno considerate altresì eventuali componenti legate alla produttività ed ai risultati. Le voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle riferite all’anno solare precedente quello del collocamento in esonero e vanno considerate nella misura, rapportata a mese, riconosciuta a consuntivo. Ciò anche se la liquidazione del compenso avviene in data successiva a quella del collocamento in posizione di esonero”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene che ai lavoratori in regime di esonero dal servizio ai sensi della normativa in oggetto, vadano considerate tutte le voci accessorie, riferite all’anno precedente del collocamento in esonero, non direttamente collegate alle prestazioni in servizio e quindi, specificatamente, gli importi dei progetti nazionali di produttività ed efficienza e gli importi dei progetti locali, precisando che analogo orientamento si è registrato in tutte le PP.AA., a partire dal MEF e dalle Agenzie Fiscali.
Si prega pertanto di voler formalizzare la propria posizione al riguardo precisando che la presente nota viene inviata ai sensi dell’art.6 CCNL.
Nel rimanere in attesa di formale riscontro si inviano distinti saluti.
 
 FP CGIL  MIBAC
 Claudio  Meloni

 
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